Omessa pronuncia sulla confisca nella guida in stato di ebbrezza. Quali rimedi dopo la condanna irrevocabile?

07 Dicembre 2018

La natura giuridica della confisca prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza è stata oggetto di un lungo e discusso dibattito giurisprudenziale. Difatti prima della riforma operata con la legge 120 del 29 luglio 2010, la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni unite n. 23428/2010, riconduceva la confisca obbligatoria prevista dal reato in questione a natura di sanzione penale accessoria, mentre la Consulta con la sentenza n. 196/2010, qualificava la confisca come misura sanzionatoria, sottolineandone la sua natura punitiva.
Abstract

L'art. 186, comma 2, lett. c) del d.lgs. 285 del 30 aprile 1992 punisce chiunque si trovi alla guida in stato di ebbrezza con un valore superiore a 1,5 grammi per litro.

La norma prevede altresì che con la sentenza di condanna o con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sia sempre disposta la confisca del veicolo con il quale il reato è stato commesso, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Il successivo comma 2-ter attribuisce al tribunale in composizione monocratica la competenza a giudicare il reato in questione, il quale, pertanto, previo accertamento del reato, applicherà la pena ritenuta opportuna e dovrà disporre la sanzione amministrativa della confisca.

La norma precisa, inoltre, che ai fini del sequestro si applicano le disposizioni dell'art. 224-ter cod. strada, il quale stabilisce che, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 cod. strada.

Natura giuridica della confisca

La natura giuridica della confisca prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza è stata oggetto di un lungo e discusso dibattito giurisprudenziale.

Difatti prima della riforma operata con la legge 120 del 29 luglio 2010, la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni unite n. 23428/2010, riconduceva la confisca obbligatoria prevista dal reato in questione a natura di sanzione penale accessoria, mentre la Consulta con la sentenza n. 196/2010, qualificava la confisca come misura sanzionatoria, sottolineandone la sua natura punitiva.

La legge 120 del 29 luglio 2010 ha fugato ogni dubbio, sancendo in modo inequivocabile la natura di sanzione amministrativa accessoria, eliminando ogni riferimento all'art. 240 c.p. (già ritenuto incostituzionale dalla suddetta pronuncia della Corte costituzionale) ed introducendo per le ipotesi di cui all'art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c) un esplicito rinvio all'art. 224-ter cod. strada.

La Suprema Corte ha sottolineato che: «Nonostante la normativa si presti a rilevanti dubbi interpretativi nell'unitario contesto dell'intero testo normativo, appare doversi ritenere che, quanto alla confisca, si sia ora in presenza di una sanzione amministrativa accessoria e non di una pena accessoria, come in precedenza ritenuto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 23428 del 25 febbraio 2010 (in materia era pure intervenuta, com'è noto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), limitatamente alle parole “ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2”). Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella dell'altrettanto novellato art. 187, comma 1), quanto al sequestro, all'art. 224-ter, introdotto con la legge di riforma , secondo cui “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'art. 213 in quanto compatibili.” Per un verso, difatti appare generale il richiamo alle “ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo”, sicché l'art. 224-ter appare ora prefigurare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse ritenere che la confisca in questione abbia conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di fronte ad una evidente aporia sistematica e ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la procedura incidentale inerente al sequestro, finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe del tutto arbitrariamente sottratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie»(Cass. pen., Sez. IV, n. 38561/2010).

La Corte di legittimità ha quindi poi precisato che: «la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, a seguito della novella introdotta con la l. n. 120 del 2010, con la quale è stato eliminato il riferimento all'art. 240 c.p., comma 2, ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria” (Cass. pen., Sez. I, n. 27173/2013)».

Competenza speciale del giudice penale

Sia dal tenore letterale della norma che dalle numerose pronunce della Corte di cassazione, seppur la confisca sia a tutti gli effetti una sanzione amministrativa accessoria, per espressa previsione legislativa, essa deve essere disposta in caso di condanna obbligatoriamente dal giudice penale, anche nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Nonostante quanto sopra, a seguito della novella della legge 120 del 2010, la norma ha comunque lasciato margini di dubbio su quale fosse effettivamente l'autorità competente a disporre la predetta sanzione.

In particolare, il contrasto nasceva proprio in virtù dell'esplicito rinvio all'art. 224-ter cod. strada, il quale, al secondo comma, prevede che: «il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili».

Invero, si evidenzia che il rinvio operato dalla norma incriminatrice all'art. 224-ter attiene «ai soli fini del sequestro» e non all'intera disciplina, che invece regola il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative in ipotesi di reato anche diverse da quella in esame.

Inoltre l'art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c) attribuisce, senza alcun dubbio, competenza al giudice penale nel disporre la sanzione amministrativa. Tale attribuzione deve ritenersi speciale e prevalente, lasciando al prefetto una competenza meramente esecutiva e residuale.

Sul punto la Cassazione, a Sezioni unite, con la pronuncia n. 13681/2016, ha difatti precisato che: «quando la sentenza di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. o il decreto penale sono irrevocabili, l'autorità amministrativa dà corso all'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie disposte dal giudice. Invece in caso di sentenza di proscioglimento, la stessa autorità dispone la cessazione delle eventuali misure adottate in via provvisoria: la patente ed il veicolo vengono restituiti. La normativa si occupa pure dell'estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato: l'amministrazione verificata l'esistenza delle condizioni di legge, procede all'applicazione delle sanzioni amministrative. In breve quando manca una pronunzia di condanna o di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all'istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino».

Da quanto sopra, appare del tutto evidente come la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa della confisca sia di esclusiva attribuzione del giudice penale, il quale dovrà obbligatoriamente disporla nella sentenza di condanna o di patteggiamento ed il prefetto darà corso all'esecuzione della sanzione ai sensi dell'art. 224-ter cod. strada.

La Suprema Corte ha difatti puntualizzato che: «la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c), deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale»(Cass. pen., Sez. IV, n. 17186/2017).

All'autorità amministrativa rimane la propria competenza per c.d. residuale ed in particolare persiste solo in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte del reo.

La Cassazione ha difatti ha ribadito che: «La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, determina il venir meno delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca, la cui applicazione è preclusa al giudice penale, spettando la relativa competenza al Prefetto. In motivazione si è precisato che il codice della strada subordina l'applicazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del reato ed alla sentenza di condanna, come espressamente prevede il comma secondo dell'art. 186 C.d.S. Tale principio trova altresì conferma nell'art. 221 cod. strada, comma 2, che nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa, che verrà poi applicata dal Prefetto ai sensi dell'art. 224 C.d.S., comma 3» (Cass. pen., Sez. IV, n. 9158/2018).

Rappresenta pertanto un principio del tutto consolidato e pacifico che le modifiche introdotte con la legge 120 del 2010 non abbiano, in alcun modo, sottratto al giudice penale il suo obbligo di disporre la confisca con la sentenza di condanna o di patteggiamento, potendo egli infliggere le sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla commissione di un reato.

Confisca in sede esecutiva e correzione di errore materiale

Tuttavia ci si domanda cosa accade se il giudice condanna l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza ed omette, tuttavia, di pronunciarsi in ordine alla sanzione amministrativa obbligatoria.

Nel caso in cui non sia ancora spirato il termine di cui all'art. 648 c.p.p e la sentenza viene impugnat nei termini di legge, la confisca potrà essere disposta direttamente anche dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 620, c.p.p., lett. l): «Come è stato più volte precisato, difatti, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento (svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), e può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), qualora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito»(Cass. pen. Sez. IV, n. 22823/2018).

Del tutto diverso è il caso in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile ex art. 648 c.p.p..

Com'è ben noto, dopo il passaggio in giudicato, competente a conoscere di tutte le questioni attinenti all'esecuzione del provvedimento è il giudice dell'esecuzione, così come disciplinato dagli artt. 666 e 676 c.p.p., il quale potrà operare una integrazione successiva riguardo alle statuizioni omesse solo quando quest'ultime abbiano natura obbligatoria e contenuto predeterminato.

In particolare, ai sensi dell'art. 676, comma 1, c.p.p., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine alle pene accessorie, alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate. Tuttavia: «va rilevato, però, che l'art. 676 c.p.p., in quanto derogatorio al principio generale della irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali definitivi di cui all'art. 648 c.p.p. (c.d. giudicato formale), è di stretta interpretazione e non può essere applicato al di fuori delle materie in esso specificatamente previste». (Cass. Pen, Sez. III, n. 39272 del 2018).

Pertanto, proprio sulla base delle specifiche competenze attribuitegli, non può il giudice dell'esecuzione disporre sanzioni amministrative accessorie, seppur obbligatorie ed a contenuto predeterminato, in quanto sono da considerarsi: “sanzioni che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, da una parte sono tipicamente diverse dalle pene accessorie e dall'altra divergono strutturalmente e funzionalmente dalla confisca. (cfr. ancora Cass. pen, Sez. III, n. 39272 del 2018).

Alla luce di tale principio, appare evidente che la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, pur essendo obbligatoria, per tale sua natura non potrà essere applicata dal giudice penale in sede esecutiva, in quanto non rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, giacché le stesse non sono equiparabili alle pene accessorie” (Cass. pen., Sez. I, n. 34925/2018).

Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in caso di omessa pronuncia di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato può porsi rimedio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130 c.p.p.

Invero, proprio in virtù delle considerazioni sopra esposte, la procedura ex art. 130 c.p.p. appare quindi l'unico espediente possibile per disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma competente al riguardo sarà solo il giudice che: «ha emesso la sentenza di condanna, nonché il giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, ma non dal giudice dell'esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia» (Cass. pen., Sez. III, n. 39272 del 2018).

In conclusione

Secondo una conclusiva valutazione, la criticità della fattispecie qui analizzata attiene ai risvolti pratici che potrebbero concretizzarsi qualora sia stato disposto il sequestro del veicolo, ai sensi dell'art. 224-ter cod. strada, e che, in assenza di una pronuncia di confisca, continua tuttavia a persistere sine die anche dopo la condanna definitiva.

Difatti, non potendo il prefetto disporre la sanzione in caso di condanna, né tanto meno il giudice dell'esecuzione, per le ragioni sopra esposte, il veicolo sarebbe comunque oggetto di un sequestro amministrativo, con tutte le conseguenze meglio disciplinate dall'art. 213 cod. strada.

A parere di scrive, così come statuito con le pronunce già richiamate n. 52012 del 2017 e n. 4633 del 2015 della Suprema Corte, in assenza di una correzione materiale ex art. 130 c.p.p., nei termini sopra indicati – che parrebbe essere l'unico rimedio esperibile dopo l'irrevocabilità della sentenza – il condannato potrebbe richiedere ed ottenere ai sensi dell'art. 263 c.p.p. la legittima restituzione del veicolo.

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