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Assegno a carico dell’eredità

18 Marzo 2021

Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è privo di diritti successori nei confronti dell'ex coniuge divorziato che muore. Ugualmente è privo di detti diritti l'unito civilmente dopo lo scioglimento dell'unione. L'unica eccezione a tale regola è la previsione di cui all'art. 9 bis della l. n. 898/1970.
Inquadramento

Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è privo di diritti successori nei confronti dell'ex coniuge divorziato che muore. Ugualmente è privo di detti diritti l'unito civilmente dopo lo scioglimento dell'unione.

L'unica eccezione a tale regola è la previsione di cui all'art. 9 bis della l. n. 898/1970.

L'art. 9 bis l. div., introdotto dall'art. 3 della l. 1 agosto 1978 n. 436, prevede che il divorziato, come lo sciolto civilmente, possa chiedere che gli venga riconosciuto il diritto di ricevere un assegno periodico a carico dell'eredità purché egli sia titolare dell'assegno di divorzio e si trovi in stato di bisogno. L'assegno a carico dell'eredità costituisce un diritto nuovo ed autonomo, che nasce dalla cessazione del diritto all'assegno di divorzio ma si fonda su presupposti che non coincidono con quelli dell'assegno divorzile. Tale diritto sorge con la pronuncia giudiziale che ne riconosce i presupposti e ne quantifica l'entità.

L'assegno a carico dell'eredità è personale: esso non è trasmissibile né per atto tra vivi, né a causa di morte; è irrinunciabile e incedibile. La caratteristica dell'irrinunciabilità non deve essere confusa con la facoltà del mancato esercizio del diritto stesso che è libero e rimesso alla discrezionalità del coniuge divorziato cui il medesimo sia stato attribuito.

Infine, il diritto all'assegno a carico dell'eredità non può essere pignorato.

La giurisprudenza (Cass. civ. 27 novembre 1996, n. 10557) ha affermato che, attribuendo al divorziato del defunto un assegno a carico dell'eredità, l'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio non si trasferisce sul coniuge superstite o sugli eredi del defunto, perciò non può essere considerato la continuazione dell'assegno di divorzio.

Natura giuridica dell'assegno a carico dell'eredità

La natura giuridica dell'assegno a carico dell'eredità è stata oggetto di dibattiti dottrinali.

Tale assegno può essere qualificato come un diritto di credito a contenuto alimentare. Il fondamento normativo di tale qualificazione si trova nell'art. 9 bis l. div., nel quale si stabilisce che il tribunale può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità. Di conseguenza, si desume che il giudice ha un potere discrezionale di decidere se attribuirlo o meno (L. Barbiera, Separazione e divorzio, in Riv. dir. civ., 1993, 94 ss; M. Dogliotti, Separazione e divorzio. Il dato normativo. I problemi interpretativi, Torino, 1995, 268 ss.).

Nell'ipotesi in cui il fondamento dell'assegno si rinvenga nella solidarietà post coniugale, il diritto potrebbe essere qualificato come di natura assistenziale; in tale valutazione devono essere valorizzati due presupporti quali la percezione dell'assegno, lo stato di bisogno, oltre allo status di divorziato e la morte dell'ex coniuge obbligato (G. Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, 2° ed., Torino, 2002, 241; Cass. n. 1253/2013).

Si può sostenere che il coniuge divorziato superstite non sia titolare di un diritto soggettivo al conseguimento dell'assegno, ma solo titolare di una situazione di aspettativa, rappresentando la decisione del giudice titolo costitutivo del diritto stesso (L. Barbiera, Il divorzio dopo la seconda riforma, Bologna, 1988, 110; M. Dogliotti, cit.).

All'assegno a carico dell'eredità è tuttavia da attribuirsi preferibilmente la qualifica di diritto di natura successoria: in effetti, l'assegno ha fonte nella legge ed è posto a carico dell'eredità; la sua entità deve essere commisurata al numero e alla qualità degli eredi. Il tribunale ha solo il potere di accertare la sussistenza dei presupposti, con una pronuncia avente natura dichiarativa e non costitutiva del diritto all'assegno (C. M. Bianca, Commento agli artt. 5,9,9-bis l. 898/1970, in Commentario Cian-Oppo-Trabucchi, VI, 1,Padova, 1993, 482 ss.).

In particolare esso sarebbe da qualificarsi come legato obbligatorio ex lege, riconducibile ad uno dei casi di “vocazione anomala” poiché a favore di un soggetto non più legato da alcun vincolo familiare con il de cuius, non rientrante nella categoria dei successibili di cui all'art. 565 c.c. (G. Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Tratt. di dir. priv., diretto da P. Rescigno, 5, I, Torino, 1997, 426).

Si potrebbe, in realtà, negare che si tratti di una vocazione anomala in senso proprio ritenendo che non vi sia una deroga al principio dell'unità della successione, stante la nascita di un diritto di credito all'apertura della successione (L. Mengoni, Successioni a causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, in Tratt. dir. civ. e comm., Milano, 1999, 242 ss.).

Tale assegno è stato anche qualificato come una riserva a favore del divorziato, poiché quest'ultimo potrà far valere il proprio diritto all'assegno a carico dell'eredità anche se l'ex coniuge defunto aveva escluso per testamento tale possibilità (G. Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno P., 1982, vol. 5, Successioni, tomo I, Torino, 1997, 476 ss.; C. M. Bianca, Commento agli artt. 5,9,9-bis l. 898/1970, in Commentario Cian-Oppo-Trabucchi, VI, 1,Padova, 1993, 486).

Presupposti

I presupposti richiesti dall'art. 9 bis l. div. per l'attribuzione dell'assegno a carico dell'eredità sono tre: il divorziato deve ricevere periodicamente un assegno di divorzio, deve trovarsi in stato di bisogno e non deve essere passato a nuove nozze.

Inoltre, devono sussistere due presupposti impliciti: il primo è che deve sussistere lo status di coniuge divorziato; il secondo è che l'ex coniuge della cui eredità si tratta sia deceduto, o sia stato dichiarato presunto morto ai sensi dell'art. 58 ss. c.c.

Quanto alla titolarità dell'assegno di divorzio si discute se sia necessaria la titolarità effettiva dell'assegno o se sia sufficiente la titolarità astratta.

Indiscutibilmente il presupposto ricorre ogni qualvolta la titolarità dell'assegno sia effettiva.

In caso di sentenza di divorzio non definitiva, ossia quando vi è stata pronuncia di scioglimento del matrimonio ma il procedimento deve continuare per la definizione degli aspetti economici, l'eventuale sentenza di accertamento del diritto all'assegno, anche se successiva alla morte dell'ex coniuge, consente al divorziato di poter far valere il proprio diritto a ricevere l'assegno a carico dell'eredità.

L'art. 9 bis l. div. stabilisce che l'assegno a carico dell'eredità «non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 l. div. sono stati soddisfatti in unica soluzione». Con la liquidazione dell'assegno in unica soluzione cessa, infatti, «ogni ulteriore necessità di tutelare il coniuge debole, che ha ritenuto soddisfatta la sua posizione con l'attribuzione di una somma adeguata anche alle sue esigenze future». Pertanto, il coniuge divorziato per poter ottenere l'assegno in esame deve essere titolare di un assegno divorzile periodico.

La natura di quest'ultimo è stata qualificata inizialmente come assistenziale, in quanto esso è parametrato alla sola mancanza di mezzi adeguati raffrontati in un primo momento al tenore di vita (Cass., sez. un., 29 novembre 1990, nn. 11489, 11490, 11491, 11492) ed in seguito alla autosufficienza economica (Cass., sez. I civ., 10 maggio 2017, n. 11504), ma successivamente qualificata come composita, stante la sua funzione anche compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria (Cass. SSUU. civ. 11 luglio 2018 n. 18287).

Il secondo presupposto richiesto dall'art. 9 bis l. div. affinché il divorziato possa ricevere l'assegno a carico dell'eredità è il suo stato di bisogno.

Il concetto dello stato di bisogno non ha una definizione normativa. Perciò è ben possibile interpretare detto concetto in maniera restrittiva, considerando che lo stato di bisogno debba coincidere con quello della richiesta per ottenere gli alimenti di cui all'art. 438 c.c.: l'assegno a carico dell'eredità, perciò, dovrebbe essere attribuito solo quando il divorziato non è in grado di provvedere da sé alle proprie esigenze minime di vita, «esigenze che devono essere valutate avendo riguardo alla sua posizione sociale» (C. M. Bianca, op. cit., 483; V. Scalisi, Commento alla l. 1° agosto 1978, n. 436, in Nuove leggi civ. comm., 1979, 626. Nello stesso senso si è pronunciata la Cass. civ., 17 luglio 1992, n. 8687, in Foro it., 1993, I, 790, secondo cui lo stato di bisogno consiste nell'insufficienza delle risorse economiche in rapporto ai bisogni della persona, cioè alle sue essenziali e primarie esigenze esistenziali, che non possono rimanere insoddisfatte se non a costo di un deterioramento fisico o psichico)

Lo stato di bisogno però potrebbe essere, secondo un'interpretazione estensiva, la carenza di mezzi adeguati. Si richiama quindi «l'impossibilità di mantenere un tenore di vita analogo a quello che si aveva prima del divorzio» (V. De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, 2° ed, Milano, 2002, 397).

La giurisprudenza ha scelto una interpretazione intermedia, affermando che lo stato di bisogno consiste nell'insufficienza delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita (Cass. civ. n. 1253/2013; Cass. civ. 17 luglio 1992, n. 8687), perciò detto stato non dovrebbe essere valutato in modo troppo rigoroso: non è sempre necessario che il divorziato si trovi nell'impossibilità di soddisfare le sue esigenze primarie di vita, dovendo il giudice decidere, di volta in volta, nel caso concreto, se esso sussiste o meno (F. Menotti, Le conseguenze patrimoniali del divorzio-I. L'assegno, la pensione e gli altri diritti, Piacenza, 2003, 306; M. Dogliotti, op. cit., 266; L. Barbiera, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in Comm. c.c. Sciaoloja-Branca, Bologna-Roma, 1979, 420)

A supporto di una interpretazione intermedia, si evidenzia come il legislatore abbia attribuito al giudice una certa discrezionalità nel valutare la situazione del divorziato, con ciò dimostrando di permettere che venga superato il limite minimo di quanto sarebbe necessario alla sopravvivenza. Lo conferma il fatto che nell'art. 9 bis l. div. non vi è il limite indicato dall'art. 438 c.c., ossia che gli alimenti non devono superare quanto necessario per la vita di colui che ne ha diritto.

Il limite massimo, invece, sarà l'entità dell'assegno di divorzio.

Criteri di quantificazione

L'art. 9 bis l. div. indica come parametri per la determinazione della misura dell'assegno a carico dell'eredità, oltre all'entità del bisogno, l'importo dell'assegno di divorzio, l'eventuale pensione di reversibilità, le sostanze ereditarie, il numero e la qualità degli eredi e le loro condizioni economiche.

Il primo criterio indicato dall'art. 9 bis l. div. è quello dell'importo dell'assegno divorzile periodico di cui era titolare il coniuge divorziato superstite al momento del decesso dell'ex coniuge obbligato: gli eredi, perciò, non possono essere gravati economicamente in misura maggiore rispetto a quanto lo fosse il de cuius.

Il secondo criterio è l'entità dello stato di bisogno in cui versi il coniuge divorziato superstite. Tale parametro, però, non deve essere considerato una duplicazione del presupposto dello stato di bisogno che deve essere accertato preventivamente, ma una specificazione quantitativa del medesimo. Una volta accertata tale sussistenza, il Tribunale dovrà effettuare una valutazione quantitativa dello stato di bisogno considerandone l'entità effettiva e concreta.

La misura dell'assegno in esame, poi, deve essere determinata tenendo conto anche delle sostanze ereditarie, il calcolo del cui ammontare, tuttavia, è molto discusso.

La legge stabilisce che per calcolare l'importo dell'eredità si debba tenere conto non solo del relictum, ossia dei beni mobili, immobili e crediti caduti in successione, ma anche del donatum, ossia di quei beni che il defunto aveva donato quando era in vita.

Nel calcolo, però, ai fini dell'assegno a carico dell'eredità è più corretto escludere dal computo le donazioni, non essendovi nel testo di legge un richiamo specifico e facendo riferimento alle sole sostanze ereditarie, e non al patrimonio nel suo complesso.

L'assegno, poi, graverà solo sulla quota disponibile, cioè quella parte di eredità di cui il defunto poteva disporre liberamente per testamento, poiché bisogna escludere che l'assegno possa intaccare la quota di riserva, ossia quella parte di eredità che la legge necessariamente riserva ai legittimari.

Un ulteriore elemento da considerare è il numero, la qualità e le condizioni economiche degli eredi: il diritto del divorziato sarà tanto minore, quanto più numerosi sono gli eredi e quanto più stretti i loro vincoli di parentela con il defunto.

Qualora tra gli eredi obbligati al pagamento dell'assegno a carico dell'eredità sussista una disparità economica e patrimoniale, ogni erede contribuirà a tale obbligo in proporzione, oltre alla quota ereditaria di sua spettanza, anche in base alla propria capacità economica come previsto dall'art. 441 c.c..

Infine, la pensione di reversibilità assume particolare rilievo: il godimento di detta pensione, infatti, influisce sulle condizioni economiche del divorziato e può anche escludere il suo stato di bisogno, facendo così venir meno uno dei presupposti richiesti per l'attribuzione dell'assegno a carico dell'eredità.

Soggetti obbligati

Tra i soggetti obbligati a corrispondere l'assegno a carico dell'eredità a favore del divorziato vanno ricompresi gli eredi, sia legittimi che testamentari, dell'ex coniuge defunto, ma anche i legatari e i donatari, seppur limitatamente a quanto ricevuto.

Gli eredi non legittimari sono obbligati nei limiti dell'asse ereditario senza rischi per il loro patrimonio personale, ancorché non abbiamo accettato con beneficio d'inventario.

I legittimari, invece, sono obbligati, ma solo nei limiti della porzione disponibile, poiché la legittima non può essere gravata da pesi e condizioni (art. 549 c.c.).

I legatari, infine, sono tenuti a contribuire al pagamento dell'assegno nei limiti del valore dei beni oggetto di quanto legato, ma il loro obbligo sorgerà solo nei rapporti interni con gli eredi. Soltanto questi ultimi, infatti, sono obbligati direttamente nei confronti del soggetto beneficiario dell'attribuzione, mentre i legatari lo sono solo nei rapporti interni con gli eredi.

In relazione all'assegno a carico dell'eredità non vi sono obbligati di grado diverso, come in materia alimentare e, quindi, la norma non trova applicazione.

Non si può applicare neanche il primo comma dell'art. 443 c.c., nella parte in cui prevede che l'obbligo possa essere adempiuto accogliendo e mantenendo il divorziato nella propria casa.

Anche se la legge non lo prevede espressamente si ritiene che il divorziato possa chiedere al giudice di adeguare l'assegno alle proprie mutate condizioni di bisogno, con un procedimento di revisione, sempre nei limiti delle sostanze ereditarie.

Modalità di corresponsione

L'assegno a carico dell'eredità può essere versato periodicamente o, se vi è l'accordo delle parti, può essere corrisposto anche in unica soluzione.

Se l'autonomia delle parti può scegliere la modalità di corresponsione una tantum, non può, però, determinare l'ammontare dell'attribuzione, considerando il fatto che l'adempimento in unica soluzione esclude che il beneficiario possa far valere in un secondo momento un nuovo, sopravvenuto, stato di bisogno. La somma da corrisponder in unica soluzione, quindi, deve essere determinata con criteri di capitalizzazione dell'assegno periodico.

La convenzione di adempimento in un'unica soluzione richiamerebbe la figura della datio in solutum, realizzabile secondo parte della giurisprudenza anche a mezzo di testamento (Cass. civ., 12 luglio 2001, n. 9467).

Cause di estinzione

Il comma 3 dell'art. 9 bis l. div. elenca varie cause di estinzione dell'assegno a carico dell'eredità.

Le nuove nozze, come la conclusione dell'unione civile, da parte del divorziato comportano l'estinzione definitiva ed irrevocabile del diritto all'assegno a carico dell'eredità. Infatti, il diritto non risorge neanche se il nuovo matrimonio si scioglie per morte, per annullamento e per divorzio.

Alle nuove nozze non si equiparava inizialmente la convivenza more uxorio del divorziato (Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21080), affermandosi che la convivenza di quest'ultimo con un'altra persona non determinasse la perdita automatica del suo diritto all'assegno. Successivamente però la giurisprudenza ha mutato orientamento sostenendo che la convivenza può comportare la cessazione del stato di bisogno (Cass. civ., 3 aprile 2015, n. 6855) e addirittura la perdita automatica del diritto all'assegno senza la necessaria prova della modificazione in meglio della condizione economica del coniuge titolare dell'assegno (Cass. civ. 28 febbraio 2019, n. 5974).

Il venir meno dello stato di bisogno è un'altra causa di estinzione dell'assegno a carico dell'eredità. Il comma 3 dell'art. 9 bis l. div., a differenza di quanto avviene in caso di nuove nozze, prevede che, qualora lo stato di bisogno dovesse risorgere, l'assegno possa essere nuovamente attribuito.

Qualora il diritto all'assegno a carico dell'eredità sia cessato, la sua reviviscenza a seguito del risorgere dello stato di bisogno in capo al coniuge divorziato non sarà automatica ma dovrà essere oggetto di espressa domanda, di debito accertamento e di una nuova pronuncia dell'autorità giudiziaria.

La morte del beneficiario è causa di estinzione dell'assegno poiché questo non è trasmissibile agli eredi del medesimo; essi avranno solo diritto a pretendere i ratei scaduti e non riscossi al momento del decesso del de cuius.

Alla morte del divorziato beneficiario deve essere equiparata la dichiarazione di morte presunta (art. 58 e ss. c.c.); tuttavia, nel caso di un suo ritorno, il diritto all'assegno rivive ed egli potrà nuovamente richiedere quanto gli spetta.

Diverso è il caso di dichiarazione di assenza (art. 48 ss. c.c.): il diritto all'assegno non si estingue, ma «i soggetti obbligati alla sua corresponsione possono chiedere di essere esonerati dal pagamento fino al ritorno dell'assente».

In caso di morte del soggetto obbligato maggiori sono i dubbi in merito ad un'eventuale estinzione, in considerazione del fatto che l'assegno dipende dalle loro qualità personali e patrimoniali e quindi ha una connotazione personale. Si deve, però, ritenere che l'obbligo si trasferisca ai suoi eredi, poiché l'art. 9 bis l. div. stabilisce che l'assegno è posto a carico dell'eredità; cioè, coloro che succedono al soggetto obbligato ereditano anche l'obbligo di pagamento della quota di assegno.

Tuttavia, il trasferimento non può avvenire in modo automatico perché l'art. 9 bis l. div. prevede che il tribunale per stabilire l'an e il quantum della prestazione debba considerare una serie di elementi che, dopo il decesso dell'erede, possono mutare; perciò, è opportuno un nuovo provvedimento da parte del tribunale.

Profili processuali

Il soggetto legittimato a chiedere l'assegno a carico dell'eredità è il divorziato che, prima della morte dell'ex coniuge, godeva dell'assegno di divorzio e che non sia passato a nuove nozze o a unione civile.

Nel caso in cui il defunto si fosse risposato più volte, il diritto spetta a tutti i divorziati che percepivano l'assegno post matrimoniale.

Per il diritto all'assegno a carico dell'eredità, come per l'assegno di divorzio, vi è il principio dell'istanza di parte, ossia non può essere attribuito senza la domanda di colui che è legittimato a farlo valere.

Non è necessario il litisconsorzio necessario fra tutti i soggetti astrattamente obbligati, «sebbene il giudice possa ordinare di chiamare in causa quelli non convenuti in giudizio e stabilire l'assegno in tutto o in parte a carico di costoro», perché esso nelle proprie indagini e valutazioni non può prescindere da una comparazione tra la situazione personale ed economica di tutte le parti interessate.

Il diritto all'assegno a carico dell'eredità non è prescrittibile, mentre sono soggette alla prescrizione quinquennale le singole prestazioni.

Competente a decidere sulla domanda è il Tribunale del luogo di apertura della successione, ma è operativo anche il foro facoltativo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita come previsto dall'art. 12 quater l. div.; infatti, la natura contenziosa del procedimento porta a ritenere che questo debba svolgersi dinanzi all'autorità giudiziaria nella forma del procedimento ordinario e che il provvedimento conclusivo debba avere forma della sentenza.

Nel caso in cui il tribunale abbia provveduto con decreto, a questo deve essere dato valore sostanziale di sentenza. La giurisprudenza ha stabilito che, qualora sia stato adottato erroneamente il procedimento in camera di consiglio, non si verifica la nullità del giudizio se, da un punto di vista sostanziale, sono state osservate le regole del contradditorio.

Per ogni eventuale revisione il procedimento da utilizzare è quello in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. Anche in questo caso la competenza spetta al Tribunale territorialmente competente in base all'art. 12 c.p.c..

Il procedimento di revisione, nel quale si possono disporre indagini e assumere mezzi di prova d'ufficio, si conclude con decreto motivato reclamabile in Corte d'Appello entro dieci giorni dalla sua notifica. In mancanza di notifica il provvedimento deve essere impugnato entro un anno, a pena di decadenza.

A sua volta il decreto della Corte d'Appello è soggetto a ricorso per Cassazione.

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