Esecuzione forzata nei confronti degli eredi

Giacinto Parisi
08 Maggio 2019

L'azione esecutiva, sia se già iniziata, sia se ancora non intrapresa, può subire delle modificazioni con riguardo alla titolarità attiva o passiva della situazione sostanziale affermata. Ciò si verifica in caso di successione nella posizione della «parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione» (cfr. art. 475 c.p.c.) oppure della parte obbligata.
La successione nel titolo esecutivo

L'azione esecutiva, sia se già iniziata, sia se ancora non intrapresa, può subire delle modificazioni con riguardo alla titolarità attiva o passiva della situazione sostanziale affermata. Ciò si verifica in caso di successione nella posizione della «parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione» (cfr. art. 475 c.p.c.) oppure della parte obbligata.

In tal caso, si pone la questione se il titolo esecutivo, nonostante la modificazione della situazione sostanziale, possa svolgere ancora la propria funzione a favore o contro l'avente causa della parte originariamente indicata nel titolo esecutivo quale soggetto attivo o passivo del rapporto obbligatorio (Grasso, 698).

La legge processuale si occupa, dunque, di disciplinare gli effetti di tale modifiche sul piano sostanziale, ammettendo in taluni casi l'utilizzazione del titolo esecutivo da parte del successore o contro di lui.

In particolare, l'art. 477 c.p.c. stabilisce che il titolo esecutivo è efficace anche nei confronti degli eredi dell'obbligato, contro i quali l'esecuzione viene condotta sulla base della disciplina comune del libro III, eccezion fatta per alcune particolarità relative alle modalità di notificazione degli atti preliminari all'esecuzione.

Nell'ipotesi di successione mortis causa, pertanto, il creditore può avvalersi del titolo esecutivo da cui risulta esistente un diritto contro il defunto, per agire nei confronti degli eredi, senza che sia necessario procurarsi un titolo autonomo contro di essi (cfr. Cass. civ., 29 gennaio 2014, n. 1975, secondo cui il titolo ottenuto nei confronti di un soggetto successivamente soppresso è valido anche nei confronti del successore ex lege), né provare l'avvenuta successione, non essendo peraltro previsto un controllo come quello affidato all'organo giudiziario nei confronti del successore sul lato attivo al momento della spedizione del titolo, ai sensi dell'art. 475 c.p.c. (Grasso, 699).

Le modalità dell'esecuzione nei confronti degli eredi in generale

Si è detto che il titolo esecutivo ha un'efficacia soggettiva ultra partes, perché esplica effetti giuridici anche verso quei soggetti che abbiano acquistato, per accettazione tacita o espressa dell'eredità, la qualità di eredi del de cuius (Luiso, 49; Lorenzetto Peserico, 354; in giurisprudenza, Trib. Grosseto, 6 marzo 2018, n. 240).

Tuttavia, l'obbligo dell'erede non è identico a quello del de cuius, perché il successore può opporre al creditore eccezioni non consentite al de cuius: ad esempio, l'erede potrebbe opporre le cd. difese ex causa (Luiso, 50).

Inoltre, quando la notifica del titolo esecutivo (sulle cui modalità si tornerà infra) è effettuata nei confronti del successore a titolo universale che non abbia ancora accettato l'eredità, diviene rilevante verificare se egli sia comunque entrato nel possesso dei beni ereditari (Cass. civ., 10 marzo 1992, n. 2849, secondo cui, se il chiamato non è nel possesso dei beni e non ha ancora accettato l'eredità, la notifica nel titolo nei suoi confronti è illegittima e tale illegittimità non può essere sanata successivamente; cfr. Cass. civ., 24 ottobre 1991, n. 11282; Cass. civ., 29 luglio 1986, n. 4848; in dottrina, Andrioli, 37).

Nell'ipotesi in cui, invece, l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario, l'azione esecutiva potrà rivolgersi esclusivamente nei confronti dei beni ereditari (Cass. civ., 15 aprile 1992, n. 4633; in dottrina, Luiso, 52).

In via generale, le modalità attraverso cui si svolge il processo esecutivo non variano in considerazione del fatto che sul lato passivo del rapporto non vi è (più) l'obbligato originario, ma i suoi aventi causa.

Ciò posto, è evidente che nell'espropriazione forzata l'azione esecutiva si dirige contro ciascuno dei coeredi pro quota e può essere esercitata anche sui loro beni personali nel caso di confusione dei patrimoni (Redenti, 133).

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede impedisce invece la confusione fra i patrimoni e consente ai creditori del de cuius e ai legatari separatisti di agire solo sui beni ereditari (Redenti, 133).

Infine, nell'esecuzione per consegna o rilascio e in quella concernente gli obblighi di fare o di non fare, il creditore deve agire solo nei confronti dell'erede che abbia il possesso della cosa (Cass. civ., 14 febbraio 2013, n. 3643; in dottrina, Redenti, 134).

La notifica del titolo agli eredi

La notifica disgiunta agli eredi del titolo esecutivo e del precetto imposta dall'art. 477 c.p.c. vale a rendere efficace il titolo nei loro confronti ai fini dell'esecuzione forzata (Trib. Catanzaro, 19 luglio 2011) e consente a questi ultimi di prendere conoscenza delle obbligazioni lasciate inadempiute dal de cuius e contestualmente di avere un congruo termine per l'adempimento spontaneo (Trib. Palermo, 23 dicembre 2017; in dottrina, D'Onofrio, 17): la notifica del titolo deve essere effettuata, infatti, almeno dieci giorni prima di quella del precetto.

Secondo un primo orientamento, il mancato rispetto del lasso temporale sopra indicato tra la notifica del titolo e quella del precetto determina il venir meno del diritto di agire in via esecutiva contro gli eredi e, quindi, la relativa inosservanza deve essere dedotta con l'opposizione all'esecuzione (Cass. civ., 6 aprile 1986, n. 927; in dottrina, Vaccarella, 29).

Per altri, invece, l'omissione della notificazione del titolo dieci giorni prima di quella del precetto non dà luogo a nullità, ma ad una semplice irregolarità per errato modo di esercizio dell'azione esecutiva, deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, oltre all'eventuale risarcimento del danno causato dalla irregolarità (Cass. civ., 14 luglio 2015, n. 14653; Cass. civ., 24 novembre 1991, n. 11292; in dottrina, Satta, 102; Castoro, 41).

La notifica contestuale del titolo in forma esecutiva e del precetto è possibile quando, dieci giorni prima, sia stato notificato all'erede il titolo privo della forma esecutiva dato che la norma parla genericamente di notifica del titolo e non di sua notifica in forma esecutiva (Cass. civ., 21 aprile 2000, n. 5200; Cass. civ., 7 gennaio 1970, n. 39).

Si ritiene, peraltro, che la disciplina fino ad ora esaminata trovi applicazione anche ai titoli cambiari: a tal fine, si dà luogo alla trascrizione del titolo in un atto separato notificato dieci giorni prima del precetto (Cass. civ., 24 aprile 1974, n. 1181; in dottrina, Satta, 102; Andrioli, 36).

Al fine di ovviare a eventuali difficoltà di individuazione degli eredi del de cuius, il comma 2° dell'art. 477 c.p.c. concede al creditore la possibilità di effettuare la notifica del titolo esecutivo e del precetto agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius entro un anno dalla sua morte. I successivi atti esecutivi andranno tuttavia effettuati o notificati direttamente nei confronti degli eredi (Cass. civ., 25 settembre 2009, n. 20680).

La forma di notificazione agevolata del titolo esecutivo e del precetto trova ragion d'essere nella presunzione della sussistenza di un rapporto di fatto del defunto con l'ultimo domicilio: tale presunzione, avente carattere assoluto, viene meno decorso un anno dalla morte (Cass. civ., 18 aprile 1998, n. 3979) e non si applica agli atti dell'esecuzione, a partire dal pignoramento (Cass. civ., 25 settembre 2009, n. 20680).

Per «ultimo domicilio» del defunto si intende il comune del luogo in cui l'obbligato, prima della morte, aveva stabilito la sede dei propri interessi (Castoro, 49).

Non è inoltre necessaria l'identificazione di alcuno degli eredi come destinatario dell'atto (Satta, 102; contra Castoro, 49).

L'atto deve essere consegnato al soggetto che viene rinvenuto nell'ultimo domicilio e che si dichiari erede o chiamato all'eredità, pur se non si trovi nel possesso dei beni ereditari.

La morte del debitore dopo la notifica del titolo

Alcune peculiarità si profilano quando la morte del debitore intervenga dopo la notificazione del titolo esecutivo.

Nell'ipotesi in cui la morte del debitore si verifica dopo la notifica del titolo esecutivo, ma prima della notificazione del precetto, si ritiene necessario che venga effettuata una nuova notifica del titolo agli eredi (Cass. civ., 10 ottobre 2008, n. 25003; Cass. civ., 25 giugno 1993, n. 7067; in dottrina, Satta, 102).

Quando invece entrambi gli atti sono stati notificati al debitore prima del decesso, non occorre una nuova notifica (Cass. civ., 14 luglio 2015, n. 14653; in dottrina, Andrioli, 34; secondo Redenti, 138, sarebbe invece necessario notificare nuovamente il precetto; contra Satta, 102, il quale ritiene che le notifiche dovrebbero essere ripetute al fine di agevolare l'ufficiale giudiziario nell'identificazione del debitore).

La giurisprudenza ha invece ritenuto che quando il decesso del debitore avviene dopo la notifica del precetto, si deve ritenere che la successione nel lato passivo dell'obbligazione si sia verificata anteriormente all'inizio dell'esecuzione e, pertanto, il processo esecutivo non possa proseguire nei confronti degli eredi della parte obbligata, ma dovrà essere iniziata ex novo nei confronti di questi ultimi, ai quali, pertanto, devono essere indirizzati preventivamente gli atti preliminari dell'esecuzione, secondo il disposto di cui all'art. 477 c.p.c. (Cass. civ., 14 luglio 2000, n. 9365; Trib. Napoli, 30 ottobre 2002).

Qualora la morte dell'obbligato si verifica invece dopo l'inizio del processo esecutivo, si applica l'art. 110 c.p.c., con la conseguenza che l'esecuzione prosegue automaticamente contro gli eredi senza bisogno di alcuna riassunzione (Redenti, 138; Vaccarella, 201; Lorenzetto Peserico, 331 ss.).

Riferimenti
  • Andrioli, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957-1964;
  • Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 1985;
  • D'Onofrio, Commento al codice di procedura civile, II, Torino, 1957;
  • Grasso, voce Titolo esecutivo, in Enc. dir., XLVI, Milano, 1992;
  • Lorenzetto Peserico, La successione nel processo esecutivo, Padova, 1983;
  • Luiso, L'esecuzione ultra partes, Milano, 1984;
  • Redenti, Diritto processuale civile, III, Milano, 1957;
  • Satta, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1959-1971;
  • Vaccarella, Codice di procedura civile commentato, a cura del medesimo Autore e Verde, Torino, 1996.
Sommario