Gli inasprimenti sanzionatori introdotti dalla legge 36/2019: un intervento necessario e ragionevole?Fonte: L. 26 aprile 2019 n. 36
16 Maggio 2019
Abstract
Alle novità in tema di legittima difesa il legislatore ha accompagnato, in un'ottica di completamento dell'opera di risposta alla domanda di sicurezza collettiva, due interventi lato sensu complementari: l'aumento dei minimi e/o dei massimi edittali dei delitti di violazione di domicilio, furto in abitazione o con strappo e rapina e la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per i delitti di furto in abitazione o con strappo al risarcimento del danno alla persona offesa. L'articolo mira a mettere in luce i profili più delicati della novella legislativa, interrogandosi sull'utilità degli aumenti sanzionatori da essa apportati alla luce di quelli recentemente conseguiti alla riforma Orlando e vagliando la conformità delle modifiche alla disciplina della sospensione condizionale al cospetto del principio di uguaglianza. Introduzione
Meno roboanti sul piano mediatico, ma altrettanto rilevanti dal punto di vista applicativo sono gli interventi riformatori lato sensu complementari alle modifiche alla disciplina della legittima difesa domiciliare apportate dalla l. 26 aprile 2019, n. 36. Ci si riferisce, segnatamente: a) alla rivisitazione in aumento del minimo e/o del massimo delle cornici edittali di alcuni delitti connessi – in senso ampiamente lato – alle aggressioni che possono costituire antecedente causale della reazione di difesa scriminata o scusata: i delitti di violazione di domicilio, furto in abitazione, furto con strappo e rapina; b) alla subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena irrogata in caso di condanna per i delitti di furto in abitazione o con strappo al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Congiuntamente, le modifiche segnalate compongono un pendant sanzionatorio con funzione di complemento a quello che abbiamo individuato quale fulcro della riforma, ossia il nuovo volto della legittima difesa domiciliare. Il gioco di incastri completa, così, l'opera di risposta alla domanda di sicurezza collettiva – avviata, come visto, sotto l'egida del mantra per cui “la difesa è sempre legittima”. Gli interventi complementari, pur indubbiamente risuonanti con il leitmotiv della riforma, prestano tuttavia il fianco ad una pluralità di interrogativi ed inducono a riflettere, in particolare, sulla necessità e sulla ragionevolezza della recrudescenza legislativa. Con questo fine, ci si soffermerà, in primo luogo, sulla consistenza e sugli effetti della dilatazione dei limiti edittali delle fattispecie di violazione di domicilio, furto in abitazione, furto con strappo e rapina, per poi virare l'attenzione sulle modifiche aventi ad oggetto la disciplina della sospensione condizionale della pena.
L'analisi prenderà le mosse dalle riforme apportate alle cornici edittali dei delitti avvertiti come più sensibilmente rispondenti al tema della sicurezza del cittadino, rectius al proposito legislativo di ampliamento della tutela di quest'ultimo nell'estrinsecazione della propria libertà individuale. Segnatamente, ci si focalizzerà i) sulla consistenza delle modifiche apportate dalla novella legislativa e sulla loro utilità alla luce delle riforme antecedenti a quella da ultimo intervenuta; ii) sugli effetti conseguenti a siffatte modifiche sul piano sostanziale, processuale e iii) sistematico. Gli aumenti sanzionatori apportati dalla l. 36/2019 e la loro utilità alla luce degli interventi legislativi antecedenti
Seguendo le medesime scansioni della novella legislativa, si procederà partitamente all'analisi dei ritocchi ai limiti edittali delle fattispecie di a) violazione di domicilio; b) furto in abitazione e con strappo; c) rapina. a) Con riferimento al delitto di violazione di domicilio, il legislatore ha rivisitato al rialzo tanto i minimi quanto i massimi edittali della pena prevista per l'ipotesi non aggravata di cui al primo comma dell'art. 614 c.p.: precedentemente interclusa tra un minimo di sei mesi ed un massimo di tre anni di reclusione, la pena detentiva può ora spaziare da un minimo di uno ad un massimo di quattro anni. L'inasprimento sanzionatorio non ha risparmiato nemmeno l'ipotesi aggravata di cui al quarto comma dell'art. 614 c.p. – che ricorre laddove il fatto sia stato commesso con violenza sulle cose o alle persone, o da persona palesemente armata – precedentemente sanzionata con la pena della reclusione da un minimo di uno ad un massimo di cinque anni ed ora punita con la detenzione da due a sei anni. b) Una revisione incidente tanto sul minimo quanto sul massimo di pena edittale ha riguardato, altresì, il delitto di furto in abitazione di cui al primo comma dell'art. 624-bisc.p., precedentemente punito con la pena della reclusione da tre a sei anni ed ora sanzionato con la pena detentiva da quattro a sette anni. La modifica, si noti, riverbera i propri effetti sul delitto di furto con strappo di cui all'art. 624 cpv. c.p., la cui cornice edittale viene individuata per relationem a quella prevista per la fattispecie incriminatrice del furto in abitazione. L'inasprimento sanzionatorio ha toccato, inoltre, l'ipotesi aggravata di entrambe le fattispecie di furto in abitazione e con strappo – integrata laddove ricorra una o più delle circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p., ovvero una delle circostanze aggravanti speciali del delitto di furto previste dall'art. 625 c.p. – ora punita con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da € 1000 a € 2500, contro la precedente previsione della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da € 927 a € 2000. c) Quanto, infine, al delitto di rapina, il legislatore ha innalzato il minimo di pena edittale per l'ipotesi di rapina propria e impropria semplice di cui al primo e al secondo comma dell'art. 628 c.p., ora pari a cinque anni di reclusione – non più a quattro, com'era previsto ante riforma. Non sono stati oggetto di modifica, in questo caso, né il massimo edittale della pena detentiva, che rimane dunque pari a dieci anni, né la cornice edittale della pena pecuniaria, invariabilmente assestata tra € 927 e € 2500. Anche con riferimento all'ipotesi di rapina propria e impropria monoaggravata di cui al terzo comma del predetto art. 628 c.p. il legislatore ha previsto un allargamento della cornice edittale, in precedenza interclusa tra cinque e vent'anni di reclusione e tra € 1290 e € 3098 di multa ed ora estesa tra sei e vent'anni di reclusione e € 2000 e € 4000 di multa. Il legislatore è, infine, intervenuto sui limiti edittali dell'ipotesi di rapina pluriaggravata prevista dal quarto comma della stessa norma, collocati, prima della riforma, tra i sei e i vent'anni di reclusione e tra i € 1538 e i € 3098 di multa. La pena, per effetto della novella legislativa, è ora pari alla reclusione da sette a vent'anni ed alla multa da € 2500 a € 4000. Così compendiati gli aumenti edittali apportati dalla riforma, pare doveroso interrogarsi sulla necessità e sulla ragionevolezza degli stessi, nonché sulla loro incidenza in punto di aumento delle potenzialità dissuasive delle fattispecie ritoccate. La riflessione, a questo fine, non potrà che prendere le mosse dal recente passato e, segnatamente, dalla considerazione per cui tutte le fattispecie oggetto di irrigidimento sanzionatorio sin qui esaminate avevano già visto, neanche due anni or sono, un innalzamento dei propri limiti edittali di pena per effetto della c.d. riforma Orlando (l. 103/2017) – con le sole eccezioni dell'ipotesi di rapina pluriaggravata, introdotta dalla riforma Orlando stessa, e del delitto di violazione di domicilio, la cui pena è stata aumentata, da ultimo, per effetto della l. 94/2009, ad opera della quale la sanzione della reclusione fino a tre anni è stata sostituita dall'attuale previsione della pena detentiva da sei mesi a tre anni. Come plasticamente mostrato dalla seguente tabella – nella quale vengono riportate le variazioni delle cornici edittali di ciascuna delle fattispecie in esame – la l. 103/2017 aveva già ritoccato con particolare severità i limiti edittali dei delitti di furto in abitazione e con strappo e di rapina:
Ebbene, le medesime perplessità a tempo debito sollevate (Pelissero e Palazzo) in relazione agli aumenti sanzionatori apportati dalla l. 103/2017 non potranno che riproporsi, oggi, a fortiori: poiché, infatti, l'irrigidimento sanzionatorio è intervenuto anche questa volta – seguendo il solco già tracciato dalla riforma Orlando – principalmente sui minimi edittali, il risultato è quello di un'ulteriore contrazione, nell'arco di soli due anni, delle possibilità di fruire della sospensione condizionale della pena e delle misure alternative al carcere. L'affidamento in prova senza ‘assaggio di pena' (Manes), in particolare, si fa uno scenario ancor più improbabile. Al di là dell'evidente valore simbolico, per giunta, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio delle fattispecie esaminate non sembra idoneo ad implementarne la capacità di dissuasione rispetto alla decisione di delinquere, stante il carattere già intransigente delle pene detentive su cui la riforma è intervenuta in aumento e l'incapacità del sistema di eseguire le sanzioni pecuniarie. Le conseguenze più dirette della scelta legislativa sono evidenti: il rischio di incremento ulteriore della popolazione carceraria e la correlativa necessità di ricorrere al potere di discrezionalità del giudice in chiave di argine alla realtà futuribile dell'ulteriore aumento del sovraffollamento penitenziario. Con effetto quasi paradossale, alla prova dei fatti la discrezionalità apertamente e scientemente sottratta all'organo giudicante dalla riforma in punto di legittima difesa domiciliare dovrà essere riconsegnata nelle stesse mani di chi quel potere si era visto sottrarre. Le prevedibili ripercussioni degli inasprimenti sanzionatori in termini di sovraffollamento carcerario, infatti, imporranno al giudice – in particolare, al magistrato di sorveglianza – di far ancor più ampio ricorso, in contraccolpo, al proprio potere discrezionale, con il fine – rectius, la necessità – di attenuare la risposta sanzionatoria e di gestire mediante le misure alternative i livelli di decarcerizzazione. È appena il caso di ricordare, in chiosa finale, che, in virtù del principio di irretroattività in malam partem, le riforme in esame potranno riguardare solamente fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge. Gli effetti sul piano sostanziale e processuale
Venendo ora agli effetti sul piano sostanziale, si consideri come la possibilità di beneficiare degli istituti della non punibilità per particolare tenuità del fatto e della sospensione del procedimento con messa alla prova fosse già da escludersi, ancor prima degli aumenti di pena apportati dalla l. 103/2017, per tutte le fattispecie in esame, con l'unica eccezione del delitto di violazione di domicilio. In relazione a quest'ultima fattispecie, per vero, è tutt'oggi possibile proporre sia istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova – indipendentemente dal fatto che ricorra o meno la circostanza aggravante speciale di cui al quarto comma dell'art. 614 c.p., stante l'irrilevanza dei fattori circostanziali nel calcolo dei limiti edittali per l'applicabilità della messa alla prova (Cass. pen., Sez. Un., 31.3.2016, n. 36272) – sia, ricorrendone i presupposti, richiedere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – in questo caso, tuttavia, la causa di non punibilità non sarà applicabile all'ipotesi aggravata, in virtù della rilevanza, ex art. 131 bis, co. 4, c.p., ai fini del calcolo della pena edittale per l'applicabilità dell'istituto, delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (si consideri, infatti, che l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 614 c.p. aumenta del doppio la pena minima e della metà la pena massima prevista per l'ipotesi base). Con riguardo, invece, alle novità apportate dagli irrigidimenti sanzionatori sul piano strettamente processuale: a) quanto al delitto di violazione di domicilio, gli inasprimenti sanzionatori previsti rendono ora possibile l'arresto facoltativo in flagranza e l'applicazione di misure cautelari coercitive e interdittive diverse dalla custodia in carcere anche in riferimento all'ipotesi non aggravata. Per effetto della riforma, inoltre, la sola violazione di domicilio aggravata entra a far parte del catalogo dei delitti per cui, a norma dell'art. 266 c.p.p., sono ammissibili le intercettazioni, e per cui, a norma dell'art. 280, comma 2, c.p.p., è possibile la custodia cautelare in carcere. b) Con riferimento ai delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, la riforma rende ora possibile il fermo di indiziato di delitto anche per le ipotesi non aggravate.
Gli effetti sul piano sistematico
Un'ultima riflessione concerne, infine, le conseguenze prodotte dall'innalzamento dei limiti edittali sul piano tanto esterno, quanto interno al microsistema dei reati contro il patrimonio. Si ripropongono valide a fortiori, ancora una volta, le osservazioni già avanzate in questo senso dalla dottrina (Palazzo) in occasione degli aumenti sanzionatori previsti dalla riforma Orlando. Da un punto di vista del sistema penale complessivo, si consideri, infatti, come la pena detentiva del furto in abitazione o con strappo aggravato (da 5 a 10 anni) venga ora addirittura a superare, nel minimo, la pena minima prevista dall'art. 578 c.p. per il delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (4 anni) e sia di poco inferiore al massimo edittale previsto per questo stesso delitto (dodici anni). Analoghe considerazioni possono avanzarsi in relazione al delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter c.p., punito con la reclusione superiore di solo un anno nel minimo (6 anni) e di due anni nel massimo (12 anni) a quella prevista per il delitto di furto in abitazione o con strappo aggravato. Le sperequazioni non vengono meno, poi, secondo l'opinione citata, nemmeno all'interno del sottoinsieme dei delitti contro il patrimonio, a fronte del permanere di identità sanzionatoria tra il delitto di furto in abitazione o con strappo aggravato ed il delitto di rapina. La subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di furto in abitazione o con strappo al risarcimento del danno alla persona offesa
L'ulteriore intervento complementare della riforma concerne l'art. 165 c.p., che disciplina gli adempimenti a cui può ovvero deve essere subordinata la fruibilità della sospensione condizionale della pena. Il primo comma della disposizione in commento reca il catalogo degli obblighi cui è potenzialmente ovvero necessariamente subordinata la concessione del beneficio: l'adempimento dell'obbligo delle restituzioni; il risarcimento del danno; la pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa. Il secondo ed il quarto comma dell'art. 165 c.p. stabiliscono, invece, l'obbligatoria subordinazione del beneficio rispettivamente nel caso in cui il condannato abbia già fruito in precedenza della sospensione condizionale della pena e nell'ipotesi in cui il condannato abbia realizzato i delitti di peculato (art. 314 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) o in atti giudiziari (art. 319ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). Con specifico riferimento alle ipotesi di corruzione, il quarto comma dell'art. 165 c.p. precisa, inoltre, che la subordinazione obbligatoria della sospensione condizionale della pena è prevista tanto con riferimento al pubblico ufficiale, quanto all'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) e al corruttore (art. 321 c.p.). Nei casi previsti dal quarto comma, il condannato potrà fruire della sospensione condizionale solamente previo pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 322quater c.p., rimanendo peraltro fermo il diritto all'eventuale ulteriore risarcimento del danno. Ulteriori limitazioni sono previste in materia ambientale – laddove l'art. 452-quaterdecies c.p. dispone che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente – e nella legislazione speciale in materia di reati tributari – a norma dell'art. 12, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, infatti, la sospensione condizionale della pena per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto non può essere disposta laddove l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore, congiuntamente, al 30 per cento del volume d'affari e a 3 milioni di euro. Con l'avvento della novella legislativa, alle predette limitazioni si aggiunge ora una nuova ipotesi: l'art. 165 c.p. viene infatti arricchito di un sesto comma, a norma del quale, nel caso di condanna per il reato di furto in abitazione o con strappo, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Ebbene, la scelta legislativa non può non indurre a riflessioni in merito alla sua compatibilità con i principi di uguaglianza e ragionevolezza. Il punto è stato sollevato dallo stesso Presidente della Repubblica, il quale, all'atto della promulgazione del testo di legge ha sottolineato, in una lettera inviata ai Presidenti di Camera e Senato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, l'irragionevolezza del trattamento differenziato, in punto di fruibilità della sospensione condizionale della pena, tra il delitto di furto in abitazione o con strappo ed il delitto di rapina. La diversificazione è stata considerata senza dubbi sperequata dal Presidente, il quale, a sostegno della propria critica, ha riportato testualmente le argomentazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 125 del 2016, laddove si è affermato che gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina. Il messaggio presidenziale suona come un campanello d'allarme, soprattutto se si considera che – come chiarito, anche in questo caso, dal Giudice delle leggi – la discrezionalità legislativa è padrona di individuare le fattispecie criminose da assoggettare a trattamenti più rigorosi, ma nel limite in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati (non) assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (sent. n. 455 del 2006) I profili di frizione con il principio di uguaglianza, per vero, sembrano potersi estendere anche aldilà delle evidenti disparità tra la disciplina prevista per il furto in abitazione o con strappo in punto di obbligatorietà del risarcimento quale condicio sine qua non del beneficio di cui all'art. 163 c.p. e la corrispondente assenza di limiti simili per il delitto di rapina. Ulteriori conferme dell'irragionevolezza della scelta legislativa sembrano invero rinvenibili nel diverso trattamento riservato, altresì, ad altre fattispecie: il riferimento è, in particolare, al delitto di furto pluriaggravato, figura di reato omogenea al delitto di cui all'art. 624-bis c.p. e in relazione alla quale, tuttavia, il legislatore non ha previsto alcun obbligo risarcitorio quale condizione per l'applicabilità della sospensione condizionale della pena. In ogni caso ed in conclusione, deve sottolinearsi che la riforma dell'art. 165 c.p. produrrà effetti solo in relazione ai delitti consumati dopo l'entrata in vigore della legge. Guida all'approfondimento
Bartoli, Verso la ‘legittima offesa, in Diritto penale contemporaneo, 14 gennaio 2019; Gatta, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, in Diritto penale contemporaneo, 1 aprile 2019; Manes, L'estensione dell'art. 4 bis ord. pen. ai delitti contro la P.A.: profili di illegittimità costituzionale, in Diritto Penale Contemporaneo, 14 febbraio 2019; Palazzo, La riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A.S. 2067 e connessi, in Diritto Penale Contemporaneo, 30 maggio 2016; Palmieri, Principi costituzionali, ragionevolezza e legislazione del consenso, in Diritto Penale e Processo, 2019, pp. 550 ss.; Pelissero, La politica penale delle interpolazioni. Osservazioni a margine del disegno di legge n. 2067 testo unificato, in Diritto Penale Contemporaneo, 30 maggio 2016. |