Sull'obbligo di dotarsi di un servizio di avviso della saturazione della casella PEC

Redazione scientifica
30 Aprile 2019

Si considera regolarmente effettuata la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza laddove questa sia realizzata mediante deposito in cancelleria, nel caso di mancata consegna del messaggio di PEC a causa della saturazione dello spazio disco a disposizione del destinatario. Quest'ultimo, infatti, ha l'obbligo di dotarsi di un servizio di avviso automatico dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica nonché di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco.

Omessa comunicazione al difensore dell'udienza di trattazione. Avverso la sentenza della Corte di legittimità, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della decisione di condanna di secondo grado, l'imputata ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., lamentando l'omessa comunicazione al proprio difensore della data dell'udienza di trattazione poiché la PEC contenente l'avviso non era andata a buon fine per un errore che aveva comportato il rifiuto del messaggio dal sistema, come dimostrava anche un'attestazione rilasciata dalla cancelleria.

Casella di posta satura. Esaminando gli atti processuali, la Corte ha rilevato la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso è avvenuta mediante deposito in cancelleria e tale notifica (si sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012) è stata ritualmente effettuata al difensore di fiducia posto che la notifica, compiuta a mezzo PEC, era risultata impossibile perché la casella di posta elettronica del destinatario era “piena”.
Tanto premesso, la Corte ha ricordato che «in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. PEC), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario». Tale situazione si verifica, tra le altre, anche nel caso in cui il destinatario della notifica via PEC non la riceva per saturazione dello spazio disco.

Servizio di avviso della saturazione. In proposito, i Giudici hanno osservato che l soggetto abilitato esterno abilitato è tenuto a dotarsi, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d. m. 21 febbraio 2011, n. 44, di un servizio di avviso automatico dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica nonché a verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.
Escludendo, dunque, la sussistenza di vizi rilevabili con il rimedio straordinario azionato dalla ricorrente ex art. 625-bis c.p.p., la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Precedenti giurisprudenziali. Sul tema la Corte di Cassazione si era già pronunciata con la sentenza del 6 luglio 2018 (dep. 4 settembre 2018), n. 39790 e con la sentenza del 13 settembre 2018 (dep. 9 ottobre 2018), n. 45384.
Si veda la relativa News presente sul Portale a cura del dott. Luigi Giordano.

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