I nuovi poteri della Guardia di finanza a seguito del "Decreto fiscale"

Leonardo Margiotta
11 Marzo 2019

Durante i lavori parlamentari nella fase di conversione in legge del D.L. n. 119/2018, sono stati aggiunti alcuni articoli e commi che hanno cambiato, in modo importante, il ruolo della Guardia di Finanza in chiave antielusiva.Successivamente a tali lavori, i finanzieri hanno ottenuto una maggiore operatività in ambito economico-fiscale, al fine di contrastare in modo efficace l'evasione e le frodi fiscali, che possono emergere a seguito delle attività di accertamento poste in essere dai vari reparti operativi; ad ogni modo, giova sottolineare come tali attività, dovranno comunque svolgersi nel pieno rispetto delle garanzie che il Legislatore ha riservato al contribuente verificato.Si evidenzia, altresì, come alla Guardia di Finanza è stato attribuito un ruolo d'indirizzo e di coordinamento strategico ed operativo dell'attività di contrasto all'evasione, da effettuarsi congiuntamente all'Agenzia delle Entrate.Le disposizioni in questione sono contenute negli articoli, dal 16-quater al 16-septies del D.L. n. 119/2018.
Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari

L'articolo in esame, introdotto al Senato, riporta disposizioni in materia di archivio dei rapporti finanziari.

Nel dettaglio, l'art. 16-quater D.L. n. 119/2018 stabilisce un termine di conservazione dei dati (pari ad anni dieci) e consente l'accesso a tali informazioni alla Guardia di Finanza, nonché, ai fini della valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale, al Dipartimento delle finanze.

Giova ricordare come l'art. 11, D.L. n. 201/2011, abbia introdotto l'obbligo (dal 1° gennaio 2012) per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria qualsivoglia dato identificativo dei soggetti che intrattengano con loro qualsiasi rapporto o effettuino, per conto proprio oppure per conto o a nome di terzi, qualunque operazione di natura finanziaria (salvo particolari casi: sono escluse, infatti, le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ad un importo pari ad Euro 1.500,00).

Si sottolinea, inoltre, come al comma 3 del citato articolo 11 sia stato sostituito l'ultimo periodo, disponendo che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate deve prevedere “(..) adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni”.

Pertanto, il summenzionato comma rimette a un provvedimento del Direttore dell'Ufficio la definizione delle modalità della trasmissione, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli tributari.

Vieppiù.

Le informazioni comunicate alla banca dati per la raccolta e la gestione dei dati fiscali dei contribuenti italiani, sono utilizzate dei militari delle Fiamme Gialle per le analisi del rischio dell'evasione, anche in coordinamento l'Agenzia delle Entrate. Infatti, il comma 4 del predetto articolo stabilisce che “le informazioni sono utilizzate dalla Guardia di Finanza (..), anche in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate (...) ai fini della valutazione d'impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale”.

Ed ancora, il comma 4-bis dispone che l'Agenzia delle Entrate trasmetta annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'utilizzo delle comunicazioni contenute nell'anagrafe tributaria. La comunicazione annuale deve contenere, altresì, anche i risultati dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza emersi utilizzando le medesime informazioni contenute nelle banche dati. Tali risultanze vengono comunicate all'Ufficio, secondo le modalità stabilite dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni

Il nuovo articolo 16-quinquies disciplina l'attività ispettiva dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza nei confronti dei soggetti di medie dimensioni (con un volume d'affari compreso tra i 7,5 milioni e i 100 milioni di euro), non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio.

In particolare, il citato articolo ha sostituito il comma 2 dell'art. 24 D.L. n. 78/2010, relativo al contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica.

La disposizione prevede che nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza realizzino piani di intervento annuali coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine. Si prevede, infatti, che l'AdE, congiuntamente con la GdF “realizzano annualmente piani d'intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e di circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine”.

Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni

L'articolo in questione, disciplina lo scambio automatico di informazioni per attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, previa stipula di un'apposita convenzione.

In particolare, il comma 1 dell'art. 16-sexies D.L. n. 119/2018 prevede che l'Agenzia delle Entrate comunichi, su richiesta, alla Guardia di Finanza, le informazioni e le specifiche elaborazioni ricevute nell'ambito dello scambio automatico d'informazioni ai sensi dell'art. 1, commi 145 e 146, L. n. 208/2015, nonché quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.

Infine, con riferimento allo scambio automatico di informazioni, al comma 2, è previsto che tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza venga stipulata una convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione dei predetti elementi ed elaborazioni, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.

In evidenza:

145. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle Entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle Entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese”.

Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie

Innanzitutto, si evidenzia che il comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina gli istituti dell'ipoteca e del sequestro conservativo, stabilisce che l'ufficio o l'ente che ha formalmente notificato l'atto di contestazione (il provvedimento di irrogazione della sanzione o il processo verbale di constatazione), quando ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

Il nuovo articolo 16-septies, introdotto al Senato, ha rafforzato le misure poste a garanzia del credito erariale, semplificando la procedura di avvio dei provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie, modificando l'art. 22 D.Lgs. n. 472/1997 con l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter.

Pertanto, al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, i commi 1-bis ed 1-ter, prevedono che le istanze relative ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti possano essere inoltrate direttamente dal comandante provinciale della Guardia di Finanza all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

Fatto ciò, il comandante informa tempestivamente la direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante stesso, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza in argomento. Trascorso tale termine, che si interrompe, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di ogni ulteriore elemento alla Guardia di Finanza, il parere si intende acquisito.

In conclusione

A seguito dei lavori di conversione del decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria 2019, risulta del tutto evidente che con l'introduzione degli art. 16-quater e ss., illustrati precedentemente, vengono attribuiti maggiori poteri alla Guardia di Finanza, sia in chiave antielusiva che in termini di pianificazione strategica delle attività di controllo e di analisi del rischio, con un coinvolgimento più ampio e il coordinamento tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Pertanto, al fine di colpire in maniera più incisiva i fenomeni evasivi, e sfruttando una maggiore sinergia tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, si è data la possibilità a quest'ultima (GdF) di utilizzare - in coordinamento con il Fisco - la moltitudine di informazioni che derivano dalle comunicazioni di carattere finanziario che vengono effettuate dagli intermediari finanziari e che confluiscono in anagrafe tributaria.

Inoltre, in una previsione di intensificazione dello scambio informativo tra i verificatori fiscali, viene adoperata anche una modifica dell'attuale art. 24, comma 2, D.L. n. 78/2010, specificando che i contribuenti di medie dimensioni non soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità, potranno essere oggetto di controllo e verifica sulla base di piani coordinati di intervento tra Agenzia e Guardia di Finanza effettuati a seguito di analisi del rischio, ma in cui si tenga anche conto “di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine”.

Infine, è stata proposta anche la possibilità di istituzionalizzare la trasmissione di informazioni dall'Agenzia delle Entrate alla Guardia di Finanza per quanto riguarda i risultati relativi alla rendicontazione Paese per Paese.

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