Comunicazioni tra parti private. La ristrettezza dei tempi consente il ricorso alla Pec
26 Febbraio 2019
Massima
Nel procedimento penale, alle parti private è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni rivolte ad altre parti private mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata nel caso in cui l'impiego del mezzo tecnologico sia reso necessario dalla ristrettezza dei termini entro cui deve essere eseguito l'adempimento.
Fonte: ilprocessotelematico.it Il caso
Con richiesta depositata nella cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, gli imputati, tratti a giudizio per rispondere di reati commessi nell'esercizio delle funzioni gestorie di una banca, chiedevano che il processo a loro carico fosse rimesso ad una diversa sede giudiziaria ai sensi dell'art. 45 e ss. c.p.p.. Al riguardo, illustravano una serie di circostanze di fatto, che dimostravano la grave situazione locale venutasi a creare, assumendo che fosse in grado di turbare lo svolgimento del giudizio. Con successiva memoria, il pubblico ministero deduceva l'inammissibilità dell'istanza, sia perché non era stata notificata da ciascun imputato a ciascuna parte civile, sia perché infondata nel merito. Con ulteriore memoria i difensori degli imputati, in relazione al primo profilo, replicavano, deducendo che ogni parte civile era stata destinataria, tramite il proprio difensore e a mezzo posta elettronica certificata, della richiesta di rimessione in forma completa. Al riguardo, aggiungevano che, nel corso dell'udienza preliminare, il giudice aveva espressamente autorizzato l'impiego della Pec per procedere all'adempimento. La questione
La questione posta al vaglio della Suprema Corte può essere sintetizzata nel modo seguente: è consentito alle parti private di un processo penale impiegare la posta elettronica certificata per effettuare notificazioni o comunicazioni indirizzate ad altre parti private? Le soluzioni giuridiche
La Corte ha osservato che l'istituto della rimessione provoca lo spostamento del processo ad altra sede giudiziaria, mettendo in discussione il principio del giudice naturale precostituito per legge. Occorre assicurare, pertanto, la piena conoscenza del deposito dell'atto agli interessati, così da permettere loro di interloquire sulle ragioni addotte come motivo di grave turbamento per lo svolgimento del giudizio in una determinata sede (Cass., Sez. V, n. 39039 del 6 luglio 2012; Cass., Sez. I, n. 4122 del 12 giugno 1997). L'art. 46, comma 1, c.p.p., infatti, impone che la richiesta di rimessione del procedimento sia notificata, a pena di inammissibilità, entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. La notifica della richiesta alle altre parti costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti. In mancanza di essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, anche se fosse stata depositata in udienza (Cass. Sez. unite, n. 6925 del 12 maggio 1995; Cass., Sez. 2, n. 45333 del 28 ottobre 2015; Cass., Sez. I, n. 12421 del 12 gennaio 2001; Cass., Sez. 1, n. 5026 del 7 ottobre 1996). Circa le modalità con le quali colui che ha proposto la richiesta deve procedere alla sua comunicazione alle altre parti del giudizio, la Corte ha ribadito che, nel processo penale, alle parti private è inibita l'utilizzazione della posta elettronica certificata per effettuare comunicazioni e notificazioni o per proporre istanze, in virtù della previsione di cui all'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, conv. in legge n. 221 del 2012. Il legislatore, nel processo penale, ha inteso limitare l'uso di tale strumento di comunicazione alle sole cancellerie, circoscrivendone peraltro, il destinatario nelle persone diverse dall'imputato. In linea generale, dunque, la parte privata non può adoperare la posta elettronica certificata per comunicare o notificare atti alle altre parti. Nel caso di specie, tuttavia, secondo la Corte si deve prediligere un'interpretazione dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., che permette l'impiego della posta elettronica certificata al fine di assicurare l'effettiva possibilità di far ricorso all'istituto della rimessione e di salvaguardare il principio di affidamento risposto dalle parti nel legittimo esercizio di una facoltà loro specificamente accordata, nel presente procedimento, dal giudice dell'udienza preliminare. Al riguardo, è stato rilevato che è già stata ammessa dalla giurisprudenza la possibilità dell'utilizzo della PEC da parte dei privati in procedimenti penali a cagione della ristrettezza dei termini - stabiliti "ad horas" - entro cui questi devono esaurirsi (Cass., Sez. III, n. 14832 del 13 dicembre 2017 - dep. 2018). Nel caso di specie, inoltre, questa modalità di notificazione della richiesta alle parti civili era stata autorizzata dal giudice dell'udienza preliminare, avuto riguardo, verosimilmente, al termine di sette giorni entro cui si sarebbe dovuto adempiere al detto incombente nei riguardi di numerosissime parti, le quali, peraltro, nulla hanno eccepito in ordine ad una difettosa loro conoscenza della richiesta stessa. È stato aggiunto, poi, che l'art. 154, comma 4, c.p.p. prevede che le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori e che, ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p., il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo. Ritenuta ammissibile la proposizione dell'istanza, nel merito, la Corte ha rigettato la domanda di rimessione del processo ad altra sede giudiziaria, non ravvisando i presupposti per l'adozione del provvedimento richiesto. Osservazioni
1. La sentenza si segnala perché, seppur entro limiti ben circoscritti, ha ritenuto legittimo l'uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni o le notificazioni che la parte privata del procedimento penale è tenuta ad effettuare ad altra parte privata. La Corte di legittimità, invero, ha ribadito che l'art. 16, comma 9, lett. c-bis) del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 15 dicembre 2014, consente il ricorso alla Pec, nei procedimenti "dinanzi ai tribunali e alle corti di appello", per le sole notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen. eseguite a cura della cancelleria (Cass., Sez. VI, n. 21740 del 10 aprile 2018).
La posta elettronica certificata, infatti, allo stato, rappresenta una forma di notificazione derogatoria rispetto all'ordinario regime, che si pone come alternativa privilegiata soltanto nei casi determinati dalla legge e nei confronti di specifiche categorie di destinatari (Cass., Sez. III, n. 6883 del 26 ottobre 2016 - dep. 2017; Cass., Sez. III, n. 48584 del 20 settembre 2016; Cass., Sez. 5, n. 24332 del 5 marzo 2015; Cass., Sez. I, n. 18235 del 28 gennaio 2015; Cass., Sez. III, n. 7058 del 11 febbraio 2014). Nondimeno, secondo la pronuncia in esame, nella fattispecie concreta è ammissibile il ricorso alla comunicazione a mezzo PEC del deposito dell'istanza di rimessione alle parti private del giudizio. Tre sono gli argomenti utilizzati dalla decisione in esame per pervenire alla soluzione indicata. La ristrettezza dei termini previsti per le comunicazioni, necessarie a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 46 c.p.p., giustifica l'utilizzo di uno strumento rapido ed efficace come la Pec. Questa modalità di notificazione, poi, nello specifico giudizio, era stata espressamente autorizzata dal giudice dell'udienza preliminare che, verosimilmente, aveva tenuto conto del termine di sette giorni entro cui si sarebbe dovuto adempiere al detto incombente e del numero di parti civili, le quali, peraltro, nulla hanno eccepito in ordine ad una difettosa loro conoscenza della richiesta stessa. L'art. 154, comma 4, c.p.p., infine, prevede che le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori e che, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.
2. La ristrettezza dei termini concessi alla parte per l'adempimento è stata evocata da un precedente della stessa Corte di legittimità, puntualmente richiamato dalla sentenza in esame per giustificare la legittimità del ricorso alla PEC. Il precedente, peraltro, non riguarda una comunicazione o notificazione, ma concerne il deposito di una memoria difensiva. Nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di pubblica sicurezza, in particolare, è stata ritenuta ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, perché l'art. 6, comma 2-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria e perché l'uso di uno strumento più rapido è connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini - stabiliti "ad horas" - entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni (Cass., Sez. III, n. 14832 del 13 dicembre 2017 - dep. 2018). In questo stesso settore, del resto, la giurisprudenza aveva ritenuto ammissibile la presentazione di memorie a mezzo fax (Cass., Sez. III, n. 5621 del 8 luglio 2016 – dep. 2017), reputando che questa modalità di trasmissione potesse essere equipollente al deposito in cancelleria ex art. 121 cod. proc. pen. o, quanto meno, meramente irrituale o irregolare, ma non inammissibile con conseguente dovere del giudice, se ne ha avuto tempestiva cognizione, di prenderne atto. In senso contrario, invece, si è espressa la giurisprudenza circa la possibilità di presentare memorie a mezzo PEC nell'ordinario giudizio dibattimentale o nel processo di legittimità (Cass., Sez. III, n. 48584 del 20 settembre 2016; Cass. Sez. II, n. 31336 del 16 maggio 2017) nonché circa la possibilità di depositare in modo elettronico la lista testi e, finanche, di depositare la nomina a difensore nel procedimento (Cass., Sez. V, n. 53217 del 25 ottobre 2018). Più in generale, l'argomento contrario alla possibilità di depositare atti o memorie a mezzo Pec nel processo penale è fondato sul fatto che, allo stato, non è stato istituito il processo penale telematico. L'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82/2005 secondo cui le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale si applicano al processo penale, «in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico», presuppone l'operatività di tale processo telematico. In tanto può trovare applicazione la disciplina del Codice dell'amministrazione digitale, in quanto sia stato instaurato il processo telematico, con la costituzione di un fascicolo telematico, che costituisce il necessario approdo dell'architettura digitale degli atti giudiziari, quindi anche delle memorie della parte, quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti. Mancando un fascicolo telematico, manca il luogo nel quale possono trovare posto gli atti trasmessi in modo digitale, non essendo possibile, pertanto, ipotizzare un uso della Pec che vada oltre le specifiche ipotesi disciplinate dalla legge.
3. L'uso della posta elettronica da parte del privato per il deposito di atti nel giudizio, tuttavia, è tema diverso da quello del suo impiego per effettuare comunicazioni o notificazioni indirizzate ad altre parti private del medesimo procedimento. Un orientamento, al riguardo, ha ritenuto che è valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., mediante invio dell'atto da parte del difensore dell'imputato a quello della persona offesa tramite posta elettronica certificata, anche se non ricorre la necessità di rispettare termini ristretti, né vi è stata la preventiva autorizzazione del giudice (Cass., Sez. 1, 11 gennaio 2017, n. 6320). Secondo questa decisione, dall'art. 16 d.l. n. 179/2012 può trarsi solo il divieto da parte della cancelleria di utilizzare la notifica a mezzo Pec, qualora il destinatario sia direttamente la persona fisica dell'imputato. Al contrario, i destinatari della notifica nelle forme telematiche possono essere tutti coloro che prendono parte ad un processo penale e che non assumono la qualità di imputato; dunque, i difensori, le persone offese, le parti civili, i responsabili civili, coloro che sono civilmente obbligati per la pena pecuniaria possono ricevere una notificazione a mezzo Pec. Secondo questa impostazione, più in particolare, la lettera raccomandata di cui può avvalersi il difensore per le comunicazioni ad altre parti private ai sensi dell'art. 152 c.p.p. può essere validamente sostituita dalla notificazione a mezzo Pec. Tale conclusione, nel caso affrontato dalla sentenza richiamata, ha consentito di soddisfare pienamente le esigenze di tutela della persona offesa, sottese all'art. 299 c.p.p. nella parte in cui prevede a pena di inammissibilità la comunicazione al difensore della persona offesa dell'istanza di revoca o modifica di una misura cautelare adottata per reati contro la persona, non essendo dubitabile che la comunicazione a mezzo Pec costituisce uno strumento idoneo a portare un atto a conoscenza del destinatario e ad avere certezza sulla sua ricezione.
4. A sostegno della tesi illustrata - che dunque ritiene che, nel processo penale, possa essere adoperata la Pec per le comunicazioni tra le parti privati, anche quando non ricorre una particolare ristrettezza di termini o non vi sia la preventiva autorizzazione del giudice – va aggiunto che, in questa specifica ipotesi, non sussiste il limite dapprima illustrato derivante dalla mancata instaurazione del processo penale telematico. Non sembra, infatti, che, per l'invio di una Pec da una parte privata all'altra per la comunicazione del deposito di un atto, si debba necessariamente presupporre l'operatività del processo telematico. La comunicazione, infatti, è rivolta, almeno in prima battuta, ad una parte privata e non al giudice, tanto è vero che l'art. 152 c.p.p. prevede l'invio di una copia con lettera raccomandata e che l'art. 154 c.p.p. consente l'invio di una copia al solo difensore che rappresenta la parte privata. Al giudice, poi, al fine di provare l'intervenuta notificazione o comunicazione, ben possono essere prodotti i rapporti dell'invio della Pec generati in automatico dal sistema. |