Illecita concorrenza, intercettazioni e dichiarazione di assenza: le decisioni delle Sezioni Unite
02 Dicembre 2019
Con le informazioni provvisorie n. 24, 25 e 26 di ieri, le Sezioni Unite Penali sono intervenute in tema di configurabilità del reato di illecita concorrenza tramite violenza o minaccia, divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui erano state disposte e rilevanza dell'elezione di domicilio dell'indagato presso il difensore di ufficio ai fini della dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis c.p.p.
Illecita concorrenza. Pronunciandosi sulla configurabilità del reato di illecita concorrenza con violenza minaccia, l'informazione provvisoria n. 24 chiarisce che è a tal fine «necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e siano idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente».
Intercettazioni. L'informazione provvisoria n. 25 chiarisce che il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per cui erano state autorizzate (salvo il caso in cui siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza) «non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limi di ammissibilità previsti dalla legge».
Dichiarazione di assenza. La questione affrontata dall'informazione provvisoria n. 26 riguarda la rilevanza dell'intervenuta elezione di domicilio dell'indagato presso il difensore di ufficio nominatogli quale presupposto idoneo ai fini della dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis c.p.. Le Sezioni Unite chiariscono che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé elemento idoneo per la dichiarazione di assenza, «dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato». Tale accertamento deve infatti far ritenere con certezza che l'indagato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso.
Fonte: dirittoegiustizia |