Sull'obbligo di dotarsi di un servizio di avviso della saturazione della casella PEC
30 Aprile 2019
Omessa comunicazione al difensore dell'udienza di trattazione. Avverso la sentenza della Corte di legittimità, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della decisione di condanna di secondo grado, l'imputata ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., lamentando l'omessa comunicazione al proprio difensore della data dell'udienza di trattazione poiché la PEC contenente l'avviso non era andata a buon fine per un errore che aveva comportato il rifiuto del messaggio dal sistema, come dimostrava anche un'attestazione rilasciata dalla cancelleria.
Casella di posta satura. Esaminando gli atti processuali, la Corte ha rilevato la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso è avvenuta mediante deposito in cancelleria e tale notifica (si sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012) è stata ritualmente effettuata al difensore di fiducia posto che la notifica, compiuta a mezzo PEC, era risultata impossibile perché la casella di posta elettronica del destinatario era “piena”.
Servizio di avviso della saturazione. In proposito, i Giudici hanno osservato che l soggetto abilitato esterno abilitato è tenuto a dotarsi, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d. m. 21 febbraio 2011, n. 44, di un servizio di avviso automatico dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica nonché a verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.
Precedenti giurisprudenziali. Sul tema la Corte di Cassazione si era già pronunciata con la sentenza del 6 luglio 2018 (dep. 4 settembre 2018), n. 39790 e con la sentenza del 13 settembre 2018 (dep. 9 ottobre 2018), n. 45384.
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