Come procedere alla divisione dei beni acquistati con il denaro di uno dei coniugi?

08 Maggio 2019

Se, al momento della separazione, la casa familiare viene assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, i beni mobili presenti nell'abitazione rimangono di proprietà di chi li ha acquistati?

Come si procede, al momento della separazione, per la divisione dei beni acquistati con denaro di proprietà di un coniuge e presenti nell'abitazione?

Se, al momento della separazione, la casa familiare viene assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, i beni mobili presenti nell'abitazione rimangono di proprietà di chi li ha acquistati, ma saranno utilizzati dal genitore assegnatario. Solo in caso di cessazione della convivenza con il figlio, o qualora questi diventi economicamente autosufficiente, il proprietario potrà chiedere la restituzione dei beni.

In assenza di assegnazione valgono le regole previste dall'art. 219 c.c.: si presume che tutti i beni mobili acquistati dopo la celebrazione del matrimonio siano di proprietà comune dei coniugi, fermo restando che ciascuno di essi può fornire la prova contraria, ovverosia, può provare di esserne l'esclusivo proprietario. Nel caso sottoposto, dunque, il coniuge che può provare di aver pagato determinati beni, può rivendicarne proprietà e restituzione.

Ovviamente la questione è ancora differente se i coniugi avevano scelto il regime della comunione legale: in quel caso tutti i beni, anche se comprati da un solo coniuge, sono di proprietà di entrambi.

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