L'obbligo del curatore fallimentare di comunicare il proprio indirizzo PEC

Redazione scientifica
14 Novembre 2019

Nelle procedure fallimentari pendenti alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della l. n. 221/2012, di conversione del d.l. n. 179/2012, modificata poi dalla l. n. 228/2012) in cui non sia ancora stato effettuato l'avviso ex art. 92 l. fall., il creditore è tenuto a trasmettere il ricorso per l'ammissione al passivo all'indirizzo PEC del curatore indicato nel predetto avviso. Se invece l'avviso sia stato già effettuato secondo le modalità anteriormente vigenti, il curatore ha l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata con apposito avviso da inviare a creditori e terzi interessati entro il 20 giungo 2013. Se il curatore si rende inottemperante rispetto agli obblighi di comunicazione del proprio indirizzo PEC, la domanda depositata dal creditore in cancelleria ex art. 16, comma 1, n. 5, l. fall. non può essere dichiarata irricevibile.

Con l'ordinanza n. 29258/2019, depositata il 12 novembre, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un ex dipendente di una società fallita avverso il decreto con cui il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l'opposizione al passivo per il mancato invio del ricorso a mezzo PEC al curatore.
Il ricorrente lamenta, per quanto di interesse, la violazione dell'art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per aver il Tribunale affermato, da un lato, l'obbligo del curatore di comunicare ai creditori il proprio indirizzo PEC e, dall'altro, ritenuto sufficiente la comunicazione dello stesso al Registro delle Imprese.

PEC del curatore fallimentare. Partendo dalla ricognizione del contesto normativo che regola il processo civile telematico, la Corte ricorda che nelle procedure concorsuali l'obbligo di procedere al deposito degli atti e dei documenti in modalità telematica si applica esclusivamente a curatori, commissari giudiziali, liquidatori, commissari liquidatori e commissari straordinari.
L'art. 17 del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012, distingue poi le procedure concorsuali nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge stessa) non era stata effettuata la comunicazione prevista dagli artt. 92, 171, 207 l. fall. e 22 d.lgs. n. 270/1999 e quelle procedure pendenti in cui invece la suddetta comunicazione era stata effettuata.

Il Collegio richiama quindi gli artt. 92 e 93 l. fall. e giunge ad affermare che nelle procedure fallimentari in cui, alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della l. n. 221/2012, di conversione del d.l. n. 179/2012, modificata poi dalla l. n. 228/2012) «non sia stato ancora effettuato l'avviso ex art. 92 l. fall., il creditore è tenuto, ai sensi dell'art. 93, comma 2, l. fall., a trasmettere il ricorso contenente la domanda tempestiva di ammissione al passivo, con la documentazione ad esso allegata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nel predetto avviso, ai sensi dell'art. 92, comma 1, n. 4, l. fall.».
Nella diversa ipotesi in cui nelle procedure fallimentari dove, alla medesima data del 19 dicembre 2012, l'avviso ex art. 92 l. fall. «sia stato già effettuato secondo le modalità anteriormente vigenti, il curatore ha l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata con apposito avviso da inviare a creditori e terzi interessati entro il 20 giungo 2013 (invitandoli a comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata entro i 3 mesi successivi, ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 179/2012, pena il perfezionamento delle successive comunicazioni mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 31-bis, comma 2, l. fall.) e, a far tempo dal 31 ottobre 2013, i creditori e terzi interessati sono tenuti a trasmettere il ricorso contenente l'eventuale domanda tardiva ex art. 101 l. fall. all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal curatore».
In entrambi i casi, si determina l'improcedibilità del ricorso laddove non venga rispettata la forma telematica di trasmissione dello stesso, salvi gli effetti della sanatoria dell'atto per il raggiungimento dello scopo. Se il curatore si rende inottemperante rispetto agli obblighi di comunicazione del proprio indirizzo PEC, la domanda depositata dal creditore in cancelleria ex art. 16, comma 1, n. 5, l. fall. non può essere dichiarata irricevibile, salvo che la parte interessata dimostri la conoscenza o conoscibilità dell'indirizzo PEC del curatore comunicato dallo stesso al Registro delle Imprese entro 10 giorni dalla nomina.
In conclusione, il provvedimento impugnato viene cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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