Ristrutturazioni: le detrazioni nel caso di unico proprietario
08 Agosto 2019
Quesito. L'interpellante, in procinto di effettuare l'integrale ristrutturazione dell'intero plesso per la realizzazione di due unità abitative e di un box pertinenziale, dichiarava di volere procedere ad un intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica dell'edificio. Detto ciò, l'istante riteneva di trovarsi nella situazione in cui l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 167/E del 2007, aveva considerato estensibili le detrazioni spettanti ai condomini anche all'unico proprietario di un intero edificio, purché in esso fosser rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate. Dunque, l'istante chiedeva chiarimenti sulla possibilità di fruire della detrazione prevista per tale categoria di intervento, sul limite di spesa applicabile, e sulla possibilità di effettuare la cessione del credito, Risposta. L'Agenzia dell'Entrate (Risp. Interpello AE 22 luglio 2019 n. 293) ha precisato che sono fruibili i benefici sisma ed ecobonus quando un edificio, nella sua interezza, sia posseduto da un unico proprietario e siano ad esso riconducibili due o più unità immobiliari distintamente accatastate. Pertanto, qualora anche il detto elemento oggettivo fosse presente, l'Agenzia conferma per l'interpellante e il coniuge la possibilità di accedere alle relative detrazioni d'imposta previste per le parti comuni, se presenti nell'edificio, in base alle spese da ciascuno effettivamente sostenute. Con riferimento all'applicazione del limite di spesa assoggettabile a detrazione, si osserva che esso va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari componenti l'edificio prima dell'intervento di ristrutturazione, ciò anche nel caso in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo. |