Ritrattazione

Andrea Grandinetti
26 Agosto 2019

La ritrattazione è fenomeno, da un lato, inquadrabile, in ottica di sistema, nello studio delle ipotesi di “ravvedimento” previste dall'ordinamento giuridico (PADOVANI, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di ravvedimento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, II, 529 ss.); dall'altro, espressione della “premialità” nel diritto penale, quale “comminatoria di una sanzione positiva”, che si concreti in “una conseguenza favorevole nella quale si sostanzia l'incoraggiamento a tenere il comportamento desiderabile determinato dalla norma” (BRICOLA, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in Quest. crim., 1981, 445 ss.; ora in Id., Scritti di diritto penale. Dottrine generali teoria del reato e sistema sanzionatorio, a cura di Canestrari-Melchionda, Vol. I, Tomo II, Milano, 1997, 1410).Si tratta di istituto disciplinato dall'art. 376 c.p., sul cui contenuto originario sono intervenuti plurimi interventi manipolatori, a opera della Corte costituzionale...

Inquadramento

La ritrattazione è fenomeno, da un lato, inquadrabile, in ottica di sistema, nello studio delle ipotesi di “ravvedimento” previste dall'ordinamento giuridico (PADOVANI, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di ravvedimento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, II, 529 ss.); dall'altro, espressione della “premialità” nel diritto penale, quale “comminatoria di una sanzione positiva”, che si concreti in “una conseguenza favorevole nella quale si sostanzia l'incoraggiamento a tenere il comportamento desiderabile determinato dalla norma” (BRICOLA, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in Quest. crim., 1981, 445 ss.; ora in Id., Scritti di diritto penale. Dottrine generali teoria del reato e sistema sanzionatorio, a cura di Canestrari-Melchionda, Vol. I, Tomo II, Milano, 1997, 1410).

Si tratta di istituto disciplinato dall'art. 376 c.p., sul cui contenuto originario sono intervenuti plurimi interventi manipolatori, a opera della Corte costituzionale (v. sentenza 30 marzo 1999, n. 101) e del legislatore (d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992; l. 397/2000; l. 94/2009; e da ultimo, l. 133/2016), che ne hanno, progressivamente, esteso l'ambito di operatività oggettivo e soggettivo.

In particolare, il I comma, attualmente vigente, assicura la non punibilità in favore del colpevole di false informazioni al pubblico ministero, al difensore, alla polizia giudiziaria che svolga attività delegata ex art. 370 c.p.p., nonché di falsa testimonianza, perizia o interpretazione, di frode in processo penale (nella sola ipotesi di cui all'art. 375, I comma, lett. b) c.p.) e di favoreggiamento personale, qualora, nel procedimento penale in cui abbia prestato ufficio o reso dichiarazioni, egli ritratti il falso e manifesti il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Il comma II° del medesimo disposto, invece, prevede che, qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il reo benefici di un'esenzione da pena ove ritratti il falso e manifesti il vero prima che sulla domanda giudiziale si sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Già da una prima lettura emerge una precisa scelta da parte del legislatore: la rinuncia a perseguire il reato precedentemente commesso all'inverarsi di determinati presupposti, ancorati ad un contegno post-fatto(Amarelli, La ritrattazione e la ricerca della verità, Torino, 2006, 11).

Fondamento politico-criminale

In dottrina, concorde è la valorizzazione dell'opzione legislativa, «basata sull'uso di uno strumento premiale attraverso la promessa al reo, a fronte dell'eliminazione delle conseguenze del reato, non già di una semplice attenuazione di pena, ma della stessa non punibilità per il reato commesso» (PIFFER, I delitti contro l'amministrazione della giustizia, Tomo I, I delitti contro l'attività giudiziaria, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da Marinucci e Dolcini, Padova, 2005, 554).

Maggiormente dibattuta, invece, è l'individuazione del fondamento politico-criminale, ossia della giustificazione a sostegno della rinuncia alla pena di cui all'art. 376 c.p.

Ad avviso di una prima impostazione, a legittimare l'impunità sarebbe il profilo etico della resipiscenza tardiva del reo, espressione di una più generale strategia del “ponte d'oro”, secondo cui la promessa della assoluta esenzione da pena per l'autore del reato varrebbe come controspinta psicologica alla spinta criminosa (SALTELLI-ROMANO DI FALCO, Nuovo codice penale commentato, vol. III, Torino, 1940, 402).

Una differente ricostruzione, invece, pur non elidendo completamente il ruolo dei profili etico-soggettivi, ricerca la giustificazione politico-criminale sul piano oggettivo.

In particolare, cogliendo le implicazioni sistematiche dell'istituto della ritrattazione, che non può essere analizzato, in maniera compiuta, disgiunto dai delitti-presupposto, si individua, quale principale ragione dell'opzione legislativa, la necessità di proteggere, in ogni modo possibile, l'interesse costituzionalmente rilevante tutelato dalle fattispecie incriminatrici richiamate dall'art. 376 c.p. (ROMANO B., Delitti contro l'amministrazione della giustizia, Milano, 2016, 151).

In evidenza

Concordemente, ad avviso della giurisprudenza «la ratio della previsione di cui all'art. 376, che disciplina l'istituto della ritrattazione, risulta essere quella di incentivare le condotte di natura riparatoria e ripristinatoria da parte dell'agente, al fine di eliminare le conseguenze lesive o pericolose in danno del bene giuridico protetto dai delitti contro l'amministrazione della giustizia contemplati nella disposizione» (Cass. pen., Sez. VI, 6 luglio 2016, n. 27933).

Emerge, così, una protezione “dinamica”, a tutt'oltranza, tramite tecniche (non già incompatibili, bensì) complementari, funzionali al perseguimento della medesima finalità: da un lato, la predisposizione di fattispecie incriminatrici dal contenuto sanzionatorio; dall'altro, la costruzione di disposizioni premiali, quali “ipotesi a posteriori, in extremis, di tutela del bene giuridico amministrazione della giustizia” (AMARELLI, La ritrattazione e la ricerca della verità, Torino, 2006, 95-96), espressioni del criterio di sussidiarietà e ulteriore modalità di attuazione della regola dell'extrema ratio (BOTTALICO, La ritrattazione. Struttura e funzione tra diritto penale e processo, Milano, 2011, 196).

(Segue). L'interesse tutelato, a posteriori, dall' art. 376 c.p.

L'individuazione del bene giuridico protetto dai delitti contro l'amministrazione della giustizia, entro cui si colloca l'ipotesi speciale di esenzione da pena di cui all'art. 376 c.p., risente, tra le altre cose, dell'irrompere della Carta costituzionale e delle fonti sovra-nazionali, che ha dato la stura ad un'incessante operazione di rilettura del sistema delle incriminazioni.

Ciò spiega i tentativi, ad opera di parte della dottrina, di attualizzare la condivisibile e ricorrente affermazione secondo cui la ritrattazione “tutela l'interesse all'accertamento del vero” (FIANDACA-MUSCO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, 2012; in giurisprudenza, ad es. Cass. pen., Sez. VI, 4 maggio 2016, n. 27933).

Tale oggettività giuridica costituisce declinazione del più generale bene-funzione “amministrazione della giustizia”, originariamente inteso in accordo con la prospettiva stato-centrica propria dell'ideologia fascista in chiave “istituzionale”, come afferente a singoli poteri o organi dell'apparato rappresentativo della collettività organizzata.

L'entrata in vigore della Costituzione, tuttavia, ha dato luogo ad un radicale mutamento di prospettiva: collocato l'essere umano al centro del sistema, la tutela di beni ultra-individuali – si dice – potrebbe essere ritenuta razionale soltanto a patto che assurga a strumento di protezione mediata di un bene finale, afferrabile e suscettibile di essere concretamente offeso. Pertanto, «tutelare la giurisdizione con il diritto penale non implica [...] la tutela di una delle manifestazioni tipiche dello Stato in quanto mero potere costituito, ma [...] significa tutelare il singolo nella principale delle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, rappresentata appunto dallo Stato democratico» (MOCCIA-SCHIAFFO, voce False informazioni al pubblico ministero, in Enc. Giur., 1996, 10).

In tale quadro si innesta, dischiudendo prospettive complementari a quelle sopra delineate, la l. cost., n. 2 del 1999, che ha linguisticamente esplicitato il principio del giusto processo (Ubertis, voce Giusto processo (dir. Proc. Pen.), in Enc. Dir., Annali, II, tomo I, 2008, 423); espressione tramite cui “si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio” (così già Corte cost., 24 marzo 1996, n. 131).

Al netto dei dibattiti circa il modo di intenderne il significato, da più parti si sottolinea il rapporto di stretta interdipendenza tra “giustizia” e “verità”: la ricerca del vero, fine primario e ineludibile del procedere penale (Corte cost., 3 giugno 1992, n. 255), costituisce fondamentale condizione di giustizia (della decisione e) del processo, che si nutre della forza epistemica del metodo del contraddittorio (FERRUA, Il giusto processo, Bologna, 2012, 129).

Coglie tali connessioni parte della dottrina che, rileggendo l'intero sotto-sistema delle incriminazioni contro l'amministrazione della giustizia, ne individua il fondamento costituzionale nel principio del giusto processo.

In evidenza

La «ritrattazione assicura, al più alto livello, la formazione della prova nel contraddittorio e la garanzia della sua veridicità, fugando ex post rispetto al mendacio l'ombra dell'ingiustizia della decisione» (BOTTALICO, La ritrattazione. Struttura e funzione tra diritto penale e processo, Milano, 2011, 57).

Inquadramento dogmatico. Le tesi “processualistiche”

L'art. 376 c.p., in ragione della sua laconicità, non è in grado di orientare l'interprete nell'inquadramento dogmatico dell'istituto: attività complessa che, da un lato, risente delle premesse in punto di rationes politico-criminali dell'opzione legislativa; dall'altro, influisce sull'annosa questione della natura giuridica di tale esenzione da pena, nonché su quella - conseguente - della disciplina applicabile.

Una prima tendenza interpretativa valorizza il carattere processuale della ritrattazione: in particolare, ad avviso di taluni, questa opererebbe come “condizione di improcedibilità dell'azione penale”, di modo che, prima della scadenza dei termini di cui all'art. 376 c.p., non sarebbe possibile sottoporre a giudizio l'autore del reato-presupposto (DE MARSICO, Se sia punibile la determinazione a falsa testimonianza non punibile per ritrattazione, in Riv. It. Dir. Pen., 1932, 14); altri, invece, ne propongono una qualificazione in termini di condizione di improseguibilità dell'azione penale (La Cute, voce Falsa testimonianza, in Enc. Giur., vol. XIII, 1989, 11).

Si tratta di impostazioni, risalenti, superate dall'evoluzione normativa sostanziale e processuale, come precisato dalla Corte costituzionale, che ha espressamente escluso che possa rinvenirsi nell'ordinamento vigente “un interesse giuridicamente tutelato a ritrattare preclusivo dell'immediata procedibilità e perseguibilità del falso” (Corte cost., 16 ottobre 2000, n. 424).

(Segue). E le tesi sostanzialistiche

Pare rinvenirsi una certa concordia circa l'inquadramento in chiave sostanzialistica dell'istituto della ritrattazione; differenti, tuttavia, sono le declinazioni di questa prospettiva.

Secondo una prima opinione, risalente e minoritaria, la ritrattazione fungerebbe da limite, in negativo, di tipicità delle fattispecie richiamate dall'art. 376 c.p.: la connessione tra queste ultime e la disposizione premiale sarebbe talmente intensa - si dice - da incidere sul meccanismo di perfezionamento dei delitti-presupposto, che avrebbe struttura bifasica, caratterizzata da una componente commissiva ed una omissiva (ossia la mancata ritrattazione) (LEONE, L'imputabilità nella teoria del reato, in Riv. it. dir. pen., 1937, II, 379-380).

Si tratta di un'impostazione controvertibile già soltanto in base ad argomenti letterali; eppure - si opina - permetterebbe di cogliere la sostanziale unitarietà della vicenda, che non potrebbe non incidere sulla valutazione di illiceità della stessa: in particolare, ad avviso di taluni, l'art. 376 c.p. dovrebbe essere attratto nell'ambito concettuale delle cause di giustificazione (MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1950, 458).

A tale inquadramento, unanimemente avversato ribadendo la persistente, sicura, illiceità del mendacio ad onta del comportamento “premiato”, si contrappone la tesi di coloro che individuano nella ritrattazione una causa di risoluzione dei delitti-presupposto (CONTIERI, L'efficacia della ritrattazione nei confronti della istigazione a falsa testimonianza perizia o interpretazione, in Ann. dir. proc. pen., 1933, 1089), ovvero nella mancata ritrattazione una condizione obiettiva di punibilità (LANZA, Falsa testimonianza, in Giust. pen., 1951, II, 894).

Di differente avviso altra parte della dottrina e della giurisprudenza (Cass. pen., Sez. VI, 17 luglio 1986, n. 13029): muovendo dall'adesione a quelle ricostruzioni della ratio dell'istituto in chiave di emenda del reo, si intende la ritrattazione come condizione incidente sull'intensità del dolo o sulla capacità a delinquere del reo, species del ravvedimento operoso previsto dall'art. 62, n. 6 c.p., da cui si differenzierebbe per la particolare intensità dell'effetto premiale, consistente (non già nella mera attenuazione, bensì) nell'esenzione da pena (COLACCI, Controversie sulla ritrattazione della falsa testimonianza, in Scuola pos., 1964, 289-290).

In tale frastagliato quadro si inseriscono due ulteriori opzioni interpretative che, sulla scorta di premesse di teoria generale sensibilmente divergenti, condividono la collocazione della previsione premiale di cui all'art. 376 c.p. nell'ambito delle “vicende della punibilità”.

In particolare, alcuni autori optano per una qualificazione della ritrattazione in termini di causa estintiva del reato o della pena, a seconda che si collochi temporalmente prima o dopo la condanna per il reato-presupposto (PETTENATI, Ritrattazione della falsa testimonianza e cause estintive della punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, 557).

Si tratta di una teoria che poggia su precise, non incontrastate, asserzioni: anzitutto, l'indissolubilità del binomio reato-pena, tra cui intercorrerebbe un rapporto biunivoco di «interdipendenza, nel senso che, come non può esistere pena senza reato, così non può esistere reato senza pena» (ALIMENA, Le condizioni di punibilità, Milano, 1938, 3), per la contraddizion che nol consente; la conseguente possibilità di delineare un ampio genus di “non punibilità in senso lato” entro cui collocare, congiuntamente, le cause estintive del reato o della pena, nonché le cause di non punibilità in senso stretto. Di qui, l'affermazione conclusiva: la ritrattazione, non incidendo su alcuno degli elementi costitutivi del reato o dei suoi presupposti, già perfezionatisi ovvero venuti ad esistenza, dovrebbe essere ricondotta tra le cause estintive del reato, anche dette cause di estinzione della responsabilità penale (CHIAROTTI, Le cause speciali di non punibilità, Roma, 1946, 165 ss.), con quanto ne segua in punto di disciplina applicabile.

Muove da premesse antitetiche l'impostazione prevalente: infrazione della sequenza reato-pena, che consente di divaricare illiceità penale e punibilità (DI MARTINO, La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena, Milano, 1998, passim); emersione dell'autonomia concettuale delle cause di non punibilità in senso stretto, che si collocano “lateralmente alla teoria del reato”, accomunate dall'assenza di reazione da parte dell'ordinamento alla perpetrazione di fatti giuridici completi in ogni aspetto di tipicità, antigiuridicità e colpevolezza (ROMANO M., Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, I, 59 ss.). Di qui, l'impossibilità di assimilare le cause di non punibilità in senso stretto alle fattispecie estintive del reato o della pena: dal punto di vista sostanziale, in queste ultime entrerebbero in gioco interessi totalmente esterni e antagonistici, ovvero anche solo complementari, rispetto a quelli che la pena dovrebbe soddisfare; nelle prime, invece, interessi esterni ed interni si fondono, fungendo da base della valutazione di opportunità del punire fatti già meritevoli di pena (Veneziani, La punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato, in Trattato di diritto penale. Parte generale, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, Milano, 2014, 291 ss.).

Dal punto di vista processuale, la divaricazione concettuale tra le due figure si riflette sulla pertinente formula di proscioglimento: “non doversi procedere per estinzione del reato” ai sensi dell'art. 531 c.p.p., ovvero assoluzione, ex art. 530 c.p.p., perché il fatto è commesso da persona non punibile (Vassalli, voce Cause di non punibilità, in Enc. dir., 1960, 628).

In evidenza

Tali considerazioni permettono di comprendere la ricorrente affermazione, secondo cui «l'art. 376 c.p. ipotizza una causa sopravvenuta di non punibilità. Ciò si deduce dalla stessa formulazione testuale della norma, allorché si consideri che affermare che taluno ‘non è punibile se ritratta...il falso' manifestando il quale abbia commesso un certo reato, null'altro può significare se non che alla ritrattazione si deve il venir meno, e dunque l'estinguersi, della punibilità derivante dalla commissione di quel reato. L'inapplicabilità della pena, dunque, non deriva da una declaratoria di estinzione del reato, né dalla mancanza di colpevolezza, né dalla presenza di una causa di giustificazione. Il fatto illecito continua a rimanere reato (non viene reso, cioè retroattivamente indifferente) e tuttavia non produce gli effetti della punibilità del suo autore, che la norma, significativamente, definisce ancora ‘colpevole'» (già Cass. pen., Sez. Un., 7 novembre 2002, n. 37503)

Presupposti d'operatività

Plurimi i presupposti applicativi della fattispecie premiale: soggettivi, oggettivi e temporali.

Giova muovere dall'analisi dell'ambito soggettivo di operatività, che non pare poter essere correttamente individuato prescindendo dalla valorizzazione di due aspetti: da un lato, l'utilizzo, da parte del legislatore, dell'espressione “colpevole”; dall'altro, l'interferenza tra questi e la qualifica di soggetto attivo di uno dei reati richiamati.

Tali coordinate permettono di decifrare l'affermazione secondo cui si sarebbe innanzi ad una c.d. fattispecie a soggettività ristretta, integrabile soltanto dal colpevole del reato-presupposto, che deve inverarsi in ogni suo elemento (oggettivo e soggettivo), senza che sia necessaria la pregressa condanna con sentenza passata in giudicato formale.

Si tratta di un'impostazione condivisa da parte maggioritaria della dottrina, che - invero - dibatte circa la concreta individuazione dei soggetti “colpevoli” legittimati: ad avviso di taluni, infatti, la manifestazione del vero (potrebbe e) dovrebbe provenire (soltanto) dall'autore materiale del reato-presupposto, personalmente (e non a mezzo di difensore, trattandosi di atto personalissimo: Cass. pen., 12 maggio 1959, in Giust. pen., 1960, II, 52); una differente ricostruzione, invece, muove dalla valorizzazione della neutralità semantica del termine “colpevole” e conclude che legittimato a ritrattare sarebbe anche il concorrente morale nel reato-presupposto (Bottalico, La ritrattazione. Struttura e funzione tra diritto penale e processo, Milano, 2011, 100 ss.).

Dal punto di vista oggettivo, spiccano due elementi: la precedente commissione di uno dei reati indicati dall'art. 376 c.p., nonché la condotta che deve tenere il “colpevole”.

Il primo presupposto emerge in ragione della costruzione per relationem di una porzione della fattispecie premiale, ancorata alla pregressa commissione di uno dei fatti espressamente indicati dal legislatore: false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (art. 371-bis c.p.); false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter), falsa testimonianza (art. 372 c.p.); false informazioni alla polizia giudiziaria che svolga attività delegata ex art. 370 c.p.p., ipotesi frutto d'interpolazione ad opera della pronuncia additiva della Corte costituzionale (sentenza n. 101/1999); frode in processo penale, di cui all'art. 375, I comma, lett. b) c.p. (aggiunto da l. 11 luglio 2016, n. 133); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

A ben vedere, l'elencazione tassativa richiamata non esaurisce le ipotesi di ritrattazione espressamente previste dall'ordinamento: il riferimento è all'art. 371, II comma c.p., invero, ritenuto implicitamente abrogato per effetto dell'art. 2738 c.c., come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 490/1995).

(Segue). La dibattuta operatività della “ritrattazione” al di fuori del catalogo di reati-presupposto di cui all'art. 376 c.p.

Ad onta del tenore letterale della previsione, che parrebbe indicare un numerus clausus di incriminazioni idonee a fungere da presupposto della condotta ritrattatoria premiata, si continua a dibattere, da tempo, circa la possibilità di estendere la rinuncia alla pena ad altre figure di falso processuale.

Diverse le direzioni intraprese a tal fine: da un lato, l'applicazione analogica del disposto di cui all'art. 376 c.p. ad ipotesi delittuose non richiamate, la cui praticabilità è stata correttamente esclusa in ragione della natura eccezionale dell'istituto ex art. 14 disp. prel. c.c. (Piffer, I delitti contro l'amministrazione della giustizia. Tomo I. I delitti contro l'attività giudiziaria, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da Marinucci-Dolcini, Padova, 2005, 556). Dall'altro, la valorizzazione dei punti di contatto tra fattispecie-presupposto richiamate dall'articolo citato ed altre escluse; premessa su cui si sono costruite plurime questioni di legittimità costituzionali, che soltanto in un caso hanno colto nel segno (v. Corte cost. n. 101/1999, più volte citata).

Ancora, si è tentato di isolare la condotta ritrattatoria nella sua portata materiale, tenendola distinta dalla qualificazione specifica delineata dall'art. 376 c.p.; ciò al fine di poter soddisfare i medesimi obiettivi valendosi di un diverso inquadramento.

Tale ultima opzione ermeneutica è stata intrapresa in relazione, ad esempio, alla smentita e successiva manifestazione del vero che segua una simulazione di reato (art. 367 c.p.): accanto ad opinioni che escludono radicalmente che in tali casi possa discorrersi di ritrattazione, v'è chi, andando oltre il silenzio del precetto, rinviene la possibilità di assicurare la non punibilità della vicenda tramite l'applicazione dell'art. 49, comma 2 c.p., architrave della concezione realistica del reato. In particolare - si dice - la condotta simulatoria ritrattata sarebbe inidonea ad esporre, effettivamente, a pericolo l'interesse al normale funzionamento dell'attività processuale (Rampioni, Sul valore della ritrattazione nel delitto di simulazione di reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 1304).

Un'eco di tale dibattito si rinviene in giurisprudenza.

Orientamenti a confronto. Qualificazione della ritrattazione che segua la simulazione di reato

Tesi 1

Il ravvedimento, in forma di ritrattazione, posteriore al momento consumativo non esclude il delitto di simulazione di reato, che si perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche soltanto investigazioni e accertamenti da parte della polizia giudiziaria; piuttosto, può avere soltanto efficacia attenuante, ai sensi dell'art. 62, n. 6, seconda parte c.p. (per l'essersi il colpevole, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato). Ciò, tuttavia, non vale nel caso in cui tale contegno intervenga a distanza dalla falsa denuncia tale da non arrecare alcun efficace contributo alle indagini, avendo già l'autorità investigativa ricostruito autonomamente la consistenza dei fatti (Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2009, n. 38111)

Tesi 2

In tema di simulazione di reato, la ritrattazione esclude detta figura criminosa, quando abbia i requisiti della spontaneità, immediatezza ed identicità del destinatario. Infatti il verificarsi della denuncia simulatoria e della ritrattazione, tra loro inconciliabili ed opposte, in un'unità di contesto, cioè nella stessa condotta, ne determina il reciproco annullamento, per cui viene meno la idoneità offensiva dell'azione, a norma dell'art. 49 c.p. (Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 1995, n. 2104).

Tale comportamento può comunque integrare la circostanza attenuante del pentimento operoso di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p., che può riguardare anche le conseguenze penalistiche del reato, nel senso che il comportamento dell'agente, successivamente al fatto, può incidere in senso attenuativo sulla gravità della lesione del bene giuridico considerato dalla norma, che può essere più o meno accentuata in relazione alla dimensione, anche temporale, dell'attività di indagine conseguente alla falsa denuncia (Cass. pen., sez. VI, 30 ottobre 2014, n. 45067).

La medesima questione si è posta in relazione al delitto di calunnia (ma ciò vale anche per l'ipotesi di auto-calunnia), parimenti escluso dal novero dei reati-presupposto richiamati dall'art. 376 c.p.

Orientamenti a confronto. Qualificazione della ritrattazione che segua la calunnia

Tesi 1

La spontanea "ritrattazione" della denuncia non esclude mai la punibilità del reato di calunnia, integrando un "post factum" irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato. Tuttavia, essa può essere valutata eventualmente quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62 c.p., n. 6, purché effettuata prima che l'autorità giudiziaria acquisisca la prova della falsità dell'incolpazione (Cass. pen., sez. VI, 24 settembre 2018, n. 40886)

Tesi 2

Costituisce dato del tutto pacifico che l'accusa calunniosa possa escludersi nell'ipotesi di ritrattazione ove questa intervenga contestualmente all'espressione falsa, tanto da rendere impossibile la lesione del bene giuridico, costituito dalla tutela dell'economicità dell'attività di intervento statuale, volta all'accertamento dei reati (Cass. pen. Sez. VI, 11 novembre 2011, n. 41323)

(Segue). La dibattuta operatività della “ritrattazione” al di fuori del catalogo di reati-presupposto di cui all'art. 376 c.p.

Quanto al secondo elemento da cui ne dipende l'operatività, l'art. 376 c.p. utilizza l'espressione ritratta il falso e manifesta il vero, che pare delineare una struttura deontica costante, applicabile a qualsivoglia ipotesi di mendacio.

Invero, giova distinguere tra pregressa falsità ovvero reticenza.

In particolare, a fronte di una dichiarazione falsa, il contegno di cui è onerato il “colpevole” presenta la conformazione complessa descritta dal legislatore: infatti, ai fini della produzione dell'effetto di non punibilità «non è sufficiente che il colpevole [...] si limiti a smentire la propria deposizione o a confessare di aver in precedenza reso una dichiarazione mendace [...]»; piuttosto, «la legge richiede in modo esplicito che ad essa segua necessariamente un'altra condotta attiva, immediatamente successiva, consistente nella manifestazione del vero da parte del colpevole» (AMARELLI, La ritrattazione, in Trattato di diritto penale. Parte speciale. III. Delitti contro l'amministrazione della giustizia, a cura di Maiello, Napoli, 2015, 546).

In evidenza

Di tale avviso è la giurisprudenza consolidata: «la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità [...], deve consistere in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non essendo sufficiente una dichiarazione che, pur volta a minimizzare le conseguenze processuali della testimonianza, sostanzialmente confermi il precedente racconto» (Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2016, n. 9955).

Diversamente è a dirsi nel caso in cui il pregresso comportamento possa qualificarsi come reticente. Infatti, in tale ipotesi, non si dà una falsa dichiarazione esplicita da smentire; pertanto, la sequenza diacronica, bifasica, descritta dall'art. 376 c.p., si contrae, a tutto vantaggio della manifestazione del vero, che assumerebbe il valore anche di implicita ammissione della mancata autenticità del precedente atteggiamento (Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro l'amministrazione della giustizia, Milano, 2000, 131).

Tanto premesso in punto di struttura, fondamentale è comprendere, da un lato, cosa debba intendersi per “ritrattazione”, anche per implicito, del falso; dall'altro, il significato da attribuire al “manifestare” da parte del colpevole.

Quanto al primo aspetto, ad avviso di consolidata opinione, il “ritrattare” è attività indefettibile, ma non necessariamente esplicita, che deve in ogni caso comportare il riconoscimento, diretto o indiretto, ma pur sempre univoco, della falsità totale o parziale, di una precedente attestazione; e non può esaurirsi nel rettificare dichiarazioni errate o colmare semplici dimenticanze, penalmente irrilevanti (RUGGIERO, Profilo sistematico delle falsità in giudizio, Napoli, 1974, 174).

In attuazione di tali premesse, la giurisprudenza suole affermare che «non può integrare la ritrattazione una dichiarazione che, pur volta a minimizzare le conseguenze processuali della testimonianza, sostanzialmente confermi il precedente racconto, o la mera insinuazione del dubbio sulla veridicità della prima deposizione che, tuttavia, non escluda la circostanza prima asserita con sicurezza» (Cass. pen., Sez. VI, 11 giugno 2003, n. 33078); analogamente, “non costituisce ritrattazione una ammissione soltanto parziale dei fatti veri o la sostituzione della versione falsa con la generica affermazione di non ricordare bene a causa del tempo trascorso” (già Cass. pen., Sez. VI, 10 gennaio 1980, n. 6347)

Sicuramente meno semplice è individuare il significato da attribuire all'espressione manifesta il vero, che mutua le criticità sottese alla ricerca di condivise condizioni di utilizzo dell'alternativa vero-falso.

A voler tacere del dibattito tra teorie ontologico-corrispondentiste e psicologico-epistemologiche della “verità” (v. POPPER, Congetture e confutazioni, trad. it., Bologna, 1972, 382 ss.), con un certo margine di approssimazione è possibile rintracciare tre differenti posizioni utili ai presenti fini: ad avviso di taluni (c.d. tesi oggettiva), la coppia concettuale vero-falso sarebbe da utilizzare in relazione alla corrispondenza/coerenza ovvero al contrasto tra ciò che è accaduto ed il dichiarato; una opinione differente (c.d. soggettiva, che pare dominante in giurisprudenza), riferisce l'alternativa all'eventuale divergenza tra il dichiarato e (non già l'accaduto, bensì) il percepito dal dichiarante; infine, una ricostruzione ulteriore (per così dire intermedia) propone di riferirsi «al realmente accaduto ovvero al percepito e rappresentato” a seconda che si sia innanzi ad un fatto “rispetto al quale si possa controvertere sulla sua verificazione, oppure sulla sua percezione e rappresentazione» (PREZIOSI, Falsa testimonianza e false informazioni al pubblico ministero, in I delitti contro l'amministrazione della giustizia, a cura di Coppi, 1996, 249).

Tali considerazioni possono fungere da feconda chiave di lettura dell'impostazione assolutamente dominante in giurisprudenza, secondo cui: “la ritrattazione elimina la punibilità del delitto di falsa testimonianza quando consista in una smentita non equivoca del fatto falso o reticente oggetto della deposizione e nella manifestazione del vero, postulando una fedele esposizione degli avvenimenti che hanno formato oggetto della testimonianza tale da ripristinare in pieno la verità” (Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2018, n. 38529).

Tale esposizione deve essere, dal punto di vista contenutistico, “chiara, completa, incondizionata” ed aver ad oggetto tutto ciò che l'agente “sa” intorno ai fatti su cui è sentito (NOTARO, I delitti di falsa perizia, interpretazione, dichiarazione e attestazione destinata all'autorità giudiziaria (artt. 373-376), in Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. III, I delitti contro l'amministrazione della giustizia. I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti. I delitti contro l'ordine pubblico, a cura di Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Torino, 2008, 391) Inoltre, è necessario che la condotta del ritrattante sia “cosciente e volontaria , ma non necessariamente spontanea”, né “dettata da ravvedimento, potendo essere psicologicamente motivata dal solo scopo di evitare l'incriminazione” (Piffer, I delitti contro l'amministrazione della giustizia. Tomo I. I delitti contro l'attività giudiziaria, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da Marinucci-Dolcini, Padova, 2005, 565).

Ulteriore questione, oggetto di dibattito, è quella della rilevanza (soltanto) endo-processuale, ovvero (anche) extraprocessuale della condotta ritrattatoria.

Orientamenti a confronto. Rilevanza endo/extra-processuale della ritrattazione

Tesi minoritaria

Muovendo dalla distinzione tra falsità commesse nel processo penale e nel processo civile, si afferma l'ammissibilità (soltanto) nel secondo caso di una ritrattazione stragiudiziale, che non incontrerebbe ostacoli nella lettera dell'art. 376, II comma c.p. (Piffer, I delitti contro l'amministrazione della giustizia, Tomo I, I delitti contro l'attività giudiziaria, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da Marinucci e Dolcini, Padova, 2005, 565).

Tesi maggioritaria

La ritrattazione, qualunque sia il reato di falso rispetto al quale interviene, può essere soltanto giudiziale, dovendosi estrinsecare in un atto posto in essere avanti all'autorità giudiziaria, non rilevando una ritrattazione c.d. extraprocessuale (Peccioli, La ritrattazione, in Reati contro l'amministrazione della giustizia, a cura di Pisa, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da Grosso-Pagliaro-Padovani, Milano, 2009, 175). Peraltro, In ossequio all'inequivoco dato testuale, la ritrattazione assume rilevanza solo allorquando essa sia resa nello stesso processo penale nel quale il teste ha prestato il suo ufficio o il responsabile abbia posto in essere la condotta di favoreggiamento, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza della autorità davanti alla quale è stata consumata la falsità e che essa l'abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali (Cass. pen., sez. VI, 8 giugno 1990, n. 15345).

Particolare - tuttavia - è il caso in cui nel processo penale si dia ritrattazione di una falsa testimonianza resa in un processo civile: secondo l'impostazione più recente, in tal caso la punibilità è esclusa soltanto se la condotta ritrattatoria in sede penale intervenga prima che sulla domanda giudiziale proposta in sede civilistica sia pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile (Cass. pen., Sez. VI, 25 ottobre 2017, n. 49072).

Presupposti "temporali"

Concretizzando interconnessioni tra diritto sostanziale e processuale da più parti valorizzate, il legislatore subordina la produzione dell'effetto premiale al rispetto di precisi limiti esterni, di natura cronologica, che mutano a seconda che la ritrattazione intervenga nel processo penale, ovvero civile. Stando al tenore letterale dell'art. 376 c.p., attualmente vigente (modificato con d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992), nel primo caso la condotta ritrattatoria deve tenersi entro la chiusura del dibattimento (cfr. art, 523 c.p.p.); nel secondo caso, invece, la preclusione coincide con la pronuncia della sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

In evidenza

Come precisato dalla giurisprudenza, “la delimitazione processuale e temporale della causa di non punibilità della ritrattazione è volta ad indurre l'agente a riparare le conseguenze della propria condotta criminale il prima possibile” (Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 2016, n. 27933).

Invero, nell'era della “differenziazione” su cui è costruita la “giustizia penale differenziata” (MONTAGNA, voce Giustizia penale differenziata, in Digesto discipline penalistiche, 2014, 310 ss.) tale previsione merita di essere coordinata con il possibile atteggiarsi del processo, che può seguire cadenze divergenti da quello paradigmatiche; esigenza che si pone soprattutto in relazione a moduli procedimentali che non prevedano nella propria struttura il dibattimento.

Quanto al giudizio abbreviato (artt. 438 ss. c.p.p.), all'opinione, assolutamente minoritaria, che esclude possa operare la ritrattazione, si contrappone la tesi consolidata che: muove dall'esigenza di procedere ad una applicazione analogica in bonam partem dell'art. 376 c.p., al fine di scongiurare l'irragionevolezza del quadro normativo ed identifica il termine ultimo entro cui può avvenire la ritrattazione con il “momento finale della discussione in cui il giudice provvede a norma degli artt. 529 e seguenti”, richiamato dall'art. 442, I comma c.p.p. (AMARELLI, La ritrattazione, in Trattato di diritto penale. Parte speciale. III. Delitti contro l'amministrazione della giustizia, a cura di Maiello, Napoli, 2015, 553).

Nel caso dell'applicazione pena su richiesta delle parti (artt. 444 ss. c.p.p.), invece, la ritrattazione - si dice - dovrebbe intervenire entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (PADOVANI, Commento all'art. 11 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in Leg. pen., 1993, 121).

Infine, nell'evenienza della definizione del procedimento con decreto penale di condanna, la condotta ritrattatoria potrebbe essere soddisfatta soltanto tramite l'opposizione ai sensi dell'art. 461 c.p.p., ovvero introducendo un giudizio immediato o abbreviato, condizionato all'escussione del dichiarante che intenda ritrattare il falso e manifestare il vero (BOTTALICO, La ritrattazione. Struttura e funzione tra diritto penale e processo, Milano, 2011, 266).

Natura giuridica

Uno degli aspetti maggiormente controversi in materia di ritrattazione è senza dubbio quello della definizione della sua natura giuridica; questione che, da un lato, risente delle difficoltà sopra delineate nell'identificazione delle rationes politico criminali e nell'inquadramento dogmatico dell'istituto; d'altro lato, riflettendosi sull'individuazione della disciplina applicabile ai concorrenti nei delitti-presupposto, concorre a generare disorientamenti giurisprudenziali della cui coerenza rispetto alle esigenze di prevedibilità delle conseguenze penali dell'agire (nonché della decisione giudiziale) si è da più parti dubitato (AMARELLI, La ritrattazione e la ricerca della verità, Torino, 2006, 205 ss.).

Ad avviso di una prima tendenza, la ritrattazione avrebbe natura soggettiva.

A sostegno militerebbe, oltre a quello storico (ancorato alla pretesa continuità della regolazione rispetto a quella predisposta dal codice Zanardelli), un argomento prettamente normativo: la questione della natura dell'art. 376 c.p. - si dice - andrebbe risolta alla luce dell'art. 70 c.p.

Pur condividendo tali asserzioni, all'interno della tendenza richiamata è possibile distinguere due principali impostazioni: ad avviso di taluni, che rintracciano nella resipiscenza il fondamento dell'istituto premiale, quest'ultimo avrebbe natura soggettiva in quanto afferente alla intensità del dolo (arg. ex art. 70 c.p.) (COPPI, Ritrattazione, in I delitti contro l'amministrazione della giustizia, a cura di Coppi, Torino, 1996, 356); altri autori, invece, ritengono che il (condiviso) carattere soggettivo affondi le sue radici nell'espressione “condizioni o qualità personali del colpevole”, di cui all'art. 70 c.p. (JANNITTI PIROMALLO, Delitti contro l'amministrazione della giustizia, in Trattato di diritto penale, coordinato da Florian, Milano, 1939, 210).

Secondo una differente tendenza interpretativa, invece, la ritrattazione avrebbe connotazione oggettiva.

Le differenti varianti di tale linea esegetica diffusesi paiono condividere un aspetto: la valorizzazione, ai fini qualificatori, dell'incidenza del contegno ritrattatorio sulla “gravità del danno o del pericolo”, di cui all'art. 70 c.p., da cui si fa discendere la natura obiettiva della fattispecie premiale (RUGGIERO, voce Falsa testimonianza, in Enc. dir., 1988, 543).

Differente è la ricostruzione, per così dire intermedia, proposta da parte della dottrina, che, muovendo dall'inquadramento della ritrattazione come causa di risoluzione di un rapporto penale già costituitosi, ritiene che la natura giuridica debba essere considerata oggettiva, ovvero soggettiva, a seconda che, in concreto, “la sua struttura sia tale da investire la condotta di tutti i compartecipi, oppure riguardi la condotta di alcuni soltanto” (Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale, vol. II, Milano, 2000, 132).

La questione, come accennato, è parimenti dibattuta in giurisprudenza.

Orientamenti (giurisprudenziali) a confronto. Natura giuridica della ritrattazione

Tesi soggettiva

La ritrattazione costituisce circostanza di esclusione della pena di carattere soggettivo, trovando fondamento in un impulso psichico, esclusivamente personale, determinato da un ravvedimento che induce il reo alla ritrattazione del falso ed alla contemporanea rivelazione del vero ovvero nel riferire all'autorità giudiziaria ciò che prima si era taciuto (Cass. pen., sez. III, 28 marzo 1957, in Riv. it. dir. proc. pen., 1958, I, 448, con nota di Boscarelli)

Tesi oggettiva

La ritrattazione non può essere considerata causa di estinzione del reato o della pena, ma ha natura giuridica di causa di esclusione della punibilità, risolvendosi in un impedimento volontario del danno o pericolo derivante dalla falsità commessa ed eliminando in radice la ragione stessa della punibilità della condotta illecita ha carattere oggettivo (Cass. pen., sez. un., 10 aprile 1985, n. 2816)

In tale articolato quadro giurisprudenziale, si inserisce un'ulteriore posizione, patrocinata nel 2002 dalle sezioni unite della Corte di cassazione, modificando sensibilmente il proprio precedente orientamento.

In evidenza

La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 c.p. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 c.p., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore, diretto a sollecitarla per neutralizzare gli effetti del falso, lesivi dell'interesse alla realizzazione del giusto processo (Cass. pen., sez. un., 7 novembre 2002 , n. 37503; confermata da Cass. pen., 3 agosto 2015, n. 34002)

(Segue). Estensibilità della ritrattazione ai concorrenti (nel reato presupposto)

Diverso dalla perimetrazione dell'ambito soggettivo di operatività è il profilo dell'estensibilità della ritrattazione ai concorrenti nel reato-presupposto, su cui si scaricano plurime questioni problematiche: in ottica di sistema, l'individuazione del fondamento politico-criminale, dell'inquadramento dogmatico, nonché della natura giuridica dell'istituto disciplinato dall'art. 376 c.p.; inoltre, la discrasia tra la struttura pluri-soggettiva che può eventualmente caratterizzare il mendacio-presupposto e la descrizione in chiave monosoggettiva della fattispecie premiale; infine, l'identificazione dei rapporti tra gli artt. 70 e 119 c.p., che risentono della definizione dei rispettivi ambiti di operatività.

Proprio alla luce di tali chiavi di lettura è possibile ricostruire il serrato dibattito diffusosi in dottrina e giurisprudenza, che può essere ricondotto a tre principali direttrici.

Secondo una prima linea interpretativa, che muove dall'inquadramento della ritrattazione nell'alveo delle cause estintive del reato o della pena, ai fini della soluzione della questione non avrebbe alcun ruolo l'identificazione della natura oggettiva ovvero soggettiva dell'art. 376 c.p., il cui rilievo sarebbe assorbito dalla vigenza dell'art. 182 c.p., che espressamente statuisce che l'estinzione del reato o della pena produce effetto soltanto per coloro cui tale causa si riferisce.

Ad avviso di una differente opinione, la fattispecie premiale, di cui all'art. 376 c.p., avrebbe natura soggettiva (ex art. 70 c.p.), da cui dovrebbe discendere (si dice: necessariamente) la non-estensibilità della rinunzia alla pena al concorrente nel reato-presupposto, ai sensi dell'art. 119, I comma c.p. Ciò deriverebbe, per taluni, dall'essere la ritrattazione espressiva di capacità a delinquere (Chiarotti, Osservazioni sulla natura giuridica della ritrattazione, in Arch. pen., 1958, II, 32); per altri, poiché significativa dell'intensità del dolo (Tibaldi, La ritrattazione nella falsa testimonianza, in Riv. pen., 1940, 168); infine, secondo un'ulteriore prospettazione, la mancata estensione deriverebbe dalla inattuabilità della condotta, necessariamente personale, da parte di un soggetto diverso dall'autore del reato (Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale. I. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica, Milano, 2001, 660).

Diverge - invero - l'opzione esegetica che, muovendo dalle criticità della tesi avversa, propone una ricostruzione dell'istituto della ritrattazione in chiave prevalentemente oggettiva, cui si fa seguire la conclusione della estensibilità della non punibilità a chi abbia concorso nel mendacio-presupposto.

Sulla questione, che ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali, diacronici e sincronici, sono intervenute, due volte nel giro di pochi anni, le sezioni unite della Cassazione, aderendo a ricostruzioni divergenti.

Orientamenti delle sezioni unite della Corte di cassazione a confronto. Estensibilità della ritrattazione ai concorrenti nel reato-presupposto

Tesi 1

La ritrattazione non può essere considerata causa di estinzione del reato o della pena, ma ha natura giuridica di causa di esclusione della punibilità, risolvendosi in un impedimento volontario del danno o pericolo derivante dalla falsità commessa ed, eliminando in radice la ragione stessa della punibilità della condotta illecita, ha carattere oggettivo. Pertanto, posto che l'art. 119 c.p. enuncia un principio di natura ed applicazione generale e, quindi operante in ogni ipotesi di concorso di persone nel reato, deve ammettersi che la ritrattazione del falso (o reticente) testimone giova anche all'istigatore concorrente nel reato (Cass. pen., sez. un., 10 aprile 1985, n. 2816)

Tesi 2

La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 c.p. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 c.p., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore, diretto a sollecitarla per neutralizzare gli effetti del falso, lesivi dell'interesse alla realizzazione del giusto processo (Cass. pen., sez. un., 7 novembre 2002 , n. 37503; confermata da Cass. pen., 3 agosto 2015, n. 34002).

Sommario