Postergazione del finanziamento soci e coordinamento con la regola concorsuale dell’inefficacia dei pagamenti
01 Febbraio 2019
In tema di finanziamenti dei soci, l'art 2467, comma 1, c.c. deve essere interpretato come disposizione che rafforza la tutela degli altri creditori sociali in quanto, ferma la generale applicazione dell'art. 65 l.fall. rispetto ai pagamenti di crediti che scadono alla data del fallimento, ha previsto l'automatica inefficacia dei rimborsi avvenuti entro l'anno dal fallimento anche ove, per ipotesi, lo stesso sia divenuto esigibile prima del fallimento per essere transeuntemente venute meno le condizioni di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. dipendendo l'insolvenza che ha portato al fallimento da fatti sopravvenuti.
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