Bancarotta e operazioni infragruppo. Chi deve dimostrare (e come) la natura distrattiva delle condotte
08 Marzo 2019
Per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata.
Il caso. La Corte d'appello confermava la sentenza del tribunale con la quale veniva affermata la responsabilità di due amministratori per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e cagionamento per operazioni dolose del dissesto di una S.R.L. La vicenda riguardava l'operazione con la quale una S.P.A. cedeva ad una S.R.L. un ramo d'azienda, per il corrispettivo di un euro e, contestualmente, cedeva ad un'altra società la propria quota totalitaria nell'S.R.L. per un corrispettivo corrispondente al valore nominale del capitale sociale. Avverso la pronuncia della corte territoriale, gli amministratori proponevano ricorso in Cassazione. L'esistenza di un nesso causale nel reato di bancarotta. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'insolvenza non si era ancora manifestata. L'aggravante del danno patrimoniale nella bancarotta impropria. La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 219, comma 1, l.fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerata l'integralità del richiamo contenuto nell'art. 223 l.fall. alla fattispecie di cui all'art. 216 l.fall., da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma 1, l.fall. Il ricorso in Cassazione per assenza di accertamento peritale. La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove lo stesso art. 606 c.p.p., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. |