Il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso per l'inutile esperimento della riscossione dall'assistito
13 Marzo 2019
Il caso. Il tribunale di Milano accoglieva l'opposizione di un avvocato avverso il decreto ingiuntivo che aveva liquidato i compensi spettanti per la difesa d'ufficio di un imputata insolvente.
L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza, denunciando il mancato riconoscimento del compenso per le attività svolte nel tentativo di recupero del suo credito nei confronti dell'assistita.
Liquidazione giudiziale dei compensi del difensore d'ufficio. Il Collegio ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso ricordando come la Corte di legittimità abbia più volte ribadito che «in sede di liquidazione giudiziale dei compensi del difensore d'ufficio, quest'ultimo ha diritto al rimborso dei compensi relativi all'inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario dall'assistito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; ciò in quanto tale esperimento costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso ai sensi delle precitate norme, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall'erario». (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 30484/2017).
Per tale ragione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la pronuncia impugnata con rinvio al tribunale. |