Modalità di addebito al condomino delle spese fatturate dall'amministratore per chiarimenti e invio della relativa corrispondenza
21 Maggio 2019
In primo grado, il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda di pronuncia di nullità/annullabilità della delibera limitatamente all'approvazione del rendiconto e del relativo piano di riparto, in base al quale veniva posta a carico dei ricorrenti il pagamento della somma dovuta a titolo di "spese personali" da essi soli condomini. Avverso tale pronuncia, quest'ultimi interponevano appello argomentando che non rientrava nelle attribuzioni della assemblea il potere di addebitare unilateralmente a loro carico spese definite personali quali, in concreto, gli oneri per spese postali e "compensi amministratore" dovuti in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e su problematiche straordinarie condominiali. In secondo grado, il Tribunale adito (in grado di appello) riformava l'impugnata sentenza limitatamente all'anzidetto addebito di "spese personali" con compensazione delle spese. Per tali motivi, i condomini hanno proposto ricorso in cassazione eccependo la violazione dell'art. 91 c.p.c.; mentre, il condominio resistente, con ricorso incidentale, ha eccepito la violazione degli artt. 1123 c.c. e 1135 c.c. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dai giudici di merito. Difatti, la non addebitabilità di spese al singolo condomino, che usufruisca di servizi, può essere affermata, ma non col rinvio al generale principio ex art. 1123, comma 1, c.c. della ripartizione proporzionale; mentre, l'addebito alla intera comunità condominiale di spese (quali quelle postali e di attività ulteriore svolta nell'interesse di un singolo condomino) sulla base del generico riferimento al criterio della ripartizione delle spese sulla proporzione di uso è errato. In linea con questi principi, la giustificazione del permanere a carico del condominio delle spese comunque effettuate a fini individuali risiede sono nella corretta applicabilità o meno del criterio ex art. 1123, comma 2, c.c. previa valutazione in fatto della natura del servizio e conseguente considerazione della addebitabilità o meno individuale a singolo condomino. Per le suesposte ragioni, la S.C. ha accolto il ricorso del condominio; per l'effetto, ha cassato la pronuncia con rinvio. |