Nessuna sanzione in caso di mancata destinazione dell'immobile se giustificata da esigenze non riconducibili al locatore

Redazione scientifica
24 Luglio 2019

Affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, l. n. 431/1998, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato.

La Corte d'Appello aveva accertato che l'immobile di Sempronia concesso in locazione a Mevio ad uso abitativo, non era stato adibito all'uso (abitazione del nipote) dichiarato dalla locatrice per motivare il diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza. Pertanto, i giudici del gravame, in parziale riforma della sentenza di primo grado, avevano condannato gli eredi di Sempronia, al pagamento in favore di Mevio della somma di circa 20 mila euro a titolo di risarcimento del danno ex art. 3, comma 5, l. n. 431/1998. Avverso tale decisione, gli eredi hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo chela Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non soddisfatto l'onere di provare la non riconducibilità a dolo o colpa della locatrice della difforme destinazione impressa all'immobile locato: la sopravvenuta necessità del trasferimento del nipote per ragioni di lavoro.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dalla Corte di merito. Invero, nel caso in esame, la Corte d'appello si era ispirata ad una regola di giudizio opposta: da un lato, aveva attribuito rilievo al fatto che, ancora nel giugno 2006 (quando dunque non era trascorso il termine di dodici mesi e quando, secondo la tesi difensiva, sopravvenne l'esigenza del trasferimento del nipote per ragioni di lavoro), l'immobile non era stato destinato all'utilizzo indicato nella disdetta; dall'altro, la Corte aveva omesso di valutare l'idoneità della predetta sopravvenuta circostanza ad escludere l'imputabilità a dolo o colpa del locatore della mancata attuazione dell'utilizzo indicato. Difatti, le sanzioni previste dalla l. n. 431/1998 non sono applicabili al locatore qualora la tardiva o la mancata destinazione dell'immobile all'uso dichiarato ai fini del rilascio siano in concreto giustificate da esigenze, ragioni o situazioni meritevoli di tutela non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore stesso. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

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