Reddito di cittadinanza

Beniamino Gallo
Beniamino Gallo
16 Maggio 2019

Scheda in fase di aggiornamento

Dal 1° aprile 2019 è concessa una prestazione a sostegno del reddito familiare denominata “Reddito di cittadinanza”. La prestazione ha sostituito il Reddito di inclusione del 2018, proponendosi come sussidio economico attraverso un programma di formazione e ricerca attiva del lavoro.

Inquadramento

Dal mese di aprile 2019 sono in vigore le disposizioni che regolamentano la concessione del “Reddito di cittadinanza”, abbreviato in RdC, contenute nel D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

La legge di conversione ha apportato al decreto originario numerose modifiche che hanno fornito un quadro di riferimento più chiaro, in particolar modo per quanto riguarda le agevolazioni riconoscibili ai datori di lavoro che assumono cittadini percettori del RdC.

Si tratta di una prestazione di natura sociale di contrasto alla povertà che l'art. 1, co. 1, D.L. n. 4/2019 definisce nel seguente modo:

E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «RdC», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il RdC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.”

Il RdC consiste in un trattamento economico a favore dei soggetti in particolare stato di bisogno, finalizzato a favorirne la riqualificazione ai fini di un reinserimento lavorativo e sociale, congiuntamente all'attivazione di politiche attive del lavoro.

Il beneficio è diviso in due quote:

- una quota reddituale vera e propria, graduata in relazione alla composizione del nucleo familiare;

- una quota di aiuto per il pagamento di affitti e mutui per l'abitazione.

Per i soggetti che hanno una età pari o superiore a 67 anni di età, il RdC prende il nome di “Pensione di cittadinanza”.

Le prime istruzioni operative sono state dettate dall'INPS con la Circolare n. 43 del 20 marzo 2019.

Le correzioni apportate al decreto dalla L. 26/2019, di conversione del DL 4/2019 sono state illustrate dall'INPS con la Circ. 5 luglio 2019 n. 100.

Requisiti

I requisiti principali per la concessione del RdC sono collegati:

- alla cittadinanza;

- alla residenza;

- alla disponibilità economica del nucleo familiare.

Per quanto attiene la cittadinanza, è richiesto il possesso, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare e per tutta la durata della concessione, della cittadinanza italiana o di altri paesi facenti parte della U.E., ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Devono inoltre essere residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2, dalla data di presentazione della domanda, in modo continuativo.

Per quanto riguarda i requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve avere:

- un ISEE inferiore e € 9.360;

- un patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione, in Italia e all'estero, non superiore a € 30.000;

- un patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di € 6.000, accresciuta di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 10.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. Questi massimali di patrimonio mobiliare sono ulteriormente incrementati di € 5.000 per ogni componente disabile e di € 7.500 per ogni componente disabile grave o non autosufficiente.

Per quanto riguarda il reddito familiare, lo stesso non deve superare la soglia di € 6.000 annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza in relazione alla composizione del nucleo familiare, prevista dall'art. 1, co. 4, D.L. n. 4/2019 e illustrata di seguito. La soglia è aumentata a € 9.360 in caso di abitazione in affitto, anch'essa moltiplicata con il parametro della scala di equivalenza.

Inoltre, nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di veicoli immatricolati nei sei mesi precedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o di moto di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 2 anni precedenti. Sono esclusi i veicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale per persone disabili.

Infine, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Con la Circolare 20 marzo 2019, n. 43, punto 3 lett. c) l'INPS ha affermato che non ha diritto al RdC il nucleo familiare che abbia tra i componenti un disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. La circolare faceva derivare quindi la perdita del diritto al RdC per l'intero nucleo se era presente un componente che si era dimesso dal lavoro. La L. 26/2019 ha mitigato la disposizione prevedendo che l'esclusione è limitata al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC (Circ. INPS 5 luglio 2019 n. 100).

Il RdC è compatibile con la NASPI e con la DIS-COLL per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. Ai fini del diritto al RdC dell'ammontare dello stesso, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Attestazione dei requisiti reddituali e patrimoniali per i cittadini di Stati non appartenenti alla U.E.

La L. 56/2019 ha inserito, all'art. 2, c. 1 bis e 1 ter DL 4/2019, l'accertamento dei requisiti reddituali e patrimoniali per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

La norma stabilisce che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre, anche successivamente alla presentazione della domanda, una certificazione dell'autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana riguardante il patrimonio del richiedente.

La dichiarazione non deve essere presentata dai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico. Né deve essere presentata qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente.

Infine, non deve essere presentata da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea per i quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. Sarà un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad individuare i Paesi i cui cittadini sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione per oggettiva impossibilità di produrla.

Tabella riepilogativa

Cittadinanza

  • Italiana;
  • Di Paesi della U.E.;
  • Familiari di cittadini Italiani o della U.E.;
  • Cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.

Residenza

Per almeno 10 anni in Italia, dei quali gli ultimi 2 continuativi.

ISEE

Minore di € 9.360.

Patrimonio immobiliare

Non superiore a € 30.000, ai fini ISEE, sia in Italia che all'estero.

Patrimonio mobiliare

(come definito ai fini ISEE)

Non superiore a una soglia di:

  • € 6.000 in caso di nucleo con un solo componente;
  • € 6.000 più € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, in caso di nucleo con più componenti, fino ad un massimo di € 10.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo.

In entrambi i casi i valori sono ulteriormente incrementati di € 5.000 per ogni componente disabile e di € 7.500 per ogni componente disabile grave o non autosufficiente.

Reddito familiare

Non superiore a € 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza, aumentato a € 9.360 in caso di abitazione in affitto.

Auto, moto barche

  • Nessun possesso o titolarità di auto e moto acquistate nei sei mesi precedenti la richiesta;
  • Nessun possesso o titolarità di auto superiore a 1.600 cc e moto di cilindrata superiore a 250 cc. immatricolate mei 2 anni precedenti la richiesta;
  • In entrambi i casi non si tiene conto dei veicoli acquistati con agevolazioni fiscali da parte di persone disabili;
  • Nessun possesso o titolarità di navi o imbarcazioni da diporto.

Ulteriori condizioni

Il RdC non spetta ai componenti del nucleo familiare che hanno cessato il lavoro per dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

NASPI e DISCOLL

Il RdC è compatibile con il trattamento.

Calcolo del parametro della scala di equivalenza

La finalità della scala di equivalenza è quella di riconoscere un importo del beneficio più elevato ai nuclei familiari più numerosi o con la presenza di familiari disabili, a parità di condizioni economiche, rispetto agli altri nuclei familiari.

Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore a 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti disabili gravi o non autosufficienti (art. 3 co. 4 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4).

Non si tiene conto dei componenti detenuti o ricoverati in strutture di lunga degenza o altre strutture con spesa interamente a carico dello stato o delle ASL. Sono altresì esclusi coloro che hanno cessato dal lavoro per dimissioni, salve le dimissioni per giusta causa e i condannati o sottoposti a misura cautelare per i delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis, c.p.

Esempio

Nucleo familiare composto dal richiedente più due persone maggiorenni: il parametro è pari a 1,8 (composto da 1 per il richiedente e da 0,4 per ciascun componente maggiorenne).

Beneficio economico

Il beneficio economico è esente da IRPEF ed è disciplinato dall'art. 3 del decreto.

Si calcola su base annua ed erogato in quote mensili (12 mesi) e si compone di due quote:

- una quota a integrazione del reddito (quota A) il cui importo si ottiene moltiplicando il valore annuo di € 6.000 per il parametro della scala di equivalenza. L'importo massimo annuo erogabile è pari quindi a 13.200 euro (€ 6.000 moltiplicato il valore massimo della scala di equivalenza pari a 2,2), € 1.100 mensili;

- una quota per l‘affitto (quota B) fino a un massimo di € 3.360 annui, pari a € 280 mensili. In alternativa, per i nuclei familiari che hanno un mutuo in corso, la quota B è concessa nella misura della rata mensile del mutuo per un massimo di € 1.800 annui, pari a € 150 mensili.

Le due quote sono indipendenti tra loro per cui si potrà avere diritto, ad esempio, solo alla quota A se si è in abitazione di proprietà senza mutuo, oppure solo alla quota B per coloro che hanno un ISEE inferiore a € 9.360 ma con un reddito familiare pari o superiore alla quota massima erogabile come integrazione del reddito (quota A).

Complessivamente non si potrà percepire una somma superiore a € 9.360 moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare. L'importo non può comunque essere inferiore a € 480 annui, pari a € 40 mensili, a titolo di integrazione al reddito e contributo per l'affitto (INPS Circolare 20 marzo 2019, n. 43).

Esempio

Ad esempio, nel caso del nucleo familiare dell'esempio 1, con abitazione in affitto e scala di equivalenza pari a 1,8, spetterà un importo a integrazione del reddito (quota A) pari a € 10.800 (€ 6.000 moltiplicato 1,8), cui si aggiungono € 3.360 della quota B. In totale il nucleo avrà diritto a un RDC pari a € 14.160 annui (€ 1.180 mensili, dati da € 900 a integrazione del reddito ed € 280 quota affitto).

Un decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, stabilirà le modalità di erogazione del RdC suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare.

Il RdC decorre dal mese successivo a quello della richiesta, viene concesso per una durata massima di 18 mesi e può essere rinnovato dopo un periodo di sospensione di un mese.

In caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente, il RdC è ridotto, a tal fine i datori di lavoro, da mese di aprile 2019 devono indicare nel modello UNILAV anche la retribuzione spettante al lavoratore che si assume. Il lavoratore è comunque tenuto a comunicare all'INPS l'avvio dell'attività entro 30 giorni.

Incentivi per l'impresa e per il lavoratore

L'art. 8, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 introduce alcuni incentivi a favore dei datori di lavoro privati che assumono, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari del RdC e a favore degli enti di formazione accreditati, qualora questi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari, nonché ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC. Le modalità per accedere all'incentivo sono state illustrate dall'INPS con la Circ. 19 luglio 2019 n. 104.

Il beneficio per le assunzioni è riconosciuto ai datori di lavoro privati che comunicano la disponibilità dei posti vacanti alla Piattaforma digitale istituita presso L'ANPAL nell'ambito del Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro per il coordinamento dei centri per l'impiego e che su tali posti assumono a tempo pieno e indeterminato il beneficiario di RdC.

L'assunzione può avvenire anche attraverso l'intermediazione di un soggetto accreditato ex art. 12, D.Lgs. 150/2015.

Beneficio, importo e durata

Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL). L'esonero è riconosciuto:

- nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione;

- per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso, comunque in misura non inferiore a 5 mensilità;

- ovvero, nella misura fissa di 5 mensilità nel caso di rinnovo;

- per un importo comunque non superiore a 780 euro mensili, nel limite dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Sotto l'aspetto pensionistico, al lavoratore viene comunque riconosciuta l'aliquota intera di computo delle prestazioni pensionistiche. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di RdC stipula, presso il Centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

I limiti indicati sono riferiti all'assunzione di ciascun lavoratore, pertanto, se con l'assunzione del primo lavoratore componente di un nucleo beneficiario di RdC, sussista ancora un residuo di RdC, entro il tetto massimo di 780 € mensili, anche l'assunzione di altri componenti del nucleo può essere incentivata. I nuovi importi del Rdc del nucleo familiare sono presi a base per determinare il beneficio per l'assunzione dell'ulteriore componente del nucleo. A tal fine il primo componente che viene assunto deve comunicare all'INPS il reddito annuo presunto che sarà valutato all'80% per il calcolo del nuovo RdC spettante al nucleo familiare. Gli importi calcolati al momento delle assunzioni si cristallizzano e non risentono delle variazioni dell'importo del RdC spettante al nucleo per i mesi successivi all'assunzione.

In caso di rapporti di lavoro avviati nel corso del mese, l'importo giornaliero si ottiene dividendo l'importo mensile per 31.

L'assenza obbligatoria per maternità sospende il beneficio per riprenderà per la durata residua al rientro della lavoratrice.

In caso di operazioni societarie ai sensi dell'art. 2112 c.c. o di cessione di contratto ex art. 1406 c.c. il datore di lavoro subentrante nel rapporto di lavoro ha diritto a proseguire il beneficio fino alla naturale scadenza. Non è ammessa la prosecuzione in caso di trasferimento di lavoratori da un datore di lavoro all'altro nel subentro in appalto in quanto, a differenza delle operazioni societarie nelle quali c'è la continuità del rapporto di lavoro, nel subentro in appalto con mantenimento dei lavoratori che vi sono addetti in virtù dell'applicazione di clausole sociali, si configurano contestualmente una cessazione del vecchio rapporto e l'istituzione di un nuovo rapporto di lavoro.

Assunzione con l'intervento degli Enti di formazione

L'assunzione può avvenire anche a seguito di un percorso formativo e di riqualificazione professionale, svolto a favore del beneficiario di RdC dagli Enti di formazione accreditati.

Anche in questo caso viene riconosciuto un beneficio pari all'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ma l'importo viene suddiviso nel 50% a favore del datore di lavoro e nel 50% a favore dell'Ente di formazione.

Deve trattarsi di un Ente che ha stipulato un Patto di Formazione presso i Centri per l'Impiego e i soggetti accreditati, se è previsto dalle leggi regionali.

Il Patto di formazione può essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (art. 118, L. n. 23 dicembre 2000, n. 388).

Per l'Ente di formazione il beneficio viene riconosciuto sotto forma di sgravio, da detrarre dai contributi dovuti dai propri dipendenti sulla base delle medesime regole previste per il datore di lavoro che assume.

Per ciascuno dei soggetti, datore di lavoro ed Ente formativo, l'esonero è riconosciuto:

- nel limite della metà dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione;

- per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero di mensilità già godute dal beneficiario stesso, comunque non inferiore a 6 mensilità;

- ovvero, nella misura fissa di 6 mensilità per metà dell'importo del RdC nel caso di rinnovo;

- per un importo comunque non superiore a 390 euro mensili, nel limite dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Anche in questo caso è previsto che, in caso di licenziamento entro 36 mesi, il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili per morosità, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Restituzione degli incentivi a seguito di licenziamento del lavoratore

In caso di licenziamento, effettuato nei 36 mesi successivi, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, comprensivo della quota a favore del lavoratore, maggiorato delle sanzioni civili per morosità (TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali), previste dall'art. 116, c. 8, lett. a) L. 388/2000.

In caso di assunzioni a seguito dell'intervento degli Enti formativi, la perdita dei benefici da parte del datore di lavoro non fa perdere il beneficio anche all'Ente formatore che continuerà a beneficiarne per l'importo e la durata inizialmente prevista.

La restituzione non è prevista se il licenziamento avviene per giusta causa o per giustificato motivo. Né è prevista in caso di automatica risoluzione del contratto di lavoro al raggiungimento dell'età pensionabile del dipendente, come previsto in alcuni CCNL.

Le dimissioni del lavoratore per giusta causa comportano invece la restituzione perché sono imputabili al comportamento del datore di lavoro. Così come deve essere restituito l'incentivo in caso di mancata conferma al termine del periodo di prova e di esercizio della facoltà di recesso del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, salvo il caso di recesso per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 42, c. 3, D.Lgs. 81/2015).

Infine, la revoca successiva del RdC, ancorché dipendente da comportamento del lavoratore, se disposta successivamente all'assunzione del beneficiario del RdC, comporta la perdita della parte di incentivo non ancora fruito, sia per il datore di lavoro sia per l'Ente di formazione accreditato. Non si restituiscono le somme già riscosse.

Condizione di incremento occupazionale

L'esonero spetta a condizione che il datore di lavoro realizzi, con l'assunzione del percettore di RdC, un incremento occupazionale netto. L'incremento deve essere valutato esclusivamente con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato.

A tal fine si utilizza il criterio di valutazione previsto dall'art. 31, c. 1, lett. f), D.lgs. 150/2015, Quadro generale per la concessione degli incentivi.

Il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Per i mesi di mancata verifica dell'incremento l'incentivo si perde; è però possibile ripristinare l'incentivo per i mesi successivi mediante nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si evidenzia che il criterio di calcolo si discosta da quanto previsto dalla U.E. in merito al calcolo dell'incremento occupazionale per le assunzioni agevolate.

Le norme della U.E. prevedono che il calcolo vada fatto in termini di Unità Lavoro Annuo (U.L.A.) e che nel calcolo si tenga conto anche dei lavoratori a tempo determinato che rappresentano una frazione di U.L.A.

In questo caso, il calcolo va invece fatto solo con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato.

Rispetto del Quadro generale per la concessione degli incentivi

Oltre a determinare un incremento occupazionale, il diritto alle agevolazioni è subordinato anche al rispetto degli altri principi generali di cui all'art. 31, D.lgs. n. 150/2015:

Regolarità contributiva

Per tutti i datori di lavoro, gli incentivi sono subordinati al possesso della regolarità prevista dall'art. 1 co. 1175 e 1176, L. n. 296/2006 che prevede:

- la regolarità dei versamenti contributivi e nell'adempimento degli obblighi contributivi;

- l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Normativa sulle assunzioni dei disabili

Le agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili previsti dall'art. 3, L. 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Obbligo di assunzione – Diritto di precedenza

Le agevolazioni non sono ammesse se l'assunzione agevolata dipende da un obbligo legale o contrattuale. L'agevolazione non è ammessa quando l'assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza di altro lavoratore. Riguardo al rispetto del diritto di precedenza, il Ministero del lavoro ha chiarito che il diritto deve essere esercitato dal lavoratore per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto e che nelle more della comunicazione scritta del lavoratore, il datore di lavoro è libero di assumere chi vuole.

Verifica delle sospensioni per CIGS

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di un lavoratore inquadrato in un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.

Elementi di relazione tra il datore di lavoro che assume e quello di provenienza del lavoratore

Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

Tardivo inoltro delle comunicazioni obbligatorie

L'inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita dell'incentivo tra la data di stipula del rapporto di lavoro e quella di invio della comunicazione.

Rispetto della normativa sugli Aiuti di stato

Gli incentivi sono fruiti nel rispetto del regolamento sugli aiuti di importanza minorede minimis”.

Per la generalità delle imprese, il limite del “de minimis”, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, è fissato in 200.000 euro nel triennio, mentre nel settore del trasporto su strada è fissato in 100.000 euro (artt. 7-8, Regolamento UE n. 1407/2013) e in quello agricolo in 15.000 euro (Regolamento UE n. 1408/2013).

Il massimale "de minimis", si riferisce al totale delle agevolazioni, in qualsiasi forma, ottenute dall'impresa in un periodo di tre esercizi finanziari.

Dal punto di vista dell'impresa il massimale, in pratica, è una sorta di tetto, riferito ad un periodo triennale, del totale delle agevolazioni ottenibili da strumenti sottoposti a regime "de minimis".

Cumulabilità degli incentivi

L'esonero è compatibile e cumulabile con l'incentivo disposto dall'art. 1, c. 247, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019) per le assunzioni nel Mezzogiorno nel biennio 2019-2020.

In caso di cumulo, in prima battuta il datore di lavoro fruisce dell'esonero per le assunzioni nel Mezzogiorno e per la parte residua dei contributi eventualmente ancora dovuti per il lavoratore agevolato, fruisce dell'esonero previsto dal D.L. n. 4/2019.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della Legge di Bilancio 2019, gli sgravi contributivi connessi all'assunzione di percettori di RdC sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro.

Sarà il Ministero del lavoro a stabilire con proprio decreto, le modalità operative per fruire degli esoneri cumulati.

Incentivo all'autoimprenditorialità

I percettori di RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o si associano ad una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, possono chiedere la liquidazione, in unica soluzione, di un premio pari a 6 mensilità di RdC nel limite massimo di 780 euro mensili.

Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio saranno oggetto di un decreto del Ministero del Lavoro, non ancora emanato.

Sanzioni per il datore di lavoro

Tra le modifiche apportate dalla legge di conversione, è presente l'art. 7, co. 15 bis, D.L. n. 4/2019, che ha inasprito le sanzioni per il datore di lavoro che utilizza in nero lavoratori percettori del RdC.

In linea generale, la sanzione per lavoro nero, aggiornate dall'art. 1 co. 445, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha incrementato la precedente misura del 20%, sono così determinate:

- da € 1.800 a € 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;

- da € 3.600 a € 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;

- da € 7.200 a € 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

L'art. 7 co. 15-bis, D.L. n. 4/2019 incrementa queste misure di un ulteriore 20% per i datori di lavoro che utilizzano in nero lavoratori beneficiari del RdC.

Pertanto un datore di lavoro che dovesse impiegare questi lavoratori può andare incontro, per ciascun lavoratore, ad una sanzione:

- da € 2.160 a € 12.960 per impiego irregolare fino a 30 giornate;

- da € 4.320 a € 25.920 per impiego da 31 a 60 giornate;

- da € 8.640 a € 51.840 oltre le 60 giornate.

Si ritiene necessario evidenziare che mentre nei casi di lavoro nero di lavoratori qualsiasi, il datore di lavoro ha la possibilità di pagare il minimo edittale ottemperando alla diffida dell'INL ex art. 13, D.lgs. n. 124/2004, tale possibilità non è ammessa per i datori di lavoro che utilizzano lavoratori beneficiari del RdC.

Pertanto per loro si applica la sanzione pari al doppio del minimo, come previsto dall'art. 16, L. n. 689/1981.

Esempio

Per una sola giornata di lavoro nero, il datore di lavoro paga una sanzione di € 4.320. Aggiungiamo infine che anche se si tratta di una sola giornata di lavoro nero, il beneficiario decade dal RdC.

Conclusioni

Il RdC si propone di essere una misura di sostegno del reddito dei nuclei familiari in condizioni economiche di bisogno sia erogando un trattamento economico, sia con l'individuazione di un percorso formativo e di assistenza della ricerca di lavoro.

Il sistema prevede il concorso di diverse istituzioni pubbliche e private per realizzare i suoi obiettivi. In particolar modo prevede un potenziamento massiccio dei Centri per l'Impiego e nuove regole di funzionamento sulla presa in carico del cittadino e sul percorso di adeguamento delle sue capacità professionali.

Prevede inoltre tra le condizioni che possono condurre alla revoca del RdC che al cittadino possano essere offerte fino a 3 opportunità di lavoro e controlli sulle modalità di spesa delle somme erogate.

Il programma è ambizioso e ha caratteristiche innovative rispetto al passato, è di tutta evidenza però che richiede anche risorse economiche ingenti e tempi lunghi di realizzazione soprattutto con riguardo al potenziamento dei Centri per l'Impiego.

Gli elementi e i parametri da rispettare per l'accesso e il mantenimento dello sgravio contributivo sono infatti molteplici e alcuni anche di complessa gestione e rischiano di far perdere appetibilità all'incentivo, che sarebbe anche di importo molto ridotto se calcolato rispetto al solo soggetto che si sta assumendo a causa della ripartizione del RdC tra i diversi componenti maggiorenni del nucleo, come previsto dall'art. 7 co. 3, D.L. n. 4/2019.

Riferimenti

Normativi

- D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in L. 28 marzo 2019, n. 26;

- L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 247;

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 31;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013;

- L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1175;

- L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 118.

Prassi

INPS, Circolare 19 luglio 2019, n. 104;

INPS, Circolare 5 luglio 2019, n. 100;

INPS, Circolare 20 marzo 2019, n. 43.

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