Le linee guida non costituiscono parametro insuperabile
19 Dicembre 2018
IL CASO Un uomo, a causa delle lesioni patite in un sinistro stradale, viene sottoposto in una struttura pubblica ad un intervento di asportazione della milza e riduzione di una frattura delle ossa del bacino. Successivamente viene trasferito in una casa di cura, ove rimane per cinque giorni, durante i quali patsce una trombosi venosa profonda in seguito alla quale viene dimesso e trasferito nel reparto di medicina d'urgenza in altro ospedale pubblico. L'uomo si rivolge al Tribunale di Ancona per ottenere la condanna in solido al risarcimento dei danni della casa di cura e di due medici, denunciando sia il fatto di aver ricevuto una dose inadeguata di farmaco antitrombotico a base di eparina, sia di non essersi tempestivamente accorti dell'insorgenza della trombosi venosa profonda, ritardo a causa del quale la terapia idonea era stata iniziata con quattro giorni di ritardo. Il Tribunale accoglie la domanda ravvisando colpa dei sanitari nella riduzione della posologia del farmaco antitrombotico, che se fosse stato adeguatamente somministrato avrebbe con ragionevole probabilità impedito l'insorgere della complicanza. La Corte d'appello, successivamente adita, ritiene invece insussistente sia la colpa che il nesso di causa nell'insufficiente somministrazione di eparina, mentre per quanto riguarda la seconda condotta, ossia il ritardato inizio della terapia per tardiva diagnosi, sussistente solo la colpa, non ravvisando il nesso causale nel comportamento dei medici. L'uomo ricorre per la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a sei motivi.
IL TERZO MOTIVO DEL RICORSO In particolare, con il terzo motivo di ricorso, il danneggiato lamenta come la corte territoriale abbia omesso l'esame di tre fatti decisivi per il ricorso: i sanitari della Casa di cura si erano discostati dalle linee guida dimezzando la dose di eparina, durante il ricovero non era stato visitato per tre giorni e le piastrine erano state scarsamente monitorate durante la degenza, come evidenziato dalla cartella clinica.
LETTO DI PROCUSTE? La Suprema Corte dichiara che il fatto che i sanitari non si erano attenuti alle linee guida non è da considerarsi decisivo per due ragioni. Da un lato, infatti, le linee guida «non rappresentano un letto di Procuste insuperabile», bensì sono da considerarsi come un mero parametro di valutazione della condotta del medico. Se è vero che una condotta conforme alle linee guida sarà sicuramente diligente, è altrettanto vero che una condotta dei sanitari che si discosti da quanto previsto dalle linee guida potrà essere negligente oppure diligente , se nella fattispecie concreta esistevano particolarità tali che imponevano di non osservarle. Viceversa, una condotta conforme alle linee guida, ma inadatta alle peculiarità del caso concreto, potrà essere colposa.
PARAMETRO NON INSUPERABILE La Cassazione sottolinea dunque che le linee guida non costituiscono un parametro rigido ed insuperabile; pertanto, il fatto che il giudice di merito abbia ritenuto non colposa la condotta del sanitario che non si è attenuto alle stesse, non rappresenta necessariamente omesso esame del contenuto delle linee guida.
CASO CONCRETO Nel caso di specie, continua la Terza Sezione, la Corte d'appello aveva spiegato che la riduzione di eparina era finalizzata a scongiurare il rischio di emorragie, incrementato in casi analoghi sia perché il paziente era stato sottoposto ad intervento chirurgico, sia perché doveva iniziare un programma di riabilitazione, sia infine perché era stato sottoposto a splenectomia. Ciò denota che le linee guida erano state effettivamente considerate, anche se implicitamente, e comunque, conclude la Corte, anche il loro omesso esame non avrebbe portato ad esiti differenti. Il fatto di non aver visitato il paziente per tre giorni non è decisivo rispetto alla condotta colposa consistita nella ridotta somministrazione di eparina, tanto più che tale condotta era già stata ritenuta colposa dalla Corte d'appello. Anche lo scarso monitoraggio delle piastrine, conclude la Corte, non può considerarsi decisivo.
CRITERIO DI ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSA La Corte analizza poi l'ottavo ed il nono motivo di ricorso, dichiarandoli fondati, e ricordando i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità sui criteri di accertamento del nesso di causa tra omissione e danno. Pertanto , la corte d'appello avrebbe dovuto stabilire se nella fattispecie concreta una tempestiva cura della trombosi avrebbe comportato maggiori possibilità rispetto a quella che una tempestiva cura fosse invece infruttuosa. Negando che una cura più tempestiva avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di successo, la Corte territoriale aveva errato nel non considerare la ragionevolezza delle probabilità, che sarebbero state comunque superiori alle probabilità di insuccesso.
RINVIO ALLA CORTE D'APPELLO Non essendo chiaro se la Corte abbia utilizzato il criterio delle serie ed apprezzabili probabilità, oppure quello civilistico del “più probabile che non”, è impossibile secondo la Cassazione, ricostruire la ratio decidendi e quindi rinvia gli atti alla corte d'appello che dovrà applicare i principi di diritto in tema di accertamento e valutazione del nesso di causalità. |