Violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'adempimento parziale esclude il reato?

Chiara Fiandanese
18 Aprile 2019

I mezzi di sussistenza richiamati dal codice penale non si identificano con gli alimenti disciplinati dal codice civile.

L'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?

I mezzi di sussistenza richiamati dal codice penale non si identificano con gli alimenti disciplinati dal codice civile. I primi, infatti, indicano ciò che è indispensabile per vivere e comprendono solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene; i secondi, invece, hanno ad oggetto quanto occorre per soddisfare i bisogni della vita secondo la condizione economica e sociale del beneficiario.

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare per la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2 c.p., richiede un accertamento diverso rispetto a quello imposto per la determinazione dell'assegno stabilito da parte del giudice civile in quanto, l'obbligo civile e quello penale, hanno natura, funzione, giustificazione e presupposti del tutto diversi.

Pur a fronte di un inadempimento rilevante per il diritto civile, non necessariamente si è in presenza dell'azione tipica della sottrazione agli obblighi economici, o comunque di una condotta assistita dall'indispensabile elemento psicologico del reato. Non può, quindi, ritenersi che la condotta delittuosa sia integrata da qualsiasi forma di inadempimento: essa deve essere accompagnata dal dolo generico consistente nella volontà di sottrarsi senza giusta causa agli obblighi di cui si è titolari, con la consapevolezza dello stato di bisogno in cui si trova il soggetto passivo.

È bene sottolineare che il diritto civile offre all'obbligato, nel caso in cui si verifichino variazioni nella sua situazione economica o per altre cause, la possibilità di rivolgersi al giudice civile per ottenere eventuali revisioni dell'importo ai sensi dell'art. 710 c.p.c.

In ogni caso, può accadere che l'obbligato si trovi in circostanze tali da far sì che si verifichi un limitato ritardo, un parziale adempimento o un'omissione dei pagamenti, poiché anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare è idoneo a far venir meno i mezzi di sussistenza, quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle esigenze fondamentali (vitto, alloggio, vestiario, educazione) e quindi ad integrare il reato exart. 570, comma 2, n. 2 c.p.; tale situazione deve essere valutata unitamente a tutte le altre circostanze di fatto offerte dalla disamina del caso concreto e, in particolare, agli altri dati inerenti sia all'eventuale regolarità dei pagamenti complessivi precedentemente effettuati dall'obbligato, che all'oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica nel frattempo intervenuto, a fronte del necessario soddisfacimento delle esigenze proprie dei soggetti tutelati (Cass. pen., Sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 15898).

Alla luce di ciò, il reato non può ritenersi automaticamente integrato con l'inadempimento della corrispondente normativa civile ma, a seguito di inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare, deve ritenersi integrato quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita (Cass. pen., Sez. VI, 28 marzo 2012, n. 13900). Sul piano oggettivo, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire.

Resta fermo che la capacità contributiva dell'obbligato deve ritenersi sussistente fino a quando lo stesso non dimostri rigorosamente di essere impossibilitato, non per sua colpa, a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In conclusione, per la configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2 c.p., nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari e se siano venuti a mancare in concreto ai beneficiari i mezzi di sussistenza, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, compresa l'oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore (Cass. pen., Sez. II, 10 febbraio 2017, n. 24050; Cass. pen., Sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 15898). A tal fine, si ribadisce che tale accertamento è diverso e indipendente da quello compiuto dal giudice civile per la determinazione dell'assegno e deve, pertanto, escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.

La permanenza nel reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. cessa solo con il completo adempimento dell'obbligo di fornire alla persona bisognosa i mezzi di sussistenza.

È bene tenere presente, la differenza che sussiste tra il reato previsto dall'art. 570 c.p. e il reato previsto dall'art. 570-bis c.p. che punisce il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. Tale ipotesi di reato, pur avendo per presupposto l'esistenza di un'obbligazione alimentare, non ha carattere meramente sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che determina l'entità dell'obbligazione. Infatti, non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l'inadempimento civilistico, poiché la norma non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, ma fa riferimento ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all'assolvimento degli obblighi imposti con la separazione (Cass. pen., Sez. VI, 4 ottobre 2012, n. 43527).

Per ciò che concerne i figli minorenni e il rapporto tra l'art. 570 e 570-bis c.p. si segnala che, secondo una parte della giurisprudenza sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione fra il delitto previsto dall'art. 570-bis c.p. (ex art. 12-sexiesl. 898/1970 richiamato dall'art. 3 della l. 54/2006) e quello previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2 c.p., qualora la mancata corresponsione dell'assegno divorzile faccia mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza (Cass. pen., Sez. VI, 13 settembre 2017, n. 55064 e Cass. pen., Sez. VI, 20 febbraio 2018, n. 10772). Secondo altra parte, la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 570-bis c.p. (ex art. 12-sexies della l. 898/1970 richiamato dall'art. 3 l. 54/2006) (Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 2017, n. 57237 e Cass. pen., Sez. VI, 17 ottobre 2013, n. 44629).

Fonte: ilpenalista.it

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