Prosegue la “saga” delle ricadute della legge anticorruzione sugli ordini di esecuzione già emessi
02 Dicembre 2019
Con la sentenza n. 48499/2019, la Prima Sezione della Cassazione ha respinto il ricorso della Procura Generale avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli/Giudice dell'Esecuzione circa la declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione e contestuale carcerazione, emesso dal Pubblico Ministero a seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge anticorruzione (legge 9 gennaio 2019, n. 3): il Pubblico Ministero, infatti, in ragione delle norme peggiorative sopraggiunte – ritenuta la natura procedimentale delle stesse – aveva proceduto a revocare la sospensione dell'esecuzione della pena ed emettere l'ordine di carcerazione. Anche la Cassazione ha condiviso la tesi del Giudice dell'Esecuzione, che – pur respingendo quell'orientamento giurisprudenziale che tende ad attribuire alle norme di diritto penitenziario natura sostanziale – ha applicato il principio processuale del tempus regit actum, in relazione all'ordine di esecuzione con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, intendendo lo stesso come un atto complesso che incardina un procedimento articolato che una volta avviato non può essere interrotto o annullato o scardinato in un solo segmento. Secondo la Cassazione, quindi, “l'ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e la domanda di misura alternativa, sono attività processuali funzionalmente collegate, in una sequenza processuale necessaria e inscindibile”. Ciò comporta, dunque, che «alla facoltà di chiedere una misura alternativa per effetto dell'emissione dell'ordine di esecuzione e della relativa sospensione si accompagna quella parallela che fonda il diritto a ottenere la valutazione dell'istanza nel merito, secondo il regime “naturalmente” vigente al momento della emissione dell'ordine di esecuzione stesso e del contestuale decreto di sospensione, atti dal cui collegamento strutturale ha tratto scaturigine il diritto di domandare un trattamento alternativo alla detenzione». |