Le Sezioni Unite fanno il punto sulle conseguenze derivanti dalla mancanza dell'attestazione di conformità

Redazione scientifica
26 Marzo 2019

Le Sezioni Unite della Cassazione fanno chiarezza sull'applicabilità dei principi affermati dalla pronuncia n. 22438 anche nel caso in cui la copia analogica dalla relazione di notificazione della sentenza avvenuta con modalità telematiche non sia asseverata all'originale, affermando che l'improcedibilità del ricorso può essere evitata se la controparte non nega la conformità della copia stessa.

Mancanza dell'attestazione di conformità. In un contenzioso giunto innanzi alla Corte di cassazione e inizialmente trattato ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. dinanzi alla Sesta Sezione Civile, Sottosezione Terza, il ricorrente ha depositato copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, effettuata via PEC, non corredata dall'attestazione di conformità. In tale sede, il relatore ha proposto di pronunciare l'improcedibilità del ricorso in conformità con l'orientamento espresso dalla Cass. civ., n. 30765/2017.
Alla luce del dibattimento camerale, però, è emerso che le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 22438/2018 del 24 settembre 2018, hanno escluso l'improcedibilità del ricorso per deposito tempestivo di copia analogica del ricorso per cassazione in originale telematico e inviato via PEC senza attestazione di conformità nel caso in cui il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata o non disconosca la conformità della copia informale ricevuta.

Dubbi sulla portata interpretativa della pronucnia n. 22438/2018. Preso atto di questo revirement, la terza sottosezione della Sesta sezione della Cassazione Civile, con l'ordinanza interlocutoria n. 28844 del 9 novembre 2018, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, così da approfondire la portata interpretativa della pronuncia n. 22438/2018. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite.

La questione principale. Con l'ordinanza interlocutoria si chiede che venga stabilito se, in assenza dell'attestazione di conformità della copia autentica della sentenza impugnata, il mancato disconoscimento della conformità da parte del controricorrente determini l'improcedibilità o meno del ricorso. Dunque si chiede alle Sezioni Unite di stabilire se quanto stabilito per il ricorso nativo digitale possa o meno trovare applicazione anche nel caso di specie (copia analogica non asseverata dalla relazione di notifica della sentenza avvenuta con modalità telematiche), così da evitare incertezze interpretative.
Infatti la Cass. civ., n. 30765/2017 si è espressa in relazione al deposito di copia analogica della decisione impugnata con la relata di notifica avvenuta in forma telematica senza attestazione di conformità; la Cass. civ. n. 22438/2018, invece, ha affrontato la questione della procedibilità del ricorso per cassazione notificato come documento informatico nativo digitale.

I principi affermati. Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, hanno affermato i seguenti principi di diritto: «1) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente notificata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio nell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangono alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata;
2) i medesimi principi si applicano all'ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata - e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute - senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa;
3) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo telematico) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 18 ottobre 2012, 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangano intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio;
4) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se alcuno o tutte le controparti rimangano intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il controricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio;
5) la comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione, mentre per quanto riguarda l'autenticità del provvedimento si possono applicare i suindicati principi, sempre che ci si trovi in "ambiente digitale"».

Procedibilità del ricorso. Sanciti i sopradetti principi di diritto, le Sezioni Unite dichiarano procedibile il ricorso rimettendo alla Terza Sezione Civile per l'esame dei motivi e la determinazione delle spese processuali.

*Fonte: www.ilProcessoTelematico.it

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