Indagini difensive. L’atto redatto dal difensore ha lo stesso valore di quello del P.M.
21 Gennaio 2019
La Cassazione penale, Sez. III, sentenza del 2 ottobre 2018 (depositata il 17 gennaio 2019), n. 2049, ha affermato il seguente principio di diritto: «l'atto redatto dal difensore, ex artt. 391-bis -ter c.p.p., ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero e può ritenersi nullo solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell'avvocato o del sostituto che lo ha redatto, e non anche se l'informatore dichiarante non ha sottoscritto l'atto foglio per foglio». Pertanto, la disciplina, prevista per il verbale del P.M., di cui all'art. 142 c.p.p. deve essere estesa anche all'atto redatto dal difensore che sarà dunque nullo solo qualora vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, veste assunta dal difensore nella documentazione delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti. L'art. 142 c.p.p. è l'unica norma che prevede l'invalidità di un verbale e quindi l'unica che può essere applicata al verbale di cui all'art. 391-bis c.p.p. Prevedere in tal caso una diversa disciplina derogatoria condurrebbe alla lesione del diritto di difesa. |