Misure di prevenzione per gli indiziati di traffici delittuosi: la disciplina è incostituzionale
01 Marzo 2019
La Corte costituzionale, sentenza n. 24 depositata il 27 febbraio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 1423/1956, Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità – nella versione vigente sino all'entrata in vigore del codice antimafia – nella parte in cui consente l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche a coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi. Altresì è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 l. 152/1975 (testo ante d.lgs. 159/2011) e degli articoli 4, comma 1, lett. c), e 16 d.lgs. 159/2011 nella parte in cui stabiliscono che ai medesimi soggetti vengano applicati, rispettivamente, il sequestro e la confisca di cui all'art. 2-ter l. 575/1965, le misure di prevenzione di cui al capo II cod. antimafia e il sequestro e la confisca di cui agli artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011. L'espressione traffici delittuosi non risulta infatti in grado di indicare con sufficiente precisione quali comportamenti delittuosi possano dar luogo all'applicazione delle misure e quindi contrasta con il principio di legalità secondo il quale ogni misura restrittiva della libertà personale e della proprietà dell'individuo deve fondarsi su una legge che ne determini con precisione i presupposti applicativi. I giudici delle leggi hanno invece affermato il rispetto dei canoni costituzionali da parte delle disposizioni che prevedono l'applicazione di tali misure a coloro che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività delittuose. Infine, la Consulta ha precisato che la sentenza non riguarda le norme che consentono di applicare misure di prevenzione nei confronti degli indiziati di delitti di mafia, terrorismo, o autori delle violazioni della disciplina sulle armi, violenza sportiva, corruzione, atti persecutori. |