Responsabilità civile dei magistrati e regolamento di competenza: la Suprema Corte detta nuovi principi
24 Ottobre 2019
Il caso. Il tribunale di Perugia, dopo che il giudice istruttore cui era stata assegnata la causa dal presidente dell'ufficio aveva rimesso la stessa al collegio senza alcun rilievo, ha sollevato ufficiosamente regolamento di competenza perchè venga risolto un conflitto negativo nato da un'ordinanza del tribunale di Roma in un processo per responsabilità civile di magistrati, a norma della l. n. 117/1988, nei confronti di giudici del Consiglio di Stato e del Tar Campania.
Regolamento di competenza tardivo. Il Collegio ha ritenuto il regolamento di competenza inammissibile perché sollevato tardivamente alla luce della considerazione in base alla quale il giudice indicato come competente da quello originariamente adito può chiedere d'ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 20445/2018). Coglie, pertanto, l'occasione per formulare sul punto il seguente principio di diritto: «Nel procedimento camerale di cui all'art. 5 della legge n. 117/1988, ratione temporis applicabile, il giudice istruttore, nel rimettere al Collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda di cui all'art. 2 della legge n. 117/1988, in sede di prima udienza di trattazione, deve rilevare, a norma dell'art. 38 c.p.c., la questione di competenza all'esito della quale l'organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d'ufficio a norma dell'art. 45 c.p.c. In mancanza del suddetto tempestivo rilievo, il regolamento stesso dev'essere dichiarato inammissibile perché tardivo».
Competenza per territorio. Ciò posto, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno pronunciare i principi di diritto nell'interesse della legge afferente alla concreta fattispecie: «Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla legge n. 117/1988, quando più giudici, dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, della suddetta legge; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati del Consiglio di Stato, quale ufficio a competenza nazionale, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione. A tale ultimo fine i giudici di sezione distaccata del Tar devono ritenersi appartenenti all'unitario ufficio della sede centrale, poiché il rapporto con la sezione distaccata non dà luogo a questione di competenza». |