Contratto a termine: la causale di assunzione non può essere integrata in corso di causa
16 Settembre 2019
Abstract. In materia di contratti a termine, viene ribadito il principio in base al quale la causale di assunzione deve essere specifica, dovendo indicare in modo chiaro e preciso le ragioni che ne stanno alla base, non essendo invece consentita un'integrazione della stessa attraverso ulteriori elementi fattuali dedotti solo in corso di causa.
Il caso. Il Tribunale di Trani respingeva la domanda di un lavoratore volta all'accertamento dell'illegittimità del contratto a termine stipulato con una società cooperativa avente come causale “ordinativi acquisiti da evadere”.
A seguito di impugnazione del lavoratore, la Corte d'appello riformava la decisione impugnata, dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente rispristino dello stesso.
Contro la suddetta pronuncia, la società propone ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, l'omessa indagine sul significato effettivo della clausola di assunzione alla luce dei parametri interpretativi del contratto.
Difetto di specificità della causale. La Suprema Corte dichiara infondato il motivo oggetto di ricorso, evidenziando che lo scopo a cui esso mira è quello di legittimare una causale di assunzione oggettivamente generica mediante circostanze dedotte solo in giudizio.
A tal fine, gli Ermellini richiamano il principio in base al quale l'apposizione di un termine al contratto di lavoro impone al datore l'onere di indicare in modo specifico «le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa». Da ciò deriva il fatto che non è consentito in corso di causa integrare la specificità della causale con ulteriori elementi fattuali.
Per questo motivo, la Corte di cassazione rigetta il ricorso della società.
(Fonte: Diritto e Giustizia)
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