Mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti
29 Novembre 2019
Massima
La dichiarazione di cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti deve essere sorretta da un accertamento di fatto del giudice che abbia riguardo a vari fattori, tra i quali l'acquisizione di una condizione di indipendenza economica, l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, oltre che l'impegno profuso verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, la complessiva condotta personale e il raggiungimento della maggiore età dell'avente diritto. Il caso
Un padre ricorre in Cassazione per chiedere la modifica di quanto stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello distrettuale che pone a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia trentenne, giovane avvocato non ancora del tutto economicamente autosufficiente, attraverso la corresponsione di un assegno mensile di trecento euro. Nel caso di specie, la Corte d'Appello, a fronte del fatto che la figlia maggiorenne non ha ancora acquisito un'indipendenza economica adeguata e tenuto conto una serie di fattori, tra cui l'età, l'effettivo conseguimento di un certo livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno nella ricerca di un'occupazione lavorativa, e infine la complessiva condotta personale dell'avente diritto, stabilisce che il padre debba provvedere a contribuire al mantenimento della figlia, facendo salvo il diritto del genitore di richiedere la revoca dell'assegno qualora la ragazza raggiunga un livello reddituale idoneo a renderla indipendente. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, si manifesta allineata con l'orientamento assunto dalla Corte di Appello e cassa definitivamente il ricorso del padre.
La questione
Quale è il confine entro cui l'avente diritto, vale a dire il figlio non ancora economicamente autosufficiente, può beneficiare del mantenimento versato a suo favore dal genitore? E quali sono i criteri che il Giudice deve tenere in considerazione rispetto a questa delicata decisione? Le soluzioni giuridiche
Sul tema specifico del mantenimento del figlio maggiorenne, come principio generale, il prevalente orientamento giurisprudenziale stabilisce che il giudice di merito è comunque sempre tenuto ad analizzare, con prudente apprezzamento, caso per caso, esaminandone le specificità. Come detto, ai fini di tale valutazione, rilevano criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari e alle circostanze che giustificano il perdurare di questo obbligo, fermo restando che lo stesso non può essere prolungato oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Il diritto del figlio, infatti, si spiega nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere conciliabili con le condizioni economiche dei genitori. Con la pronuncia oggi qui in commento, la Corte di Cassazione ci mostra come il principio del mantenimento dei figli maggiorenni è un tema di grande attualità che ha notevoli connessioni sul piano pratico e che continua a tenere impegnati Tribunali e Corti, chiamati di volta in volta a stabilire i limiti, le condizioni e le sfumature di un obbligo che trova il suo caposaldo in un preciso quadro normativo ma che non può durare indefinitamente. La più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro, mette in luce un particolare aspetto di questo tema, e cioè che una volta che l'avente diritto ha raggiunto un'adeguata capacità lavorativa - e quindi l'indipendenza economica - la sua successiva perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Osservazioni
Ritroviamo, innanzitutto, la primaria fonte del dovere al mantenimento dei figli maggiorenni nell'art. 30 della Costituzione e negli artt. 147 e ss. c.c. che impongono ad entrambi i genitori «l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la proletenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo», non prevedendo alcuna cessazione ipso facto in ragione del raggiungimento della maggiore età. Tale obbligo è stato rinvigorito dalla novella della legge n. 54/2006, nella parte in cui l'art. 155-quinquies c.c. stabilisce che «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». Come detto poco fa, non si tratta, tuttavia, di un obbligo protratto all'infinito ma dalla variabile durata da valutare caso per caso. Per fare chiarezza sul punto, inoltre, la giurisprudenza ha più volte definito il concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, affermando che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa cessare l'obbligo del mantenimento, sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o l'esistenza di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica. È pacifico che, perché venga meno l'obbligo del mantenimento in capo ai genitori, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un'occupazione che gli consenta un reddito corrispondente alla sua professionalità nonché un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni. Per indirizzo unanime e costante della giurisprudenza e della dottrina, l'obbligo de quo perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio e per tali ragioni è configurabile l'esonero della corresponsione dell'assegno, laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica dei genitori, il figlio maggiorenne manifesti un rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro ricevute oppure dimostri una colpevole inoperosità, prorogando così il percorso di studi senza alcun rendimento. E ancora, non rileva per la cessazione dell'obbligo di mantenimento, il mero conseguimento di un titolo di studio universitario né la costituzione di un nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne, a meno che non si tratti di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente. Si rammenta, inoltre, che ai fini dell'esonero dall'obbligo di mantenimento è necessario ottenere un provvedimento del giudice (Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2011, n. 13184). A tal fine, l'onere probatorio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, è in capo al genitore che chiede di essere sollevato dall'obbligazione ex lege. Egli deve, appunto, fornire la prova che il figlio è divenuto autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo ascrivibile (Cass. civ. sez. I, 16 febbraio 2001, n. 2289, Cass. civ. sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828). Una questione controversa in dottrina e giurisprudenza è quella che riguarda il soggetto legittimato a far valere in giudizio il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento. L'art. 155-quinquies c.c., infatti, dispone il versamento dell'assegno direttamente a favore dell'avente diritto. A tal riguardo, l'orientamento maggioritario ritiene fondata la legittimazione del coniuge convivente che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per richiedere il versamento dell'assegno (Cass. civ., sez. I 23 ottobre 1996, n. 9238, Cass. civ., sez. I, 27 maggio 2005, n. 11320). Tale rotta trova il favore della Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 7 settembre 2007, n. 18844, Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2010, n. 23590) che si è pronunciata in merito al diritto del figlio maggiorenne di intervenire nel giudizio di separazione o divorzio pendente tra i propri genitori con lo scopo di far valere il proprio diritto al mantenimento e realizzando così un simultaneus processus.
P. De Santis, Sull'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non (per sempre) economicamente autosufficienti, in Giur. Merito, 2008, 4, 1194; S. Mezzanotte, Il Mantenimento dei figli con particolare riferimento ai figli maggiorenni, in Giur. Merito, 2006, 10, 2291; G. Enriquez, La cassazione ritorna ancora una volta sul problema dell'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli (nota a Cass., sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765, A. c. P.); I. Nasti, “Nihil sub sole novi”, I figli maggiorenni economicamente non autosufficienti hanno diritto al mantenimento, in Famiglia e diritto, 2002, 354; L. Del Moral Dominguez, L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne nella giurisprudenza, in Rass. Dir. civ., 2000, 796; B. Levi, L'obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne, in Nuova giur. Civ. comm., 1998, 323. |