Buca sul marciapiede: il Tribunale di Milano condanna il Comune ex art. 2051 c.c.
11 Gennaio 2019
IL CASO Una donna cade a causa di una buca presente sul marciapiede, non segnalata, e riporta lesioni fisiche con postumi permanenti. Agisce dunque nei confronti del Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti. L'ente convenuto eccepisce che la donna frequentava abitualmente i luoghi ove era avvenuto il fatto, presumendo che la danneggiata dovesse pertanto essere a conoscenza dell'esistenza della buca.
BUCA SUL MARCIAPIEDE Il Tribunale di Milano accoglie la domanda. Premettendo che la pubblica via non può essere intesa alla stregua di una pertinenza condominiale, intesa come luogo circoscritto e conoscibile dagli abituali frequentatori, il Giudice dichiara che il cittadino non è obbligato a conoscere ogni dissesto presente sul manto stradale, soprattutto nel caso in cui, come nella fattispecie concreta, si tratti di dislivelli modesti, scarsamente visibili e dunque molto pericolosi. Citando il precedente di Cass. civ. n. 22604/2009, il Tribunale dichiara inoltre che il «cittadino nutre un'ovvia aspettativa in ordine alla regolarità del manto stradale» non indicato come dissestato da apposita segnaletica.
ART. 2043 C.C. /ART. 2051 C.C. Il Giudice di prime cure dichiara inoltre che il risarcimento era stato chiesto in applicazione dell'art. 2051 c.c., e solo in subordine ex art. 2043 c.c., e che ciò costituisce una sostanziale differenza. Mentre l'art. 2043 c.c. obbliga il danneggiato a provare la colpa del Comune, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cose in custodia) consente invece l'inversione dell'onere della prova: il Comune, obbligato alla manutenzione delle strade, è dunque responsabile per i danni cagionati a cose o persone, a meno che non provi il fortuito.
OBBLIGO DI CUSTODIA Il Tribunale ricorda inoltre, secondo quanto disposto da Cass. civ. n. 7403/2007, che l'obbligo di custodia sussiste quando vi sia il potere di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo insita nella stessa o da essa determinata ed infine di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Per i comuni, proprietari delle strade del demanio comunale, è dunque applicabile la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia «pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per terzi».
CASO FORTUITO Per quanto riguarda l'ipotesi di transito su strada pubblica, la giurisprudenza di legittimità ritiene sussistente il caso fortuito solo qualora la situazione sia stata provocata dall'utente stesso, oppure nel caso in cui l'alterazione della cosa in custodia sia stata così repentina da essere imprevedibile.
CONDANNA AL RISARCIMENTO Nel caso di specie, il danneggiato, che ha correttamente invocato la responsabilità dell'ente proprietario per il danno derivante da un bene demaniale soggetto ad uso generale e diretto alla collettività, ha adempiuto il suo onere di provare l'evento dannoso e l'esistenza del nesso causale. Non avendo il Comune provato il fortuito, è quindi condannato al risarcimento, in favore dell'attrice, di € 14.388,84, oltre alle spese di giudizio. |