SHRD 2: in G.U. il decreto di attuazione

La Redazione
11 Giugno 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno il d.lgs. n. 49/2019, di attuazione della direttiva 2017/828, (la c.d. Shareholders' Rights Directive II) che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno il d.lgs. n. 49/2019, di attuazione della direttiva 2017/828, (la c.d. Shareholders' Rights Directive II) che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, approvato lo scorso 8 maggio dal Consiglio dei Ministri (si veda, sul punto, la precedente news, in questo portale).

Il decreto interviene sul Codice civile, modificando l'art. 2391-bis, e sul TUF, con diverse modifiche, tra le quali si segnala l'aggiunta del'art. 83-novies.1, che, in materia di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi, dispone che “gli intermediari e i depositari centrali comunicano al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati ai sensi del capo I-bis della direttiva 2007/36/CE, distintamente per ciascun servizio”. Tali corrispettivi devono essere non discriminatori e proporzionati ai costi effettivi sostenuti per la prestazione dei servizi. Qualsiasi differenza fra i corrispettivi applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero è consentita unicamente se debitamente giustificata.

Peraltro, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 123-ter, “la politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo”.

Il nuovo comma 1 dell'art. 83-duodecies prevede che, al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché' l'esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri hanno il diritto di richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

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