Controversie relative alla fase esecutiva delle concessioni di servizi: dopo l'aggiudicazione la giurisdizione è del g.o.

Redazione scientifica
10 Gennaio 2019

Le controversie relative alla fase esecutiva delle concessioni di servizi, successivamente all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell'opera pubblica sia se non collegate all'esecuzione di un'opera, sono devolute al giudice ordinario.

Il caso. Con ricorso ex art. 41 c.p.c. una società ha chiesto alle Sezioni Unite di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda proposta dalla stessa società nei confronti dell'Università degli studi di Pavia nel giudizio pendente innanzi al tribunale di Milano, avente per oggetto la richiesta di «adempimento dell'obbligazione contrattuale, o in ogni caso l'accertamento della responsabilità ex artt. 1173, 1175 e 1375 per violazione del dovere di protezione e di correttezza in corso di esecuzione del contratto». A fronte dell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, sollevata in comparsa di risposta dall'Università di Pavia, la parte istante chiede di dichiarare insussistente la giurisdizione amministrativa.

La controversia oggetto del regolamento di giurisdizione concerne una concessione di costruzione e gestione di opera pubblica ed attiene alla fase esecutiva, successiva alla stipulazione del contratto.

Controversie relative alla fase esecutiva delle concessioni di servizi. Il Collegio ricorda e condivide il recente orientamento seguito dalle Sezioni Unite con il quale è stato affermato il principio, applicabile alla fattispecie, secondo cui «le controversie relative a concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, in quanto riconducibili alla nozione normativa di "concessione di lavori" di cui alle direttive 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE e 18 luglio 1989, n. 89/440/CEE, competono alla giurisdizione ordinaria, ai sensi della legge n. 109/1994, art. 31-bis, e dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a. se relative alla fase successiva all'aggiudicazione, anche qualora la domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006 e si riferisca a lavori concessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 109/1994» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 21200/2017).

Giurisdizione. Le controversie relative alla fase esecutiva delle concessioni di servizi, successivamente all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell'opera pubblica sia se non collegate all'esecuzione di un'opera, sono devolute al giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario e di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo. Resta ferma, invece, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui l'amministrazione, seppure successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla l. n. 241/1990, oltre che nei casi tassativamente previsti.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

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