Protezione internazionale: l'audizione dello straniero e il diritto ad una tutela effettiva

Redazione scientifica
04 Novembre 2019

In tema di procedimento per il riconoscimento della protezionale internazionale, l'esigenza che il richiedente sia sentito su tutti i fatti da lui narrati e rilevanti ai fini dell'esame della domanda trova esplicazione innanzi alla Commissione territoriale e, in caso di impossibilità, in sede giurisdizionale a seguito dell'impugnazione con l'audizione del richiedente in udienza.

Il caso. Il tribunale di Milano respingeva la domanda di un cittadino straniero volta al riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La decisione era fondata sull'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa in tema di protezione internazionale ed era stata adottata dopo aver disposto l'udienza di comparizione delle parti per il solo deposito dei documenti e non per l'audizione del richiedente, nonostante la richiesta di quest'ultimo. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione ed errata applicazione dell'art. 35-bis, commi 9, 10 e 11 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 13/2017 conv. in l. n. 46/2017, e dell'art. 46, par. 3, Direttiva 32/2013.

Audizione del richiedente. Il ricorrente invoca la nullità del decreto impugnato per aver il Tribunale fissato l'udienza di comparizione al solo fine dell'esame dei documenti, senza procedere all'audizione del richiedente, nonostante la sua esplicita richiesta in tal senso, la mancanza della videoregistrazione e l'introduzione di elementi di fatto non dedotti dinanzi alla Commissione territoriale.

Richiamando i principi affermati dalla Corte di Giustizia, il Collegio ricorda che deve essere organizzato un colloquio laddove le circostanze specifiche che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità o la situazione personale e generale in cui si inserisce la domanda di protezione, lo rendano necessario. Ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale, viene precisato che laddove il richiedente modifichi la causa della sua domanda invocando, durante il procedimento, un motivo di protezione internazionale prima taciuto si deve ritenere sussistente l'”ulteriore dichiarazione” di cui all'art. 40, par. 1, Direttiva 32/2013, con la conseguenza che il giudice è tenuto ad esaminare tale elemento, salvo che la deduzione sia avvenuta tardivamente.

Poste tali premesse, la Corte ricorda che nella fase giurisdizionale di impugnazione della decisione della Commissione territoriale, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza di comparizione delle parti, in mancanza della quale il decreto è affetto da nullità.

In conclusione, «qualora il richiedente proponga nel ricorso giurisdizionale motivi nuovi, o anche solo elementi di fatto nuovi, che si riferiscano, integrandoli in modo significativo, ai motivi già proposti, e che non siano stati sottoposti alla Commissione territoriale, sebbene antecedenti alla domanda di protezione internazionale, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia, il giudice debba sottoporli all'autorità amministrativa e, quindi, valutarli ai fini della decisione».

Per questi motivi, il ricorso viene accolto, il decreto impugnato viene cassato e la causa rinviata al tribunale di Milano in diversa composizione.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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