Licenziamento ritorsivo e onere della prova

La Redazione
19 Settembre 2019

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte l'onere di provare che la ritorsione ha costituito il motivo unico e determinante del licenziamento può essere assolto dal lavoratore (su cui quell'onere grava) anche mediante presunzioni...

Il lavoratore che effettui delle fotografie sul luogo di lavoro di beni aziendali al fine di produrle in giudizio nella controversia di lavoro proposta da altro dipendente contro il datore di lavoro non ha natura illecita e neppure disciplinarmente rilevante in quanto accede ad un comportamento tenuto dal lavoratore che agisce in giudizio, che integra un'ipotesi di esercizio di un diritto (alla luce dell'orientamento della Suprema Corte – Cass. 10 maggio 2018, n. 11322; Cass. 29 dicembre 2014, n. 27424; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 5 agosto 2010, n. 18279 – che, in via tendenziale, ritiene prevalente la tutela del diritto di difesa in giudizio rispetto a quella della riservatezza).

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 17 ottobre 2018, n. 26035; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24648; Cass. 8 agosto 2011, n. 17087) l'onere di provare che la ritorsione ha costituito il motivo unico e determinante del licenziamento può essere assolto dal lavoratore (su cui quell'onere grava) anche mediante presunzioni. L'esistenza di un fatto ignoto può ritenersi provata per presunzione ex art. 2729, c.c., solamente qualora sia stata compiutamente accertata in via diretta l'esistenza di un fatto storico dotato di gravità, precisione e concordanza (Cass. 28 febbraio 2017, n. 19485, Cass. 26 giugno 2008, n. 17535; Cass. 9 agosto 2007, n. 17457;) nella direzione del fatto ignoto (la sentenza ha desunto la natura ritorsiva del licenziamento dalla circostanza che la società convenuta abbia deciso di procedere disciplinarmente contro il ricorrente in ragione del fatto che la sua deposizione testimoniale e la produzione di fotografie da lui scattate sono state determinanti ai fini dell'esito sfavorevole del giudizio promosso da altro lavoratore e temporalmente pochi giorni dopo l'esito della sentenza sfavorevole).

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