I nuovi poteri della Guardia di finanza a seguito del "Decreto fiscale"
11 Marzo 2019
L'articolo in esame, introdotto al Senato, riporta disposizioni in materia di archivio dei rapporti finanziari. Nel dettaglio, l'art. 16-quater D.L. n. 119/2018 stabilisce un termine di conservazione dei dati (pari ad anni dieci) e consente l'accesso a tali informazioni alla Guardia di Finanza, nonché, ai fini della valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale, al Dipartimento delle finanze.
Giova ricordare come l'art. 11, D.L. n. 201/2011, abbia introdotto l'obbligo (dal 1° gennaio 2012) per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria qualsivoglia dato identificativo dei soggetti che intrattengano con loro qualsiasi rapporto o effettuino, per conto proprio oppure per conto o a nome di terzi, qualunque operazione di natura finanziaria (salvo particolari casi: sono escluse, infatti, le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ad un importo pari ad Euro 1.500,00). Si sottolinea, inoltre, come al comma 3 del citato articolo 11 sia stato sostituito l'ultimo periodo, disponendo che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate deve prevedere “(..) adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni”.
Pertanto, il summenzionato comma rimette a un provvedimento del Direttore dell'Ufficio la definizione delle modalità della trasmissione, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli tributari. Vieppiù. Le informazioni comunicate alla banca dati per la raccolta e la gestione dei dati fiscali dei contribuenti italiani, sono utilizzate dei militari delle Fiamme Gialle per le analisi del rischio dell'evasione, anche in coordinamento l'Agenzia delle Entrate. Infatti, il comma 4 del predetto articolo stabilisce che “le informazioni sono utilizzate dalla Guardia di Finanza (..), anche in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate (...) ai fini della valutazione d'impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale”.
Ed ancora, il comma 4-bis dispone che l'Agenzia delle Entrate trasmetta annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'utilizzo delle comunicazioni contenute nell'anagrafe tributaria. La comunicazione annuale deve contenere, altresì, anche i risultati dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza emersi utilizzando le medesime informazioni contenute nelle banche dati. Tali risultanze vengono comunicate all'Ufficio, secondo le modalità stabilite dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di Finanza.
Il nuovo articolo 16-quinquies disciplina l'attività ispettiva dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza nei confronti dei soggetti di medie dimensioni (con un volume d'affari compreso tra i 7,5 milioni e i 100 milioni di euro), non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio. In particolare, il citato articolo ha sostituito il comma 2 dell'art. 24 D.L. n. 78/2010, relativo al contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica.
La disposizione prevede che nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza realizzino piani di intervento annuali coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine. Si prevede, infatti, che l'AdE, congiuntamente con la GdF “realizzano annualmente piani d'intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e di circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine”. Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni
L'articolo in questione, disciplina lo scambio automatico di informazioni per attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, previa stipula di un'apposita convenzione. In particolare, il comma 1 dell'art. 16-sexies D.L. n. 119/2018 prevede che l'Agenzia delle Entrate comunichi, su richiesta, alla Guardia di Finanza, le informazioni e le specifiche elaborazioni ricevute nell'ambito dello scambio automatico d'informazioni ai sensi dell'art. 1, commi 145 e 146, L. n. 208/2015, nonché quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri. Infine, con riferimento allo scambio automatico di informazioni, al comma 2, è previsto che tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza venga stipulata una convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione dei predetti elementi ed elaborazioni, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.
Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie
Innanzitutto, si evidenzia che il comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina gli istituti dell'ipoteca e del sequestro conservativo, stabilisce che l'ufficio o l'ente che ha formalmente notificato l'atto di contestazione (il provvedimento di irrogazione della sanzione o il processo verbale di constatazione), quando ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
Il nuovo articolo 16-septies, introdotto al Senato, ha rafforzato le misure poste a garanzia del credito erariale, semplificando la procedura di avvio dei provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie, modificando l'art. 22 D.Lgs. n. 472/1997 con l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter. Pertanto, al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, i commi 1-bis ed 1-ter, prevedono che le istanze relative ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti possano essere inoltrate direttamente dal comandante provinciale della Guardia di Finanza all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'acquisizione del relativo parere. Fatto ciò, il comandante informa tempestivamente la direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante stesso, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza in argomento. Trascorso tale termine, che si interrompe, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di ogni ulteriore elemento alla Guardia di Finanza, il parere si intende acquisito. In conclusione
A seguito dei lavori di conversione del decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria 2019, risulta del tutto evidente che con l'introduzione degli art. 16-quater e ss., illustrati precedentemente, vengono attribuiti maggiori poteri alla Guardia di Finanza, sia in chiave antielusiva che in termini di pianificazione strategica delle attività di controllo e di analisi del rischio, con un coinvolgimento più ampio e il coordinamento tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
Pertanto, al fine di colpire in maniera più incisiva i fenomeni evasivi, e sfruttando una maggiore sinergia tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, si è data la possibilità a quest'ultima (GdF) di utilizzare - in coordinamento con il Fisco - la moltitudine di informazioni che derivano dalle comunicazioni di carattere finanziario che vengono effettuate dagli intermediari finanziari e che confluiscono in anagrafe tributaria.
Inoltre, in una previsione di intensificazione dello scambio informativo tra i verificatori fiscali, viene adoperata anche una modifica dell'attuale art. 24, comma 2, D.L. n. 78/2010, specificando che i contribuenti di medie dimensioni non soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità, potranno essere oggetto di controllo e verifica sulla base di piani coordinati di intervento tra Agenzia e Guardia di Finanza effettuati a seguito di analisi del rischio, ma in cui si tenga anche conto “di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine”.
Infine, è stata proposta anche la possibilità di istituzionalizzare la trasmissione di informazioni dall'Agenzia delle Entrate alla Guardia di Finanza per quanto riguarda i risultati relativi alla rendicontazione Paese per Paese. |