Omesso o tardivo riconoscimento del figlio: come si calcola il risarcimento del danno?

Rita Russo
10 Gennaio 2019

Per consolidata giurisprudenza, l'omesso riconoscimento del figlio e il mancato adempimento dei doveri parentali costituiscono fonte di responsabilità aquiliana. Il danno può avere natura patrimoniale, per l'omesso mantenimento, e in tal caso si può liquidare in via equitativa purché in misura non superiore agli esborsi presumibilmente sostenuti. Per la liquidazione del danno non patrimoniale la prevalente giurisprudenza italiana applica, per esigenze di uniformità, i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (c.d. tabelle milanesi), adattando la voce "risarcimento per decesso del genitore" alla situazione concreta (perdita non definitiva, talora assenza parziale). Alcuni Tribunali preferiscono invece il ricorso al criterio equitativo puro.
Il quadro normativo

L'art. 250, comma 1, c.c. stabilisce che il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto nei modi previsti dall'art. 254 c.c. dal padre e dalla madre. Secondo una tesi sostenuta in dottrina, ciò significa che il riconoscimento avviene su base essenzialmente volontaria (M. Paladini, L'illecito dei genitori nei confronti dei figli, in Fam. Pers. Succ. 2012, 488).Di contro la giurisprudenza della Corte di cassazione considera la ingiustificata resistenza al riconoscimento, alla quale segua la omissione dei doveri parentali, un atto illecito e ritiene che l'azione di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. si possa esercitare anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652; Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205). L'art. 250 c.c., infatti, deve essere letto nel contesto di tutte le disposizioni relative alla acquisizione dello status e delle disposizioni che regolano i doveri dei genitori ed i diritti del figlio (artt. 316, 316-bis e 315-bis c.c.). Secondo questo quadro normativo, i doveri dei genitori verso i figli non derivano dal matrimonio, bensì dalla procreazionee igenitori assumono nei confronti dei figli doveri identici, siano essi nati nel matrimonio che fuori dal matrimonio. Ai doveri derivanti dalla procreazione non ci si può sottrarre. Esiste infatti un vero e proprio diritto del figlio ad essere riconosciuto da entrambi i genitori, salvo il caso del parto in anonimato (art. 30 d.P.R. 3 novembre 2000, n.396). Il diritto a essere riconosciuto si esercita tramite l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, che per il figlio è imprescrittibile.L'art. 269 c.c. nella sua attuale formulazione ha definitivamente eliminato i limiti storici a tale accertamento, oggetto peraltro, nel passato, di interventi correttivi da parte della Corte costituzionale. L'azione non è soggetta ad alcun filtro di ammissibilità e non vi sono categorie di figli non riconoscibili, posto che hanno diritto a essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 251 c.c., anche i figli già definiti “incestuosi” (definizione espunta dal sistema dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219) purché previa autorizzazione del giudice che valuta, in tal caso, l'interesse del minore. Si può quindi affermare che sussiste un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, e di conseguenza qualora alla procreazione non segua il riconoscimento e soprattutto l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, sussiste il diritto il diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2010, n. 22506).

Il danno patrimoniale: an e quantum

Il danno patrimoniale è normalmente correlato al fatto che, in assenza di riconoscimento, l'altro genitore, solitamente la madre, sostiene per intero le spese di mantenimento, cura, educazione e istruzione. Secondo la Suprema Corte nel caso in cui al mantenimento cui abbia sopperito in via esclusiva uno dei due genitori, si tratta, più che di risarcimento, di una azione assimilabile a quella di ripetizione di indebito (Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657).Consolidata è anche l'affermazione che l'obbligazione di mantenimento dei figli sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica con la conseguenza che il genitore che ha assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota (Cass. civ., sez. I 10 aprile 2012, n. 5652). La Suprema Corte ha affermato inoltre che il rimborso ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge. La valutazione equitativa deve farsi dando conto del percorso logico e valutativo seguito e degli elementi di fatto apprezzati ed il giudice è tenuto ad individuare dei validi criteri di giudizio, parametrati alla specificità del caso da esaminare in funzione di una personalizzazione della liquidazione, ma in ogni caso senza superare l'importo della quota delle spese sostenute, anche presuntivamente determinate (Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2016, n. 5090; Cass. civ., sez. I, 1 ottobre 1999, n. 10861).

Il danno non patrimoniale: an e quantum

Più complessa è la questione del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.. Come è noto il danno non patrimoniale può essere risarcito qualora esso leda diritti della persona costituzionalmente protetti, sempreché la parte dimostri, anche in via presuntiva, il pregiudizio che ne è derivato (Cass.,S.U., 11 novembre 2008, n. 26973). La giurisprudenza italiana, di merito e di legittimità, riconosce il danno non patrimoniale da omesso adempimento della responsabilità genitoriale, identificandolo in quei pregiudizi di ordine non patrimoniale che derivano dalla lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione garantiti dagli artt. 2 e 30 Cost., oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, quali la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la quale prevede all'art. 7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretata dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 CEDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni, anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio. Per questa ragione, privare i figli di un figura genitoriale, è considerato un fatto generatore di responsabilità aquiliana (Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657).

Il pregiudizio è di regola accertato in via presuntiva, con riferimento alle conseguenze determinate dall'assenza del genitore, che comporta una deminutio esistenziale significativa, anche con riguardo a beni immateriali, quali l'apporto educativo, la cura e l'affetto del genitore, essenziali ad un corretto ed armonioso sviluppo della personalità (Cass. civ., sent., 13 maggio 2011, n. 10527).

Per la quantificazione del danno, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene di fare riferimento alle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (App. Brescia, 1 marzo 2012; Trib. Milano 23 luglio 2014) ritenute idonee, anche secondo la Corte di cassazione, ad assicurare uniformità di trattamento sul territorio nazionale (Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657; Cass. civ. sez. I 19 luglio 2012 n.12549; Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).

Le tabelle milanesi elaborano però i parametri per calcolare il danno da "perdita definitiva" del genitore, a causa di decesso dovuto a fatto illecito del terzo; nell'ipotesi di privazione del rapporto genitoriale, per abbandono morale, trattandosi di una perdita non definitiva e talora anche solo di una assenza parziale, l'importo deve essere necessariamente rideterminato: ad esempio il Tribunale di Milano ha adottato come base di calcolo il minimo della voce corrispondete al risarcimento del danno non patrimoniale per decesso del genitore, diminuendola ad un quarto (Trib. Milano 23 luglio 2014) e il Tribunale di Roma ha invece determinato il danno in misura pari ad un quinto della voce tabellare corrispondete alla morte del genitore (così ad esempio Trib. Roma, sez. I, 7 giugno 2016; v. anche Trib. Roma 19 maggio 2017).

In senso conforme, più recentemente, si è orientato il Tribunale di Matera (Trib. Matera 7 dicembre 2017 n. 1370). In questa sentenza si è fatto riferimento ai parametri minimi e massimi riportati dalle Tabelle milanesi per la perdita integrale del rapporto, riducendo però la liquidazione in considerazione del fatto che non si verte in ipotesi di perdita definitiva, ma solo di privazione parziale e che nel caso concreto i rapporti tra il padre ed il figlio non erano stati del tutto negati, essendovi stati contatti e frequentazioni, ma insufficienti a dare al figlio una effettivo e cosante supporto. È stato adottando come base di calcolo l'importo minimo della voce tabellare, ridotto di circa un mezzo. Si tratta di un importo in concreto inferiore (euro 20.000,00) a quelli liquidati a Roma e Milano (da un minimo di 40.000,00 a un massimo di 70.000,00 euro) ma vi è da dire che si trattava di un caso in cui la figura genitoriale non era stata del tutto assente.

Di diverso avviso invece il Tribunale di Massa (Trib. Massa 4 luglio 2017), secondo il quale il danno non patrimoniale da omesso risarcimento si deve liquidare secondo il criterio equitativo puro. Osservano i giudici che la Suprema Corte, in caso analogo, ha confermato la liquidazione operata in base alle tabelle milanesi, ma non ha mancato di rilevare la evidente difformità della perdita del genitore per morte causata dal fatto illecito altrui dalla assenza del genitore per disinteresse. Nel primo caso, infatti, il genitore ha assolto la sua funzione ed ha adempiuto ai suoi doveri genitoriali fino al momento della scomparsa, mentre nel secondo caso egli si è sottratto volontariamente a quei doveri; nel primo caso la perdita – di regola - non si riverbera sull'intera vita del figlio, mentre nel secondo caso essa si concretizza (come nel caso in esame) fin dalla nascita del figlio e si manifesta con il rifiuto del figlio stesso. Il Tribunale ha quindi valutato le circostanze del caso concreto e applicando il criterio equitativo puro ha determinato il danno in euro 48.000,000, in misura cioè non lontana dai precedenti sopra citati.

In conclusione

La liquidazione equitativa, prevista dall'art. 1226 c.c., non è un giudizio secondo equità, ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. Di conseguenza, nell'operare la liquidazione equitativa il giudice deve dare conto dei criteri applicati. Secondo la Corte di cassazione (Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12408),la liquidazione equitativa deve evitare due estremi: da un lato, che i criteri di liquidazione siano rigidamente fissati in astratto e sia sottratta al giudice qualsiasi seria possibilità di adattare i criteri legali alle circostanze del caso concreto; dall'altro, che il giudizio di equità sia completamente affidato alla intuizione soggettiva del giudice, al di fuori di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni. In quest'ordine di idee è importante avere una base di calcolo comune (come quella rappresentata dalla c.d. tabelle milanesi) anche se poi, in materia di relazioni familiari, che per definizione sono mutevoli nel tempo, i correttivi di adeguamento al caso concreto possono incidere molto di più di quanto incidano nella liquidazione del danno biologico o da perdita morte del congiunto.

Guida all'approfondimento

F. Scaglione, Violazione degli obblighi genitoriali e illecito endofamiliare, in Trattato di diritto civile, a cura di R. Sacco, 2018, 4, 588;

E. Rossi, Dichiarazione giudiziale di paternità e risarcimento dei danni causati dall'assenza del genitore in IlFamiliarista.it, 13 febbraio 2018.

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