Lavoro intermittente e contrattazione collettiva

05 Dicembre 2019

Per la Corte di cassazione, l'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, si limita a demandare alla contrattazione collettiva l'individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue...

V. R. Maraga, Lavoro intermittente: illegittimo il divieto previsto dal CCNL, in Giurisprudenza commenata.

Il caso. La Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda di un lavoratore intesa all'accertamento dell'illegittimità del contratto di lavoro intermittente e alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte territoriale, premessa la genuinità del contratto di lavoro intermittente stipulato con riferimento alle esigenze individuate in via sostitutiva della contrattazione collettiva dal Ministero del lavoro con il d.m. 23 ottobre 2004, n. 459, il quale faceva riferimento alla tabella allegata al r.d. n. 2657 del 1923 espressamente richiamata nel contratto individuale, ha osservato con il c.c.n.l. 2011, applicabile alla concreta fattispecie, non conteneva più la previsione impeditiva del ricorso alla tipologia del lavoro a chiamata adottata dalle parti collettive con il contratto vigente nel periodo 2004/2007, giustificata in quella sede dalla “novità degli strumenti” e dalla situazione congiunturale di settore e, quindi, legata ad un presupposto transitorio, con un'efficacia limitata nel tempo.

Il giudice di appello aveva, inoltre, rimarcato che la interpretazione delle previsioni collettive in senso ostativo alla possibilità di stipulare il contratto in controversia avrebbe finito con il vanificare la sostanziale operatività del ricorso al lavoro intermittente introdotto dal d.lgs. n. 276 del 2003, art. 33 e riconosciuto alle parti collettive un potere smentito dalla disciplina di legge stante la contestuale previsione dell'intervento ministeriale in caso di inerzia delle parti sociali nel regolamentare i casi in cui era consentito il ricorso a detta tipologia contrattuale.

Non configurabilità del potere di veto della contrattazione collettiva in ordine all'utilizzabilità del contratto di lavoro intermittente. Per la Corte di cassazione, l'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, si limita a demandare alla contrattazione collettiva l'individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, senza riconoscere esplicitamente alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale; né un siffatto potere di veto può ritenersi implicato dal richiamato “rinvio” alla disciplina collettiva che concerne solo un particolare aspetto di tale nuova figura contrattuale e che nell'ottica del legislatore trova verosimilmente il proprio fondamento nella considerazione che le parti sociali, per la prossimità allo specifico settore oggetto di regolazione, sono quelle maggiormente in grado di individuare le situazioni che giustificano il ricorso a tale particolare tipologia di lavoro.

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