Assegno divorzile e morte del coniuge obbligato nelle more del giudizio

29 Ottobre 2019

Se uno dei due coniugi muore in pendenza di giudizio di divorzio non è cessata la materia del contendere perché permane l'interesse dell'altro alla pronuncia sull'assegno divorzile con riferimento al periodo compreso fra il passaggio in giudicato della sentenza sullo status e il momento morte.
Massima

Se uno dei due coniugi muore in pendenza di giudizio di divorzio non è cessata la materia del contendere perché permane l'interesse dell'altro alla pronuncia sull'assegno divorzile con riferimento al periodo compreso fra il passaggio in giudicato della sentenza sullo status e il momento morte.

Il caso

Tizio deposita ricorso presso il Tribunale di Parma chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto con Caia. A seguito dei provvedimenti presidenziali che confermavano quanto statuito in sede di separazione, il ricorrente propone reclamo in Corte d'Appello, la quale statuisce che Tizio, in via temporanea e urgente, non contribuisca al mantenimento di Caia. Iniziata la fase contenziosa di primo grado, Tizio chiede la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio- volgarmente detta “parziale”-; il Tribunale dichiara lo scioglimento del matrimonio e rimette la causa al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande accessorie.

Tizio, producendo prova del peggioramento delle proprie condizioni di salute ed economiche, propone ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori, in seguito rigettato dal Giudice istruttore.

Nell'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore di parte ricorrente allega il decesso del proprio assistito; il Giudice dichiara l'interruzione del processo.

Caia riassume il processo convenendo in giudizio gli eredi e il legatario di Tizio con la richiesta di riconoscere a suo favore un assegno divorzile a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza non definitiva e sino alla data del decesso di Tizio.

La questione

La ex moglie che riassume il processo, a seguito di decesso dell'ex marito successivamente al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, ha diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile a carico degli eredi nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo detto passaggio, in pendenza di domande accessorie?

Le soluzioni giuridiche

La questione de qua è stata ampiamente trattata dalla giurisprudenza, la quale si è scissa in due orientamenti contrapposti.

Il primo filone ha sostenuto che, seppur il diritto al mantenimento abbia natura patrimoniale speciale perché indisponibile e incedibile, «la morte del soggetto obbligato nelle more del giudizio non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l'interesse della parte richiedente l'assegno al credito avente ad oggetto le rate scadute anteriormente alla data del decesso, credito che risulterebbe trasmissibile nei confronti degli eredi» (cfr. Cass. civ., sez. I, 17041/2007).

La Corte Suprema, a distanza di qualche anno, ha condiviso l'orientamento appena riportato affermando che, sebbene la morte di uno dei coniugi determini la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno dello status, intrasmissibile agli eredi, si configura una situazione diversa nel caso in cui la sentenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegua, anche unicamente, per la determinazione dell'assegno. Se è vero, infatti, che rimane ferma la pronuncia dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ormai passata in giudicato, – continua la Corte- «resta da definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale ma non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi». (cfr. Cass. civ., sez. VI, 1 agosto 2014, n. 17567; Cass. civ., sez. VI, 24 luglio 2014, n. 16951).

Di avviso contrario è, invece, un orientamento più recente riassunto dalla Corte di legittimità (Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4092).

Secondo tale ultimo indirizzo «la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere [..]. Tale principio deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l'assegno. Se è vero che la pronuncia del divorzio, con sentenza non definitiva, non è più tangibile, per effetto del suo passaggio in giudicato, la pendenza del giudizio sulle domande accessorie al momento della morte non può costituire una causa di scissione del carattere unitario del giudizio di divorzio. [..] L'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile perché si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale».

Il Tribunale di Parma non ha condiviso le argomentazioni del più recentemente orientamento argomentando come segue:

1. atteso che il diritto all'assegno divorzile sorge quando se ne verificano i presupposti, ossia dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia sul vincolo (avendo la successiva pronuncia sull'an e sul quantum dell'assegno la sola funzione di renderne certa l'esistenza, determinandone l'ammontare), la morte dell'onerato estingue l'obbligo di versare l'assegno per il periodo successivo alla morte, ma non determina l'estinzione del credito maturato dall'avente diritto antecedentemente al decesso dell'obbligato;

2. l'obbligo alimentare è intrasmissibile mortis causa, il credito alimentare (o al mantenimento) avente ad oggetto le rate scadute è trasmissibile agli eredi;

3. il credito per le rate dovute dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status fino al momento della morte dell'obbligato, ove riconosciuto con la sentenza definitiva, non può che costituire un debito già maturato in capo al de cuius al momento della morte e, dunque, un debito rientrante nel passivo ereditario e trasmissibile agli eredi;

4. non è cessata la materia del contendere, permanendo l'interesse della ex moglie alla pronuncia sull'assegno divorzile con riferimento al periodo compreso fra il passaggio in giudicato della sentenza sullo status e il momento della morte dell'ex coniuge.

Il Tribunale di Parma ha proseguito, pertanto, il giudizio nei confronti dei soli eredi, rigettando la domanda avanzata dalla riassumente il giudizio per mancanza dei presupposti previsti dalla legge.

Osservazioni

Il thema decidendum della pronuncia che ci occupa è il riconoscimento dell'assegno divorzile a carico dell'eredità e a favore del coniuge superstite, qualora il coniuge obbligato muoia dopo il passaggio in giudicato della sentenza sullo status ma prima della sentenza che, pronunciando definitivamente, accolga la domanda proposta.

L'analisi della decisione de qua deve essere necessariamente integrata con la disciplina successoria prescritta dal codice civile.

Gli eredi sono obbligati a corrispondere un tantum mensile al coniuge ritenuto beneficiario? E se sì, qual è il lasso temporale in cui essi sono onerati?

Non è tecnicamente corretto parlare di assegno a carico dell'eredità, detto altresì “successorio”, in quanto questo si ritiene ammesso solo laddove il coniuge divorziato sia riconosciuto titolare dello stesso con sentenza definitiva e vi siano i presupposti di natura assistenziale in capo al richiedente.

Nel caso di specie, invece, sussiste un problema di natura processuale; bisogna analizzare, pertanto, preliminarmente la struttura del procedimento divorzile.

Erroneamente la Corte Suprema, nella sentenza (Cass. civ., sez.I, 20 febbraio 2018 n. 4092), ha sancito il principio dell'unitarietà del processo di divorzio in virtù del quale, in caso di evento morte, si configurerebbe un'impossibilità di proseguire il giudizio, indipendentemente dal fatto che sia stata emessa o meno pronuncia sullo status.

Siffatta opinione è, infatti, smentita dal dato letterale dell'art. 4, comma 12, l. n. 898/1970, il quale impone che, laddove il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emetta sentenza non definitiva relativa allo status. Il legislatore ha, dunque, previsto espressamente la possibilità di scindere tale decisione dal giudizio sulle domande accessorie.

Solo ammettendo una simile separazione, il coniuge beneficiario, riconosciuto tale all'esito della sentenza definitiva, non subirebbe il rischio di veder sfumato sia l'assegno pro futuro, sia il credito pregresso riconosciuto.

E così, da un punto di vista procedurale, se è possibile suddividere la causa del divorzio in due fasi, conseguentemente è logico riconoscere in capo agli eredi l'obbligo di corrispondere quanto statuito provvisoriamente dal Presidente delegato per la somma maturata nel periodo compreso fra il passaggio in giudicato della sentenza sullo status e il momento del decesso dell'ex coniuge.

Laddove, al contrario, si dichiarasse cessata la materia del contendere come conseguenza primaria dell'evento morte, il coniuge creditore si vedrebbe privato della dovuta tutela per il credito già maturato e rientrante nel passivo ereditario ex art. 752 c.c.

Infatti, il credito maturato da Caia, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza sul vincolo sino alla morte dell'obbligato, è corrispettivamente un debito che Tizio, se non deceduto, avrebbe dovuto onorare nei confronti dell'ex moglie.

Logica conseguenza è che in tale debito, caduto nell'asse ereditario, rectius nel passivo, subentrino gli eredi, ciascuno proporzionalmente alla propria quota ereditata.

Relativamente alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della riassumente, il Tribunale di Parma si è espresso per il rigetto della stessa.

Esso, infatti, sulla scia della sentenza innovatrice (Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287) ha operato una giusta comparazione tra le situazioni economiche dei coniugi, così come testimoniate in corso di causa, rigettando la domanda perché, anche ove fosse stata ammessa una disparità tra le parti, essa non sarebbe risultata riconducibile alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare trainante».

Appare coerente il superamento del “tenore di vita” della coppia quale parametro fondamentale nel riconoscimento dell'assegno divorzile. Retaggio della giurisprudenza più remota, una volta sciolto il vincolo coniugale, infatti, non sussistono più né ragioni giuridiche, né psicologiche tali da giustificare la permanenza di detto parametro nel percorso valutativo dei Giudici.

Guida all'approfondimento

C. Costabile, La morte del coniuge dopo passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status determina la cessazione della materia del contendere?, in ilfamiliarista.it 12 aprile 2019;

Famiglia e Patrimonio, in Commentario Memento Pratico, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2016

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