Notifica telematica in appello ammessa anche se il primo grado è effettuato in modalità tradizionale

Aurelio Parente
26 Marzo 2019

Con due distinte sentenze la CTR Lombardia respinge la richiesta del ricorrente di dichiarare inammissibile la notifica dell'appello effettuata a mezzo PEC da parte dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto il primo grado del giudizio si era svolto con modalità tradizionali, essendo la notifica avvenuta in costanza di vigenza del PTT nella Regione Lombardia.

Con due distinte sentenze la Commissione Regionale della Lombardia respinge la richiesta del ricorrente di dichiarare inammissibile la notifica dell'appello effettuata a mezzo PEC da parte dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto il primo grado del giudizio si era svolto con modalità tradizionali, essendo la notifica avvenuta in costanza di vigenza del Processo Tributario Telematico nella Regione Lombardia (dal 15 aprile 2017) e non risultando impeditiva la diversa modalità di svolgimento del precedente grado.

La parte resistente nei giudizi di appello in esame ha sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché riteneva che la procedura del contenzioso avrebbe dovuto continuare a seguire la modalità cartacea già utilizzata presso la Commissione Provinciale, ossia che la notifica dell'appello sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non con la Posta Certificata, come invece regolamentato dal successivo art. 16-bis.

In ambedue le sentenze i giudici di appello hanno rigettato la tesi del resistente, rifacendosi all'indirizzo giurisprudenziale (CTR Toscana n. 780/2018 e CTR Campania n. 4332/2018) secondo cui è sufficiente l'indicazione dell'indirizzo PEC nel ricorso introduttivo di primo grado, per rendere operativo lo stesso come “elezione di domicilio digitale” ai fini della valida notifica degli atti, atteso inoltre che la stessa Suprema Corte, con l'ordinanza del 11 giugno 2018, n. 15109, ha precisato che la notifica a mezzo PEC è inammissibile solo in mancanza della entrata in vigore del DM 4 agosto 2015 (Regole tecniche del Processo Tributario Telematico), mentre in Lombardia tale decreto è operativo dal 15 aprile 2017, antecedentemente alla data di effettuazione della impugnata notifica, che, pertanto, rimane pienamente valida.

Confermano, inoltre, i giudici che in nessun punto del decreto 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento del Processo Tributario Telematico) e né tantomeno nei successivi decreti attuativi si prevede l'obbligo per chi ha utilizzato in primo grado la modalità cartacea di continuare ad utilizzarla.

La questione è stata ampiamente risolta, nel senso deciso dai giudici della CTR, dal Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, il quale ha fornito una interpretazione autentica delle disposizioni del decreto 23 dicembre 2013, n. 163 in tema di libertà delle parti di utilizzare liberamente la modalità telematica nel secondo grado di giudizio anche se non lo avesse fatto nel grado precedente, confermando che l'unico obbligo che il citato DM n. 163/2013 pone a carico delle parti sulla modalità di costituzione in giudizio è di mantenere quella telematica se essa è stata già prescelta nel primo grado del contenzioso.

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