Legge anticorruzione: anche la Cassazione solleva questione di costituzionalità
24 Giugno 2019
Secondo l'informazione provvisoria comunicata dal servizio novità della Cassazione, anche la Suprema Corte (Prima Sezione Penale, Presidente Santalucia e Giudice Relatore, Magi) si sarebbe allineata al trend espresso dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina, sollevando d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b) della legge 3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce nei delitti di prima fascia, assolutamente “ostativi” all'accesso ai benefici penitenziari, di cui al comma 1 dell'art. 4-bis ord. pen., il delitto di peculato (ex art. 314 c.p.). La questione di diritto, affrontata nell'udienza del 18 giugno, è la seguente: Se risulti legittima la emissione di ordine di esecuzione della pena – contenuta nel limite di anni quattro di reclusione – relativa a condanna per delitto di peculato commesso in data antecedente a quella entrata in vigore della l. n. 3 del 2019 (31 gennaio 2019) ed in caso di decisione divenuta irrevocabile in data successiva a quella di vigenza della medesima legge. I profili di illegittimità costituzionale, oltre ad estendersi sulla finalità rieducativa della pena (in termini di prevedibilità della sanzione penale e principio di progressione trattamentale e di flessibilità della pena, v. Trib. Sorv. Venezia, ord. 2 aprile 2019), interessano l'art. 3 della Costituzione in ragione della irragionevolezza dell'inclusione di un delitto, a condotta monosoggettiva e connotato da un “basso” disvalore penale (laddove associato ai delitti della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, e al fenomeno del terrorismo). Tale ordinanza, quindi, aggiunge un ulteriore tassello di valutazione dell'impatto della novella legislativa sulla disciplina delle preclusioni penitenziarie (v., le altre, sul punto, v. Trib. sorv. Venezia, 2 aprile 2019, n. 1189; Gip Napoli, ord. 2 aprile 2019 e Corte d'Appello Lecce, ord. 4 aprile 2019; Tribunale Napoli, Sez. VII, 28 febbraio 2019; Corte d'Appello Catania, 22 marzo 2019; GIP Como, 8 marzo 2019). Da ricordare, inoltre, la pendenza (per altri profili: l'accesso al permesso-premio da parte dell'ergastolano ostativo, a fronte di una lunga carcerazione e di un percorso trattamentale positivo, in assenza della collaborazione utile con la giustizia di cui all'art. 58-ter ord. pen.) di due ulteriori questioni di legittimità costituzionali riguardanti il contenuto preclusivo del comma 1 dell'art. 4-bis ord. pen. (v. ord. n. 57913/2018 della Prima Sezione Penale e ord. n. 725/2019 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia). |