Nessuna illegittimità costituzionale per le norme che abrogano il delitto di ingiuria

17 Maggio 2019

La Corte Costituzionale ha dichiarato «manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7...

La Corte Costituzionale ha dichiarato «manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui hanno abrogato il delitto di ingiuria in precedenza previsto dall'art. 594 del codice penale, in ragione del fatto che il sindacato di costituzionalità delle norme penali di favore è consentito soltanto nel caso di uso distorto o irragionevole del potere legislativo. Di conseguenza, esso non può estendersi fino a valutare la opportunità delle ordinarie scelte legislative».

Il giudice di pace di Venezia remittente osservava che nel procedimento pendente per il delitto di ingiuria di cui all'art. 594 c.p. – abrogato successivamente al fatto contestato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016 – avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di non doversi procedere ex art. 129 codice procedura penale in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Riteneva, inoltre, che qualora fosse accolta la questione con dichiarazione di l'illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate, si realizzerebbe invece «“la riespansione della rilevanza penale del comportamento oggetto del reato di ingiurie”; il che consentirebbe la prosecuzione del processo, al fine di verificare in dibattimento la sussistenza del reato contestato all'imputato». Il remittente riteneva la questione rilevante anche nel caso di norme penali di favore come nell'ipotesi di norme abrogative di reati in ragione del fatto che le ultime non possono sfuggire al controllo di costituzionalità. Il remittente argomentava richiamando l'orientamento (sentenze nn. 394/2006 e n. 148/2014) secondo le quali era possibile esperire il sindacato di costituzionalità anche su norme di favore.

L'abrogazione del reato di ingiuria determinerebbe, secondo il remittente, «la fuoriuscita del bene dell'onore e del decoro dal sistema di tutela pubblicistica dei diritti fondamentali» e una irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato di diffamazione ai sensi dell'art. 595 c.p., che tutela il medesimo diritto e si distingue per la presenza o meno dell'offeso.

«Tale discriminazione sarebbe particolarmente evidente in riferimento all'abrogazione dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 594, quarto comma, cod. pen., che disponeva un aumento di pena qualora l'offesa fosse commessa “in presenza di più persone”. Secondo il rimettente, sarebbe del tutto irragionevole “[l]a scelta di perseguire un fatto comunicando con più persone in assenza dell'offeso (diffamazione) e di non punire il medesimo fatto "commesso in presenza di più persone" con la presenza dell'offeso (ingiurie)”».

Un ultimo profilo di non manifesta infondatezza viene evidenziato dal remittente in relazione alla differente tutela processuale garantita al medesimo diritto nell'abrogato reato di ingiuria rispetto al reato di diffamazione.

Nel giudizio civile la persona offesa a differenza del processo penale non può deporre a favore di se stessa con la conseguenza che un'ingiuria commessa in assenza di testimoni resterebbe impunita determinando un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla vittime di diffamazione.

La Corte ha ritenuto, invece, che: «in linea di principio, sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che concernano disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirino al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata (così, ex plurimis, sentenze n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze n. 413 del 2008, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997), dal momento che a tale ripristino osta, di regola, il principio consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante. Principio, quest'ultimo, che determina in via generale l'inammissibilità di questioni volte a creare nuove norme penali, a estenderne l'ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore (ex multis, sentenze n. 161/2004 e n. 49/2002; ordinanze n. 65/2008 e n. 164/2007), ovvero ad aggravare le conseguenze sanzionatorie o la complessiva disciplina del reato (ex multis, ordinanze n. 285/2012, n. 204/2009, n. 66/2009 e n. 5/2009.

La Corte ha precisato che tali principi potevano incontrare delle eccezioni (sentenze n. 236/2018 e n. 143/2018) ma nessuna delle suddette tuttavia sussisteva nel caso oggetto della questioni di legittimità costituzionale. L'abrogato reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p. aveva ad oggetto condotte diverse da quelle costitutive del delitto di diffamazione, le quali presumono tutte che la manifestazione offensiva dell'onore altrui sia diretta non alla vittima, ma a terze persone.

Non può configurarsi neanche uno scorretto esercizio del potere legislativo, avendo il Governo depenalizzato il delitto di ingiuria, con il decreto legislativo n. 7 del 2016, in puntuale adempimento della delega conferitagli con la legge n. 67 del 2014.

«Il rimettente ha, invero, giustamente sottolineato il carattere fondamentale del diritto all'onore, come tale ascrivibile non solo al novero del “diritti inviolabili” riconosciuti dall'art. 2 Cost. (sentenze n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973), ma anche all'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente tutela i diritti all'onore e alla reputazione, nonché all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, all'art. 7 CDFUE, i quali ultimi tutelano il più ampio diritto al rispetto della vita privata, al cui perimetro i diritti all'onore e alla reputazione vengono tradizionalmente ricondotti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, sezione terza, sentenza 6 novembre 2018, Vicent del Campo contro Spagna; sezne terza, sentenza 20 giugno 2017, Bogomolova contro Russia; sezione prima, sentenza 9 aprile 2009, A. contro Norvegia; sezione prima, sentenza 15 novembre 2007, Pfeifer contro Austria; sezione prima, sentenza 4 ottobre 2007, Sanchez Cardenas contro Norvegia). Ma dal riconoscimento di un diritto come "fondamentale" non discende, necessariamente e automaticamente, l'obbligo per l'ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali: tanto la Costituzione quanto il diritto internazionale dei diritti umani lasciano, di regola, il legislatore (e più in particolare il Parlamento, naturale depositario delle scelte in materia penale in una società democratica) libero di valutare se sia necessario apprestare tutela penale a un determinato diritto fondamentale, o se - invece - il doveroso obiettivo di proteggere il diritto stesso dalle aggressioni provenienti dai terzi possa essere efficacemente assicurato mediante strumenti alternativi, e a loro volta meno incidenti sui diritti fondamentali del trasgressore, nella logica di ultima ratio della tutela penale che ispira gli ordinamenti contemporanei».

In relazione alla tutela del diritto all'onore (diritto fondamentale rispetto al quale non sono ravvisabili obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o sovranazionale, che limitino la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle modalità della sua tutela) ben potrà essere «affidata - oltre che ai tradizionali rimedi aquiliani - a sanzioni pecuniarie di carattere civile, come quelle apprestate dal decreto legislativo n. 7 del 2016, sulla base di scelte non censurabili da parte di questa Corte».

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