Federica Perli
08 Giugno 2015

Le SICAV (Società d'Investimento a Capitale Variabile), sono società per azioni a capitale variabile, che svolgono esclusivamente attività d'investimento del patrimonio raccolto, attraverso l'offerta al pubblico delle proprie azioni.In Italia sono regolamentate dal cosiddetto TUF (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria D.Lgs. 58/1998), in particolare all'art. 1 comma 1 lettera i) il legislatore definisce la Sicav come: “la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni”. Le Sicav con i Fondi comuni d'investimento, rientrano nel più ampio insieme degli OICR (Organismi d'Investimento Collettivo del Risparmio), ossia organismi che investono in strumenti finanziari o altre attività, somme di denaro, raccolte tra il pubblico di risparmiatori.
Inquadramento

Le SICAV (Società d'Investimento a Capitale Variabile), sono società per azioni a capitale variabile, che svolgono esclusivamente attività d'investimento del patrimonio raccolto, attraverso l'offerta al pubblico delle proprie azioni.
In Italia sono regolamentate dal cosiddetto TUF (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria

D.Lgs 58/1998

).

In particolare all'art. 1 comma 1 lettera i) il legislatore definisce la Sicav come: “la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni”.


Le Sicav, con i Fondi comuni d'investimento, rientrano nel più ampio insieme degli OICR (Organismi d'Investimento Collettivo del Risparmio), ossia organismi che investono in strumenti finanziari o altre attività, somme di denaro, raccolte tra il pubblico di risparmiatori.

In Italia la costituzione di una Sicav prevede il rilascio di un'autorizzazione da parte di Banca d'Italia che quest'ultima concede dopo aver consultato nel merito la CONSOB e verificato la sussistenza di determinati requisiti minimi.

Si parla di “Sicav eterogestita” quando la stessa Sicav delega la gestione del proprio patrimonio in via esclusiva a SGR o a società di gestione armonizzata.
La SICAV è a tutti gli effetti una società per azioni, tuttavia per il tipo di attività svolta, alcune norme del Codice Civile non sono applicabili.

Costituzione

La costituzione di una Sicav in Italia prevede un'autorizzazione da parte di Banca d'Italia che viene rilasciata, non prima di aver consultato nel merito la CONSOB e di aver verificato la sussistenza di determinati requisiti minimi.
In particolare per ottenere la suddetta autorizzazione, la costituenda Sicav deve:

  1. costituirsi sotto forma di società per azioni;
  2. avere sede legale e direzione generale in Italia;
  3. avere un ammontare minimo di capitale sociale determinato dalla Banca d'Italia (1 milione di euro);
  4. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono godere di requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e CONSOB;
  5. i titolari di partecipazioni rilevanti devono godere dei requisiti di onorabilità fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e CONSOB, e non devono ricorrere le condizioni per il divieto del diritto di voto;
  6. l'oggetto esclusivo previsto da statuto, deve essere l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.
  7. la società non può essere parte di un gruppo, la cui struttura pregiudica la vigilanza sulla società, devono essere garantite agli organi di vigilanza le informazioni richieste;
  8. presentare atto costitutivo e statuto, ma anche un programma da cui si evinca: l'attività iniziale, gli obiettivi, le strategie, le linee di sviluppo, nonché una relazione sulla struttura organizzativa e, infine, ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa.

Sempre ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione da Banca d'Italia è necessario, che il programma di attività presentato, contenga determinati elementi minimi, ossia:

  • tipologia della SICAV da istituire;
  • tipologia di clientela cui si intende indirizzare il servizio;
  • modalità di svolgimento dell'attività di gestione (es. conferimento a terzi della gestione del proprio patrimonio);
  • attività connesse e strumentali che si intende svolgere;
  • ambito territoriale in cui la SICAV intende operare (es. intenzioni di sviluppo all'estero).

Il programma di attività deve essere corredato:

  • da una relazione sulla struttura organizzativa e tecnica che tenga conto degli investimenti e interventi programmati nonché dei piani di assunzione del personale del primo triennio di attività;
  • da una relazione dettagliata sulle previsioni di sviluppo delle attività (mercati di riferimento, volume d'affari realizzabile, politiche di remunerazione dei prodotti, politiche di remunerazione dei canali distributivi);
  • da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria (bilanci previsionali dei primi 3 esercizi di attività)

Il rilascio dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia prevede l'iscrizione della Sicav dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia (art. 35-ter del TUF). L'Albo delle Sicav è articolato in due sezioni a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.

In evidenza: decadenza

Se l'attività non viene avviata entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione di Banca d'Italia o, se la Sicav sospende l'attività per oltre sei mesi, l'autorizzazione decade in modo automatico.

Ai sensi dell'art. 35-bis del TUF comma 4, al rilascio dell'autorizzazione, i soci possono procedere con la costituzione della Sicav, la cui denominazione sociale deve contenere le parole «società di investimento per azioni a capitale variabile (SICAV)» (da indicare in tutti i documenti della società) e versare il capitale sottoscritto entro 30 giorni sempre dal rilascio dell'autorizzazione. Il capitale sociale deve essere interamente versato.

In evidenza

Non sono ammessi i conferimenti in natura

Attività della SICAV

Le Sicav possono svolgere unitamente alla gestione collettiva del risparmio, mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni, anche attività connesse o strumentali a quella principale così come indicato dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
È prevista la possibilità per le Sicav di delegare la gestione del proprio patrimonio in via esclusiva a SGR o a Società di gestione armonizzata, in tal caso si parla di “Sicav eterogestita”.
Si parla invece di “Sicav multicomparto” quando distinti comparti del patrimonio vengono destinati a specifiche finalità e godono di completa autonomia.

SICAV eterogestite

Come detto sopra le Sicav eterogestite sono quelle che delegano ad una SGR (Società di gestione del risparmio) o a una Società di gestione armonizzata la gestione del loro intero patrimonio.
Le Sicav eterogestite sono anch'esse autorizzate da Banca d'Italia, sentita la Consob, quando ricorrono condizioni analoghe a quelle elencate sopra (vedi capitolo costituzione) con la differenza che lo statuto sociale deve prevedere oltre l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni come oggetto esclusivo, anche l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o a una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. Tale affidamento è legato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV.

Capitale e azioni

Ai sensi dell'art. 35-quater TUF il capitale sociale della Sicav coincide con il patrimonio netto, pertanto l'ammontare di quest'ultimo dipende dalla differenza in ciascun periodo tra acquisti e cessioni effettuate dagli investitori.
Le norme del codice civile in materia di aumento riduzione del capitale sociale, nonché di diritto di opzione, non valgono per le Sicav. Nella fattispecie non si applicano gli articoli dal 2438 al 2447-decies codice civile.

È fatto divieto di emettere obbligazioni, azioni di risparmio e di acquistare azioni proprie.

In evidenza

Il capitale sociale è costituito da azioni nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore, che devono essere interamente liberate al momento della loro emissione. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

Lo statuto prevede le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso, nonché la periodicità di emissione e di rimborso delle azioni.

Come recita l'art. 35-quater del TUF lo statuto può anche prevedere:

  • limiti all'emissione di azioni nominative;
  • particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
  • l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i citeri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
  • la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un'azione.

Poiché la Sicav è a tutti gli effetti una società per azioni ma, per il tipo di attività svolta, alcune norme dettate dal Codice Civile in materia appunto di società per azioni risulterebbero inapplicabili, l'art. 35-quater del TUF elenca una serie di norme inerenti capitale sociale e titoli azionari, che per le Sicav non sono applicabili, se ne riporta l'elenco:

  1. art. 2346, comma 6 del codice civile (Emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi di opera o servizi);
  1. art. 2348, commi 2 e 3 del codice civile (Categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite);
  1. art. 2349 del codice civile (Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro);
  1. art. 2350 commi 2 e 3 del codice civile (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione);
  1. art. 2351 del codice civile (Diritto di voto);
  1. art. 2352 comma 3 del codice civile (Estensione del pegno, usufrutto e sequestro delle azioni di nuova emissione);
  1. art. 2353 del codice civile (Azioni di godimento);
  1. art. 2354, comma 3, numeri 3 e 4, del codice civile (Contenuto del titolo azionario);
  1. art. 2355-bis del codice civile (Limiti alla circolazione delle azioni);
  1. art. 2356 del codice civile (Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate).

Assemblee

Ai sensi dell'art. 35-sexies del TUF l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione sono regolarmente costituite e può validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

In evidenza: voto per corrispondenza

Se previsto da statuto il voto può essere dato per corrispondenza. In questo caso nell'avviso di convocazione deve essere indicata per esteso la deliberazione proposta.

Modifiche statutarie
Ai sensi dell'art. 35-septies del TUF le modifiche statutarie sono approvate dalla Banca d'Italia qualora il provvedimento di diniego della domanda ad essa presentata dalla Sicav non sia adottato entro 4 mesi.

La delibera dell'assemblea che ha approvato la modifica statutaria deve essere inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni. Il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia.

Trasformazione, scioglimento e liquidazione volontaria

Trasformazione

È fatto divieto alle SICAV di trasformarsi in un organismo diverso dalla SICAV stessa o da un fondo comune di investimento.

Scioglimento e liquidazione volontaria
Ai sensi dell'art. 35-octies del TUF, che richiama in parte l'art. 2484 c.c. (cause di scioglimento delle società di capitali), è previsto lo scioglimento della SICAV, nel caso in cui il capitale si riduca al di sotto del capitale minimo fissato da Banca d'Italia e vi rimanga per sessanta giorni. Soltanto nel caso in cui si sia dato inizio ad una operazione di fusione con altra società d'investimento a capitale variabile, tale termine viene sospeso.

Tutti gli atti per i quali sia previsto un regime di pubblicità ai sensi dell'art. 2484 c.c., entro 10 giorni dall'iscrizione presso il Registro imprese, questi devono essere comunicati a Banca d'Italia nonché pubblicati sui quotidiani indicati nello statuto. A partire dalla data di assunzione della delibera di scioglimento, da trasmettere anche alla CONSOB entro 10 giorni, l'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi. L'assemblea straordinaria decide in merito alla nomina, alla revoca e alla sostituzione dei liquidatori.
Sia il piano di riparto che quello di smobilizzo devono essere preventivamente comunicati a Banca d'Italia.
Il bilancio di liquidazione, soggetto a revisione legale, viene pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto. Nella fase finale della liquidazione sarà, la banca depositaria secondo le istruzioni dei liquidatori, a rimborsare le azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

Riferimenti

Normativi

  • D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47
  • Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
  • Art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
  • Artt. da 35-bis a 35-undecies, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
  • Artt. 26-quinquies D.P.R. n. 600/73
  • Art. 73 T.U.I.R.
  • Artt. 44 e 67 T.U.I.R.

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 4 giugno 2013, n. 19/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 28 marzo 2012, n. 11/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 15 luglio 2011, n. 33/E
Sommario