L’impugnativa dell'ultimo contratto non impedisce la decadenza anche in relazione ai contratti precedenti

29 Novembre 2018

L'art. 32, comma 1-bis, l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6, l. n. 604 del 1966. Sicché con riguardo ai contratti a termine nonché ai contratti a termine in somministrazione...

Il caso. La Corte di appello di Brescia aveva rigettato l'appello principale proposto dal lavoratore diretto all'accertamento della tempestività dell'impugnazione di tutti i contratti di somministrazione (dal 27 ottobre 2008 al 30 novembre 2011) intervenuti tra il ricorrente e la Società e dell'illegittimità degli stessi.

La Corte aveva invece accolto l'appello incidentale della società diretto a censurare la prima statuizione relativa alla tempestività dell'impugnazione stragiudiziale per i contratti instaurati dopo il novembre 2011, avendo il Tribunale ritenuto che il lasso temporale intercorso tra questi contratti, inferiore al termine di 60 giorni utili per l'impugnazione, configurasse una causa impeditiva della decadenza.

La Corte territoriale, nel rigettare l'appello principale, aveva in particolare ritenuto applicabile il termine di decadenza anche alle ipotesi di somministrazione a termine concluse e/o cessate prima dell'entrata in vigore dell'art. 32, l. n. 183 del 2010, in linea con i precedenti del Giudice di legittimità ed in coerenza con lo spirito della legislazione in questione, diretta a rendere certi i rapporti giuridici e tempestivi i giudizi ad essi relativi.

Con riguardo all'appello incidentale aveva ritenuto che, sebbene il lasso temporale intercorso tra i diversi contratti di somministrazione succedutisi fosse inferiore al termine previsto per la loro impugnazione ( 60 giorni), ciò non potesse costituire un fatto giuridicamente rilevante ai fini dell'impedimento allo scorrere del termine decadenziale utile per la impugnazione. A ciò faceva conseguire la declaratoria di decadenza per tutti i contratti tranne che per quello intercorso tra il 12 settembre ed il 4 ottobre 2013, regolarmente impugnato nei termini. Con riferimento a questo aveva poi ritenuto legittima la causale del c.d. picco produttivo e provate le esigenze determinative delle assunzioni così effettuate.

Somministrazione e decadenza. Per la Corte di cassazione, l'art. 32, comma 1-bis, l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6, l. n. 604 del 1966.

Sicchè, concludono i giudici di legittimità, con riguardo ai contratti a termine, nonché ai contratti a termine in somministrazione, non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla ratio legis di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzione ex novo del suddetto e ristretto termine di decadenza.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

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