Revoca degli amministratori della società partecipata a seguito di elezioni: non c’è giusta causa

La Redazione
16 Settembre 2019

L'art. 50 TUEL deve essere oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata che escluda un'automatica decadenza, al momento del rinnovo elettorale degli organi comunali, dei soggetti nominati dal Sindaco quali amministratori nelle società partecipate dal Comune

L'art. 50 TUEL, che si limita a indicare la competenza del Sindaco o del Presidente della Provincia alla nomina dei rappresentanti dei rispettivi enti presso le società partecipate e di per sé non prevede espressamente un meccanismo di spoil system, deve essere oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata che escluda un'automatica decadenza, al momento del rinnovo elettorale degli organi comunali, dei soggetti nominati dal Sindaco quali amministratori nelle società partecipate dal Comune, trattandosi di soggetti destinati allo svolgimento di funzioni non comportanti una collaborazione nella formazione dell'indirizzo politico, bensì di funzioni tecniche di attuazione dell'indirizzo politico (Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, ex art. 2383 c.c., in capo agli amministratori di una società partecipata dal Comune, in ragione della revoca degli stessi a seguito di elezioni amministrative).

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