Società semplice: oggetto sociale e registro delle imprese
17 Maggio 2019
Posso iscrivere nel registro delle imprese una società semplice che abbia come oggetto sociale l'amministrazione e il godimento di beni immobiliari di sua proprietà?
Da una prima lettura dell'art. 2248 c.c. emerge che la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme sulla comunione. L'art. 2248 c.c. appare escludere la coesistenza del modello societario e della disciplina della comunione. La questione afferente la possibilità di costituire una società che avesse come scopo il godimento di beni immobiliari è stata per lungo tempo dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza. Di recente è intervenuta una sentenza del Tribunale di Roma (8 novembre 2016) che ha ritenuto legittima la costituzione di una società semplice di mero godimento con diritto di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese. In particolare, nella sentenza si legge: “… Nell'ambito di questo dibattito dottrinario e giurisprudenziale, è intervenuto il legislatore il quale ha offerto rilevanza alle società a scopo di godimento. In particolare, con norme a valenza transitoria (ma ripetute nel tempo) ed a finalità essenzialmente fiscali, il legislatore ha inteso agevolare la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento (art. 29 l. 27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, comma 7, l. 28 dicembre 2001, n. 448; art 1, commi 111-117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1 comma 129, legge 24 dicembre 2007, n. 244). Recentemente, il legislatore è intervenuto nella medesima direzione (art. 1 comma 115 l. 28 dicembre 2015, n. 208). (…) La società semplice diviene, dunque, non solo il regime residuale di esercizio di attività economiche collettive non commerciali, ma anche un regime societario facoltativo, rispetto a quello della comunione, del godimento collettivo. In definitiva, la catena nel tempo di norme fiscali che legittimano la società semplice di mero godimento importa l'ammissibilità, sotto il profilo civilistico, di tali società. E, come detto, una interpretazione sistematica deve condurre a considerare che ciò che è ammesso in sede di trasformazione deve esserlo anche in sede di costituzione ex novo della società. È, dunque, legittima la costituzione di società semplici di mero godimento. Va da sé che, una volta ammessa la costituzione di società semplici di mero godimento, esse debbano essere iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese”. Va osservato che anche i recenti orientamenti del Notariato del Trivento (massime G.A.10 e O.A.11) sono favorevoli alla possibilità di costituire le società semplici con oggetto sociale il godimento di beni immobili. |