Gli atti trasmessi tra uffici giudiziari si considerano conosciuti se la PEC risulta accettata

Redazione scientifica
03 Maggio 2019

Nel caso di trasmissione a mezzo PEC, da un ufficio giudiziario ad un altro, dell'istanza di riesame, gli atti si intendono conosciuti dal destinatario quando il messaggio di PEC risulti accettato.

Il caso. Il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la decisione di applicare la misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso la decisione ricorre in cassazione il difensore dell'imputato.

Trasmissione degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro. La sentenza innanzitutto ha ribadito che il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva (art. 309, comma 5, c.p.p.) per la trasmissione degli atti di cui all'art. 291, comma 1, c.p.p. al Tribunale del riesame, con sanzione di inefficacia della misura in caso di inosservanza dello stesso, decorre dal giorno della presentazione della richiesta, se depositata nella cancelleria del competente Tribunale territoriale. Nel caso contrario, quando la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del diverso Tribunale in cui si trova la parte, il termine decorre dal giorno in cui la medesima richiesta è formalmente pervenuta al competente Tribunale distrettuale.

Quando la richiesta di riesame sia trasmessa telematicamente, trattandosi di un atto riguardante la libertà personale, si deve aver riguardo al giorno in cui la richiesta trasmessa mediante lo strumento telematico perviene alla cancelleria del competente Tribunale e non a quello successivo di ricezione dell'originale trasmesso per posta.

La Corte, inoltre, ha ricordato che l'art. 64, comma 3, disp. att. c.p.p. dispone che nei rapporti tra un ufficio giudiziario e un altro, in ipotesi di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme di cui agli artt. 149 e 150 c.p.p.. L'atto trasmesso a mezzo PEC da un ufficio giudiziario ad un altro esso, dunque, si intende conosciuto dal destinatario quando la PEC cui è allegato risulta accettata.

E siccome tali principi sopra detti sono stati rispettati nella fattispecie in esame, il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio.

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