Rapina impropria tentata e consumata. Differenze alla luce dei princìpi di unitarietà del reato complesso e di offensività

Gianluca Bergamaschi
06 Dicembre 2019

La questione verte sul fatto se la rapina impropria debba considerarsi tentata o consumata, ove l'agente, che abbia posto in essere atti sottrattivi idonei all'impossessamento, senza portarli a compimento per fatti indipendenti dalla sua volontà, usi, poi, violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della refurtiva o l'impunità...
Abstract

La questione verte sul fatto se la rapina impropria debba considerarsi tentata o consumata, ove l'agente, che abbia posto in essere atti sottrattivi idonei all'impossessamento, senza portarli a compimento per fatti indipendenti dalla sua volontà, usi, poi, violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della refurtiva o l'impunità; ciò non solo alla luce della previsione letterale dell'art. 628, comma 2, c.p., ma pure dei fondamentali princìpi di unitarietà del reato complesso e di offensività della condotta criminosa.

Analisi della giurisprudenza

Occorre, intanto, rilevare come un contributo alla questione lo abbia dato la giurisprudenza di legittimità che non si è occupata propriamente di essa, ma della distinzione tra rapina impropria e concorso tra tentato furto e altri delitti contro la persona, nonché della distinzione tra furto tentato e consumato nel supermercato.

Si veda, ad esempio, la Cass., II, n. 6479/11, che – in un caso di furto in abitazione nel quale gli agenti tentarono un'azione di sottrazione di beni non pienamente riuscita, usando, poi, violenza e minaccia per darsi alla fuga – sposa la tesi della rapina impropria tentata (e non quella del concorso tra tentato furto e altri delitti contro la persona): «… nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della "res" altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.»; questo perché: «… l'ipotesi di cui all'art. 628 cpv. cp., si perfeziona anche nei casi in cui la condotta di impossessamento della cosa non sia completata ma sia ancora in atto (Cass. Pen. Sez. 2, 23.05.07 n. 23418), atteso che il criterio qualificante della condotta criminosa va individuato nell'esercizio della violenza o della minaccia mentre è ancora "in itinere" l'azione difensiva, il cui esercizio impedisce all'agente di completare l'azione di sottrazione del bene (Cass. Pen. Sez. 2, 10.11.2006 n.40156), sottrazione per la quale erano ormai avviati in maniera non equivoca gli atti esecutivi. (Cass. Pen. Sez. 2, 16.05.2001 n. 28044).».

Nel comporre, poi, il contrasto giurisprudenziale apertosi sulla predetta questione, sposando la tesi di cui sopra, la Cass., S.U., n. 34952/12, sancì che: «E' configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità».

La Corte, però, riassumendo le ragioni che militano in favore della tesi della rapina impropria tentata e non quella del concorso tra tentato furto e altri delitti contro la persona, fa proprie delle affermazioni assai significative anche in relazione al nostro tema specifico, ad esempio: «… le fattispecie componenti la figura in esame (sottrazione e violenza) possono presentarsi entrambe allo stadio del tentativo, sicchè l'unitarietà della rapina resta tale anche quando dette condotte si arrestino ad ipotesi tentate. Non sarebbe, in altri termini, consentito procedere, proprio per l'unità della figura delittuosa, ad una considerazione autonoma degli elementi componenti volta a ravvisare un concorso di reati fra tentato furto e fatti contro la persona.»; e ancora: «Il delitto di rapina ha, nelle sue due configurazioni, natura unitaria, quale reato plurioffensivo, in cui, con l'azione violenta e la sottrazione del bene, si aggrediscono contemporaneamente due beni giuridici, il patrimonio e la persona. Del resto, è opinione ampiamente condivisa quella della natura unitaria del reato complesso; pertanto, se la rapina costituisce un reato composto risultante dalla fusione di due reati, non se ne può scindere l'unità valutando separatamente i componenti costitutivi delle figure criminose originarie;e se l'art. 628 cod. pen. opera un'unificazione tra fattispecie consumate, la stessa unificazione dovrebbe continuare a valere, salvo il diverso titolo di responsabilità, quando una di esse si presentasse nello stadio del tentativo.»; «In verità, è opinione largamente diffusa, e certamente preferibile, che si ha tentativo di delitto complesso sia quando non sia stata ancora raggiunta la compiutezza nè dell'una nè dell'altra componente, sia quando sia stata raggiunta la consumazione dell'una e non quella dell'altra.»; e aggiunge: «Piuttosto deve osservarsi che l'art. 628 cod. pen., comma 2 fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso.

Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata materialmente, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e dell'art. 628 cod. pen., comma 2 non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui, atti che sono di tutta evidenza sussistenti nel caso di cui al presente procedimento.».

Di basilare importanza, per la indiretta ricostruzione del problema, è pure Cass., S.U., n. 52117/2014, la quale, in tema di furto al supermercato, ha stabilito che: «Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo».

La Corte fonda la decisione anche sul principio di offensività, in forza del quale la distinzione tra consumazione e tentativo, si basa sull'effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale, che non si produce laddove non vi sia anche la completa, benché istantanea, rescissione della signoria del detentore sul bene; infatti afferma: «La conclusione riceve conforto dalla considerazione dell'oggetto giuridico del reato alla luce del principio di offensività.

In tale prospettiva, di recente valorizzata quale canone ermeneutico di ricostruzione dei "singoli tipi di reato" da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Affatto coerente risulta, pertanto, l'aggancio della consumazione del furto alla completa rescissione (anche se istantanea) della "signoria che sul bene esercitava il detentore", come esattamente individuato dalla citata sentenza n. 8445 del 2013, Niang. Mentre, di converso, se lo sviluppo dell'azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso, è per vero confacente, alla stregua del parametro della offensività, la qualificazione della condotta in termini di tentativo.».

Le predette sentenze a SS.UU. rappresentano il comune “fondo di cottura” di altri arresti, più strettamente in argomento, i quali, tuttavia, sembrano giungere a conclusioni non del tutto omogenee.

Infatti, Cass., II, n. 46412/14 e Cass., II, n. 7606/19, partendo dagli assunti delle SS.UU. di cui sopra, affermano, rispettivamente, che: « … ricorre la rapina impropria nella forma del tentativo allorquando l'agente, dopo avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa mobile altrui a chi la detiene ma non riuscendo in tale intento per la costante vigilanza della persona offesa o di un suo delegato, adoperi, immediatamente dopo, violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità; ricorre invece la rapina impropria consumata quando l'agente, dopo l'amotio della res, riesce a portare a termine anche l'ablatio - ossia lo spossessamento dell'avente diritto, che fa perdere a costui il controllo sulla cosa, dimodoché non è più in grado di recuperarla autonomamente, senza l'ausilio di terzi o delle forze dell'ordine - e adoperi, immediatamente dopo, violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità.»; ciò perché, i princìpi stabiliti per il furto, sono: «… perfettamente traslabili in quello di rapina, che dal primo si differenzia sostanzialmente da un quid pluris costituito dall'uso di violenza o minaccia finalizzate all'impossessamento della cosa mobile altrui mediante sottrazione a chi la detiene.».

D'altro canto, altra giurisprudenza, in condizioni fattuali non dissimili, esalta il dato letterale dell'art. 628, comma 2, c.p. ed opta per la qualificazione giuridica di rapina impropria consumata.

Si veda, ad esempio, Cass, II, n. 11135/17 che afferma: «… l'impossessamento non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa, ma è richiesto dalla norma incriminatrice - ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria solo come scopo della condotta …»; per cui: «… se vi è stata la sottrazione della cosa mobile altrui, l'aver adoperato violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, costituisce rapina impropria consumata, e non rapina impropria tentata, anche se l'impossessamento non si verifica. Quanto detto vuol dire che la possibilità di distinguere tra rapina impropria consumata e rapina impropria tentata dipende solo dalla avvenuta consumazione, o meno, della "sottrazione".».

Ancora più in là si spinge Cass., II, n. 10214/19 la quale sostiene che: « … poichè l'art. 628 c.p., comma 2 fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, deve ritenersi che il delitto di rapina impropria si perfeziona anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per breve tempo, della disponibilità autonoma dello stesso. …»; per cui: «In altri termini, per il perfezionamento della rapina impropria è sufficiente l'apprensione del bene altrui e non è necessario l'impossessamento, che, invece, postula l'acquisto del possesso sulla cosa sottratta ad altri;»; tutto ciò vale a consumare la rapina impropria anche nei casi di tentato furto al supermercato, seguito da violenza e minaccia, giacché: «… contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il controllo del personale di vigilanza non rileva al fine della sussistenza della sottrazione del bene ma incide soltanto sul conseguente momento dell'impossessamento, atteso che sotto la sorveglianza altrui ciò che viene ad essere impedita non è l'apprensione del bene ma l'acquisizione di un'autonoma disponibilità del bene.».

Si veda infine, la Cass., II, n. 30476/19 che, ribadito quanto sopra, chiosa affermando: «…. È configurabile, invece, il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.».

Considerazioni critiche

Come chiaro, quindi, siamo al cospetto di differenti sfumature interpretative, che, all'atto pratico, possono indirizzare l'ermeneusi fatto/diritto, in modo anche opposto.

Sembra di cogliere, infatti, un primo indirizzo, che – valorizzando l'aspetto della natura di reato complesso dell'art. 628 c.p. ed il principio della sua necessaria unità, sancito anche da Cass., S.U., n. 34952/12 – arriva a concludere che, essendo la rapina, anche impropria, null'altro che una specializzazione del furto, allorquando quest'ultimo rimanga a livello di tentativo, il successivo uso di violenza o minaccia, non consumi la rapina, ma lasci anch'essa a livello di mero tentativo.

Appare, però, distinguibile anche un secondo indirizzo, che punta più sul dato letterale della norma, ossia sul fatto che la violenza o minaccia debbano avvenire “immediatamente dopo la sottrazione” ed al fatto che l'agente miri ad “assicurare a sé o al altri il possesso della cosa sottratta”; per cui arriva alla conclusione che, sebbene la mera sottrazione non consumi il furto, in assenza di impossessamento, essa sia sufficiente a consumare la rapina impropria, ove l'azione furtiva sia seguita da violenza o minaccia per conseguire il possesso o l'impunità e ciò, si ritiene, in perfetta coerenza con quanto stabilito da Cass., S.U., n. 52117/14, in tema di furto al supermercato.

Non manca, del resto, chi equipara la “mera apprensione” alla “sottrazione” del bene, riperticando, così, la teoria dell'amotio, messa alla berlina, si sperava definitivamente, proprio dalla Cass., S.U., n. 52117/14.

A tal proposito, tuttavia, occorre considerare che le due SS.UU. citate non si occupano specificatamente del tema in argomento, per cui vanno considerate, specie circa il furto al supermercato, non come punti di approdo, ma come spunti di abbrivo; del resto, nella massima ufficiale della Cass., S.U., n. 52117/14 non si parla di “sottrazione” o “impossessamento”, ma, ben più ariosamente, di “azione furtiva avviata”, di “autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva”, in capo all'agente, e di “sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo”.

In ogni caso, il contrasto sembra più apparente che reale, in quanto anche dalla giurisprudenza che opta per la rapina impropria consumata, si evince che la questione, comunque, verte sulla distinzione tra “sottrazione” e “atti idonei alla sottrazione”, nonché tra lo “spossessamento della p.o.” – come elemento costitutivo e perfezionativo della sottrazione, e, dunque, come elemento potenzialmente perfezionante la rapina impropria – ed il “possesso autonomo dell'agente”, come definitiva, assoluta ed indisturbata disponibilità della res in capo a costui e, dunque, come elemento perfezionante sia il furto sia la rapina propria.

Ne deriva, quindi, che non pare metodologicamente corretto risolvere tutto aggrappandosi semplicisticamente al dato letterale, giacché i riferimenti alla “sottrazione” ed alla “cosa sottratta”, rinvenibile nell'art. 628, comma 2, c.p., possono essere interpretati non come indicativi di una tassativa e vincolante dinamica materiale dell'azione anteriore, vale a dire del furto, bensì in chiave descrittiva della sua tempistica e del suo oggetto.

In pratica, il riferimento al fatto che la violenza o minaccia debbano avvenire “immediatamente dopo la sottrazione”, può essere inteso come una perifrasi usata per indicare lo stretto collegamento temporale con l'azione furtiva; così come l'allusione alla “cosa sottratta”, può valere quale mero sinonimo di “cosa oggetto di azione furtiva”, ossia un semplice alias di “refurtiva”.

In conclusione

Se le cose stanno così, allora appare necessario un approccio più analitico, partendo proprio dalle affermazioni delle SS.UU. più volte citate, vale a dire il rispetto e l'applicazione coordinata dei princìpi di offensività, quale fondamentale criterio distintivo tra delitto tentato e consumato (Cass., S.U., n. 52117/14), e di unitarietà del reato complesso (Cass., S.U., n. 34952/12).

Dal primo principio, consegue che, per distinguere tra delitto consumato e delitto tentato, è essenziale capire se il bene giudico tutelato dalla norma incriminatrice sia stato leso o solo minacciato.

Detto principio va, poi, coordinato con il secondo, in base al quale, per poter parlare di consumazione di un reato complesso e plurioffensivo, occorre che tutti i beni giuridici tutelati dal precetto della norma incriminatrice risultino lesi dall'azione; se uno di essi, invece, sia meramente minacciato, ossia messo solo in pericolo, non si potrà mai parlare della consumazione di un reato di danno, ma, al limite, entrare, anche a livello sanzionatoria, nella distinzione tra tentativo compiuto ed incompiuto.

Nel caso del furto, che va a costituire la componente patrimoniale della rapina, l'anzidetta distinzione si fonda sulla “possibilità di recupero autonomo della p.o.” (Cass., S.U., n. 34952/12 e Cass., S.U., n. 52117/14), per cui si dovrà concludere che – ad esempio nelle tipiche situazione di tentato furto al supermercato, seguito da violenza e minaccia per scappare, con abbandono della merce – non vi sarà ancora lesione piena e completa del bene giuridico tutelato dalla rapina, considerata unitariamente, ossia patrimonio ed incolumità fisica o libertà morale, allorquando il bene sia recuperato immediatamente e senza che, esso e l'autore del fatto, siano mai andati fuori portata del recupero della p.o., la quale, quindi, si è accorta in tempo reale della sottrazione in itinere, ossia della mera amotio, e reagisce evitando l'ablatio, per cui la violenza o minaccia perpetrate dall'agente, sono ancora dirette a perfezionare l'azione sottrattiva, completando lo spossessamento della p.o., e non ancora direttamente tese a consolidare il possesso autonomo in capo all'agente, ancora al di là da venire.

In altre parole, non può dirsi realizzata la sottrazione, ma solo atti idonei alla sottrazione, in assenza di spossessamento della p.o., nel senso supra indicato, ossia quando, ad esempio per effetto del costante monitoraggio, la cosa sia, dalla stessa, ancora recuperabile, come avviene nel caso di furto al supermercato, laddove l'autore sia seguito costantemente dagli addetti ovvero attraverso le telecamere o mediante i dispositivi di rilevamento di spostamento delle merci; cosicché, anche in questo caso, la rapina impropria deve ritenersi tentata, proprio perché non si è completato e, quindi, realizzato l'elemento costitutivo della sottrazione e la violenza o minaccia sono poste in essere proprio per eludere l'intervento in continenti della p.o. e, dunque, per completare la sottrazione stessa; laddove poi, in realtà, il possesso autonomo sarà conseguito solo successivamente, se e quando il bene sottratto sarà messo definitivamente e assolutamente al sicuro, ossia nella sola disponibilità dell'agente, senza alcuna possibilità di opposizione, né da parte della p.o., né di terzi.

Se ne deve concludere, quindi, che, in tutti i casi in cui l'azione furtiva, seguita da violenza o minaccia, non abbia già realizzato per intero l'endiadi “sottrazione/spossessamento” – nell'ottica della distinzione tra “atti di sottrazione” e “sottrazione compiuta” ed in relazione alla concreta possibilità di opposizione in continenti della p.o. – l'interesse giuridico patrimoniale non risulterà ancora leso e la rapina impropria sarà solo tentata.

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