Codice Civile art. 1662 - Verifica nel corso di esecuzione dell'opera.

Francesco Agnino

Verifica nel corso di esecuzione dell'opera.

[I]. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

[II]. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno [1454, 2224].

Inquadramento

Il potere di controllo concesso al committente si giustifica in quanto egli è il destinatario finale dell'opera; in particolare, con tale controllo il committente verifica lo stato dell'immobile anche in relazione alle parti di esso per le quali la verifica sia ormai preclusa alla consegna (ad esempio, le opere di isolamento dell'immobile che poi vengono coperte dall'intonaco). Il comma 2 è volto a tutelare ulteriormente il committente, consentendogli di fissare come essenziale il termine per adeguarsi alle condizioni contrattuali. Il rimedio previsto dall'art. 1662 c.c., analogo alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., costituisce una facoltà per il committente, il quale può o meno ricorrervi, ben potendo scegliere di chiedere la risoluzione del contratto secondo il paradigma generale di cui agli artt. 1453 c.c. e ss.

Applicabilità dei principi generali

Le disposizioni in tema di inadempimento, contenute negli artt. 1667, 1668, 1669, che disciplinano l'appalto, integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455, laddove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera, a prescindere dal fatto che il mancato completamento sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti. Allorché, dunque, l'appaltatore abbia eseguito interamente l'opera o se, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o la consegni con ritardo rispetto al termine pattuito non v'è ragione per non applicare la disciplina generale sull'inadempimento dei contratti prestazioni corrispettive (Cass. n. 10255/1998; Cass. n. 10772/1995; Cass. n. 11950/1990). In definitiva, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass. n. 11950/1990), dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt. 1453 e 1455 c.c.

Mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1662 cpv. c.c., può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c. (per il rapporto, analogo, tra gli artt. 1453 e 1454 c.c.: Cass. n. 24389/2006; Cass. n. 12644/2003), non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale l'impedimento derivante dalla diversità delle due causae petendi (Cass. n. 4036/1985), tra di loro non in rapporto di contenente a contenuto, si riespande, di guisa che la domanda di risoluzione di diritto può ritenersi proposta, in alternativa a quella di risoluzione giudiziale, solo se i relativi fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo.

Ai fini della congruità del termine fissato, ai sensi dell'art. 1662, comma 2, c.c. dal committente all'appaltatore per conformare l'esecuzione dei lavori alle condizioni stabilite dal contratto ed a regola d'arte, la relativa valutazione, pur rientrando nell'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, deve essere adeguatamente suffragata in motivazione ponendo quel termine in correlazione con i vizi lamentati e l'entità e gravita dei vizi stessi (Cass. n. 21122/2015).

Spese necessarie per la rimozione dei vizi

In tema di appalto, allorquando risultino accertati i vizi dell'opera, la responsabilità dell'appaltatore va quantificata nella spesa necessaria per l'eliminazione degli stessi, anche ove questa comporti l'integrale rifacimento dell'opera, mentre il diritto dell'appaltatore alla percezione d'un qualsivoglia compenso per la detta opera può essere riconosciuto solo se e nella misura in cui una parte della stessa rimanga in qualche modo utilizzabile ed utilizzata, di guisa che il committente possa trarne effettivo ed apprezzabile giovamento: esso, pertanto, non è compatibile con un inadempimento dell'appaltatore totale ed assoluto, inadempimento che, rendendo l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, comporta un difetto funzionale della causa del contratto e legittima il committente a chiederne la risoluzione (Cass. n. 7061/2012).

L'art. 1662 c.c. attribuisce al committente il diritto di controllare e sorvegliare l'andamento dei lavori, al fine di assicurarsi che l'esecuzione dell'opera avvenga e proceda in conformità dei fatti o secondo le regole dell'arte, facendone verificare a proprie spese lo stato. Ma — ed è connaturato alla ratio stessa nella norma in esame, — è esclusivamente riservata al committente la scelta, non solo dei tempi e dei modi della verifica, ma anche, e soprattutto, delle persone attraverso cui effettuarla.

Sicché la pretesa dell'appaltatore che il controllo venga eseguito da tecnici scelti sì dal committente, ma tra quelli appartenenti ad una determinata categoria, ponendosi come un'indebita limitazione del diritto in questione, idonea a pregiudicare gli interessi per la cui tutela lo stesso è riconosciuto, si risolve in una vera e propria inadempienza contrattuale dell'appaltatore, suscettibile di essere considerata e valutata quale ragione di risoluzione del rapporto (Cass. n. 6218/1992).

Bibliografia

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