Codice Civile art. 1525 - Inadempimento del compratore.

Cesare Taraschi

Riferimenti normativi:
art. 1455 - Importanza dell'inadempimento.
art. 1186 - Decadenza dal termine.


Inadempimento del compratore.

[I]. Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto [1455], e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive [1186; 176 trans.].

Inquadramento

La norma in esame ha la funzione di limitare l'autonomia privata sia escludendo che le parti possano munire la vendita con patto di riservato dominio di clausola risolutiva espressa, per i casi in cui il compratore sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo, sia impedendo al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione del contratto oltre i limiti della rilevanza legale dell'inadempimento, ferma, peraltro, l'esperibilità dell'azione contrattuale di adempimento e la spettanza al creditore dell'opzione per l'azione esecutiva sui beni del compratore ex art. 1515 c.c. o sulla stessa cosa oggetto del riservato dominio (Cass. II, n. 23967/2013; Cass. S.U., n. 11718/1993).

La norma ha carattere imperativo e comporta la nullità di ogni patto inteso a violarla o ad eluderla (Bianca, 617). Perché la vendita possa risolversi, è necessario che il compratore sia inadempiente a più rate, non rilevando, in tal caso, se l'importo complessivo non superi l'ottava parte del prezzo (limite, quest'ultimo, che opera solo nel caso di inadempimento di una sola rata: Bianca, ibidem; Carpino, 326; Greco, Cottino, 442).

Il limite dell'ottava parte del prezzo deve essere calcolato tenendo conto anche degli interessi convenzionali, ma è escluso che possano esservi ricompresi anche gli eventuali interessi moratori o altre somme dovute a titolo di risarcimento o rimborso in conseguenza dell'inadempimento (Bianca, ibidem).

La norma in esame è dettata solo in riferimento alla vendita con riserva della proprietà, non essendo applicabile in via analogica con riguardo ad altre figure negoziali (ad es., un «contratto misto»), né è invocabile da soggetti diversi dalla parte acquirente, nel cui interesse essa risulta formulata, con la conseguenza che la parte alienante, per conseguire la risoluzione del contratto, deve dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 1186 e 1453 ss. c.c. (Cass. II, n. 9356/2000). Non è neppure invocabile per la valutazione dell'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un'ordinaria vendita immobiliare (Cass. II, n. 2347/1995).

L'art. 1455 c.c., quindi, può trovare applicazione nella vendita con riserva della proprietà (Cass. II, n. 10995/2015), purché al di fuori dei limiti di cui alla norma in esame.

Inadempimento intermittente

Nel caso in cui il debitore non paghi una rata (inferiore all'ottavo), ma una sola volta, è ammessa la risoluzione se gli arretrati non vengono pagati con il pagamento della rata successiva (Rubino, 442; Bianca, 618).

Parte della dottrina ritiene di non poter escludere il potere discrezionale del giudice di riconoscere, secondo le circostanze, la gravità, ai fini dell'art. 1455 c.c., degli inadempimenti intermittenti o alternati (Greco, Cottino, 443); secondo altri, il mancato pagamento di una rata deve comunque aggiungersi al mancato pagamento di un'altra rata (Bianca, 618).

Rimedi a tutela del venditore

Il venditore, anche dopo aver ottenuto una pronuncia di condanna del compratore al pagamento del prezzo, può, fino a quando tale evento non si verifichi, esercitare l'azione di rivendica (o chiedere la risoluzione del contratto), anche se abbia intrapreso procedure esecutive di pagamento, tranne il caso in cui queste siano state esercitate sugli stessi beni oggetto della vendita, dovendo in tale ultimo caso ritenersi operante una rinuncia implicita alla proprietà da parte del venditore (Rubino, 443; Lipari, 548).

L'azione esercitata dal venditore per ottenere la disponibilità della cosa oggetto della riserva di proprietà è stata, in dottrina, qualificata come azione di restituzione a seguito di risoluzione (Rubino, 443); l'obbligazione di restituzione del bene al venditore consegue, infatti, allo scioglimento del contratto, considerato che la realizzazione del diritto di riservato dominio implica la risoluzione del contratto stesso (Bianca, 613).

Anche secondo la giurisprudenza si tratterebbe non di un'azione reale di rivendica, bensì di un'azione contrattuale personale proponibile anche nelle forme del procedimento monitorio (Cass. II, n. 6322/2006; Cass. II, n. 2265/1997, secondo cui, peraltro, il venditore che abbia chiesto la restituzione della cosa non può, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, domandare il pagamento del prezzo, sia perché domanda nuova rispetto a quella di restituzione, sia perché opera la generale preclusione stabilita dal comma 2 dell'art. 1453 c.c., a norma del quale non può chiedersi l'adempimento del contratto, dopo averne domandato la risoluzione; secondo Cass. II, n. 582/1984, invece, tale azione, se esercitata nei confronti del terzo acquirente, costituirebbe un'azione reale mobiliare di rivendica).

La sentenza di rilascio ottenuta dal venditore contro l'acquirente inadempiente spiega i suoi effetti anche rispetto al terzo detentore del bene, avente causa dell'acquirente, benchè rimasto estraneo al relativo giudizio (Cass. II, n. 12629/1991).

Inoltre, si ritiene che tanto il venditore quanto il compratore possano richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. della vendita con riserva della proprietà (Lipari, 537).

Bibliografia

Bianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, La vendita di cose mobili, in Tr. Res., 2000; Bonfante, Il contratto di vendita, in Trattato Galgano, 1991; Carpino, La vendita, in Tr. Res., 1984; Contursi Lisi, La vendita, in Giust. civ., 1982; Gorla, La vendita, 1948; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.B., 1981; Lipari, voce Vendita con riserva di proprietà, in Enc. del diritto, 1993; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Romano, La vendita, in Trattato Grosso e Santoro-Passarelli, 1960; Rubino, La compravendita, in Trattato Cicu-Messineo, 1971

Sommario