La Tabella milanese sul danno definito da premorienza nelle prime applicazioni giurisprudenziali
12 Dicembre 2019
Sintesi dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale definito da premorienza
In alternativa alle principali soluzioni adottate dai giudici di merito per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del bene salute, allorché tale pregiudizio si è prodotto durante un ben preciso arco temporale, culminato con la morte del danneggiato per causa esterna e indipendente dalla lesione subita (in tal caso, deve ritenersi inadeguato l'usuale metodo tabellare di liquidazione del danno alla persona, ancorato al parametro dell'«aspettativa di vita», ex multis, Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19057; Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2011, n. 2297; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4890; Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2019, n. 4551), l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha pubblicato, nel marzo 2018, una Tabella ad hoc, funzionale alla quantificazione del danno non patrimoniale nell'ipotesi oggetto di disamina (per un approfondimento sul tema, oltre agli Autori citati infra, si rinvia a: BUFFONE G., Gruppo Due: il danno biologico intermittente, Ridare.it 5 Luglio 2016; SPERA D., Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, Le Officine del Diritto - Civile e Processo, 2018, Giuffré). La locuzione nominale «danno biologico intermittente», solitamente riscontrabile in giurisprudenza, è ora sostituita dall'espressione, più efficace, «danno non patrimoniale da lesione del bene salute definito da premorienza» (o, più brevemente, «danno definito da premorienza»), in ragione della sua struttura di danno subito, in modo irreversibile e non intermittente, nell'intervallo temporale compreso fra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto. Il criterio liquidativo utilizza quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle milanesi. Esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media (v. Moro D., Danno biologico intermittente: la soluzione “milanese”, Ridare.it 22 Maggio 2017). Poiché il danno non è una funzione costante nel tempo, ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento dannoso per poi decrescere (stante l'adattamento dell'individuo alla sopraggiunta modificazione psico-fisica) fino a stabilizzarsi negli anni successivi, la Tabella prevede distinte colonne per il computo dell'importo liquidabile, rispettivamente, per il primo anno, per il primo e secondo anno, e per ogni ulteriore anno di vita a partire dal terzo anno dall'evento lesivo (da sommare all'importo previsto nella terza colonna). La valutazione del danno, secondo i valori monetari standard indicati in Tabella, è personalizzabile in relazione alle circostanze del caso concreto, tra le quali l'età del danneggiato. Più precisamente, gli importi tabellari sono incrementabili sino al 50%; questa operazione deve compiersi caso per caso, senza automatismi risarcitori, juxta alligata et probata, con adeguata motivazione del giudice. Prime applicazioni giurisprudenziali della Tabella milanese
Diversi Uffici giudiziari, dislocati in differenti aeree geografiche, hanno, ad oggi, applicato i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale definito da premorienza, elaborati dall'Osservatorio meneghino, riconoscendo dunque i valori monetari contenuti nella nuova Tabella come congrui (CHIRIATTI G., Alla ricerca dell'equità: i danni da premorienza e terminali nelle nuove Tabelle milanesi - Edizione 2018, Ridare.it, 25 Settembre 2018). Tralasciando, in questa sede, le sentenze d'appello che hanno fatto riferimento ai suddetti criteri, tenendo in considerazione i valori monetari indicati nella nuova Tabella come parametro di valutazione degli importi liquidati nel primo grado del giudizio (così, App. Torino sez. III, 30 maggio 2018, n. 1029; Trib. Torre Annunziata, sez. II, 8 giugno 2018, n. 1382), si registra una significativa adesione all'innovativa soluzione liquidatoria. Ancor prima della pubblicazione della nuova Tabella, alcuni Tribunali ne avevano già fatto applicazione (ovviamente, i valori monetari erano quelli previsti dalla Tabella originariamente elaborata, ante Edizione 2018). E così il Tribunale di Pavia (sent. 18 aprile 2017, n. 661), in un caso di caduta da una sedia a rotelle di una persona ospitata presso una residenza sanitaria assistenziale, richiamando il criterio elaborato dall'Osservatorio milanese, ha ritenuto di «fare applicazione del modello liquidatorio sopra, sinteticamente, esposto, del tutto razionale e logico, tenuto altresì conto della possibilità di adeguare la liquidazione al caso concreto mediante aumento personalizzato». Nella fattispecie, a fronte di postumi permanenti del 20%, il danno non patrimoniale da invalidità permanente (in aggiunta a quello da inabilità temporanea assoluta), è stato liquidato in Euro 3.736,99, ovvero il valore tabellare di Euro 3.737,00, proporzionalmente ridotto in considerazione della durata della vita della persona lesa, deceduta undici mesi dopo la caduta. Per giungere a questa quantificazione il Tribunale ha sottratto i 30 gg di inabilità temporanea, effettuando il seguente calcolo: 11 mesi di sopravvivenza – 1 mese = 10 mesi; Euro 3.737,00 / 12 x 10 = Euro 3.114,16), per poi procedere a un aumento del 20% (Euro 622,83) a titolo di «personalizzazione», in considerazione delle condizioni cliniche della danneggiata, già ricoverata presso la struttura e costretta all'uso di sedia a rotelle (Euro 3.114,16 + Euro 622,83 = Euro 3.736,99). Il Tribunale di Milano (sez. I, sent 29 giugno 2017, n. 7340 ), sempre in un caso di caduta di un'ospite di una Casa di Cura, che si era procurata la frattura del femore con conseguente perdita dell'autonomia deambulatoria, oltre al danno da inabilità temporanea assoluta e parziale, per quanto attiene ai postumi permanenti ha ritenuto equo liquidare complessivi Euro 43.627,00, tenuto conto della vita effettiva della danneggiata a seguito dell'evento lesivo (circa cinque anni) e della percentuale di invalidità permanente accertata (40%, differenziale tra il 40% e l'80%), operando «un aumento dato dalla necessità di incrementare il danno, che ha inciso su una persona già affetta da un'invalidità permanente del 40%». Questo il calcolo sotteso alla quantificazione del danno: Euro 23.491,00 + Euro 20.136,00 (Euro 6.712,00 x 3) = Euro 43.627,00. Ritenuto, dunque, che «nel caso di specie, la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari», il giudice ha proceduto alla «personalizzazione», «avuto riguardo alle conseguenze subite dall'attrice a causa degli errati trattamenti ai quali è stata sottoposta», aumentando complessivamente l'importo sopra indicato sino ad Euro 65.000,00 («In particolare, come risulta da quanto allegato dalla difesa attrice e non specificamente contestato dalla convenuta, la danneggiata, pur non avendo una aspettativa di vita particolarmente lunga, dopo la caduta ha perso qualunque forma di autonomia, rimanendo pressoché costretta a letto, salvo mobilizzazioni in carrozzina»). Anche in un'altra vicenda, relativa alla caduta di un passeggero a bordo di un motociclo a causa di una buca presente sul manto stradale, il Tribunale di Milano (sez. X, sent. 13 luglio 2017, n. 7981) ha seguito la soluzione liquidatoria proposta dal locale Osservatorio. In relazione alla percentuale invalidante (IP 3%), il danno non patrimoniale è stato così liquidato: Euro 371,00 complessivamente per il primo e secondo anno ed Euro 106,00 x 2 = Euro 212,00 per il terzo e quarto anno successivi al sinistro, prima del decesso, e così per complessivi Euro 583,00. In considerazione delle «conclusioni del CTU in ordine alla valutazione del grado di sofferenza psico-fisica consequenziale ai postumi permanenti residuati in capo al danneggiato […], trattasi, ad avviso di Questo Tribunale, di cifra congrua che non consente il riconoscimento di un'ulteriore personalizzazione, con riferimento alla richiesta formulata dall'attore, tenuto conto che la liquidazione del danno biologico (quale componente del danno non patrimoniale) considera già la compromissione dell'integrità psico-fisica della persona nei suoi aspetti statico e dinamico relazionali medi». E ancora, il Tribunale di Biella (sent. 18 settembre 2017, n. 456 ), in un caso di duplice caduta di un'ospite di una Casa di riposo, con conseguenti fratture ossee, ha ritenuto di «aderire alla proposta svolta dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano» e, tenendo conto delle percentuali di invalidità permanente riconosciute a seguito di ciascuna caduta (3% e 2%), ha così proceduto alla quantificazione della voce di danno non patrimoniale da invalidità permanente (oltre al danno da inabilità temporanea): - primo evento con IP del 3 %, Euro 371,00 per il primo e secondo anno ed Euro 106,00 x 9 = Euro 954,00 per gli ulteriori anni successivi (totale Euro 1.325,00); - secondo evento con IP del 2 %, Euro 234,00 per il primo e secondo anno ed Euro 67,00 x 5 = Euro 335,00 per gli ulteriori anni successivi (totale Euro 569,00), e così per complessivi Euro 1.894,00. Pochi mesi dopo la pubblicazione della Tabella, diverse pronunce di merito hanno fatto riferimento ai nuovi criteri liquidativi. Il Tribunale di Pistoia (sez. I, sent. 9 ottobre 2018, n. 774 ), in un caso di infezione periprotesica contratta a seguito di intervento chirurgico, con danno iatrogeno differenziale del 15% (tra il 15% e il 30%), tenuto conto della durata della permanenza in vita della danneggiata successivamente all'evento lesivo (circa sei anni e mezzo), ha, anzitutto, considerato una percentuale di invalidità permanente pari al 30%, per la quale sono previsti nella nuova Tabella: per i primi due anni Euro 14.005,00 e per i successivi quattro anni e mezzo Euro 4.001,00 x 4 = Euro 16.004,00 + (Euro 4.001,00 / 2) = Euro 18.004, 50 , e così per un totale di Euro 32.009,50. Osserva il giudice che il danno non patrimoniale che sarebbe, invece, residuato all'esito dell'intervento ortopedico in caso di mancata contrazione dell'infezione, considerata una percentuale di invalidità permanente pari al 15%, debba liquidarsi nel modo seguente: per i primi due anni Euro 4.030,00 e per i successivi quattro anni e mezzo Euro 1.151,00 x 4 = Euro 4.604,00 + (Euro 1.151,00 / 2) = Euro 5.179,50, e così per un totale di Euro 9.029,50. L'equivalente pecuniario del maggior danno ascrivibile alla condotta colposa della struttura sanitaria è stato, pertanto, individuato in Euro 32.009,50 - Euro 9.029,50 = Euro 22.980,00. In considerazione delle condizioni dolorose in cui la vittima ha vissuto nell'arco di tempo trascorso tra il sinistro e il decesso («[...] integrando il fatto in una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti quale il diritto alla salute - inteso quale dolore, disagio, sofferenza e patimenti d'animo conseguenti alla malattia ed alla perdita dell'integrità fisica ed adeguato all'effettivo grado di afflittività del danno nel caso concreto quale può desumersi dalla natura e qualità delle lesioni, dall'età della danneggiata, dalla natura degli esiti, ed in particolare dal carattere cronico della patologia, nonché tenuto conto del lungo, debilitante e doloroso percorso terapeutico, ospedaliero e operatorio che, con prolungati periodi di ospedalizzazione e di allettamento e la sottoposizione a una pluralità di interventi chirurgici [...]»), il Tribunale ha riconosciuto agli eredi l'ulteriore somma di Euro 17.000,00 a titolo di «personalizzazione». Altra decisione è quella del Tribunale di Milano (sez. XI, sent. 7 novembre 2018, n. 11231), pronunciatosi in relazione a un incidente verificatosi allorchè il danneggiato, trovandosi alla fermata di un tram, in procinto di salire su questo mezzo di trasporto pubblico, scivolava e i suoi vestiti rimanevano impigliati nelle ruote del tram che ripartiva, trascinandolo. Facendo applicazione dei parametri elaborati dall'Osservatorio meneghino, considerando i postumi permanenti residuati (50%) e la durata della vita del soggetto leso dopo il sinistro (tre anni), il giudice ha liquidato Euro 35.451,00 per i primi due anni ed Euro 10.129,00 per il terzo anno di vita dopo il sinistro. Oltre a ciò, tenuto conto «delle circostanze specifiche degli eventi, e in particolare del fatto che il sinistro ha comportato la necessità di un ricovero presso istituto di cura», ed ancora che il danneggiato, prima del sinistro, «era totalmente autonomo, convivente con la moglie e godeva di uno stile di vita attivo (come testimoniato dai frequenti viaggi all'estero e dalle attività professionali e ludiche provate da parte attrice); ritenuto provato pertanto che il sinistro ha determinato uno stravolgimento delle condizioni del tempo residuo di vita del danneggiato», è stata operata dal giudice una personalizzazione pari al 30%. Pertanto, la somma complessivamente liquidata per questa voce di danno è stata pari ad Euro 59.254,00. Il Tribunale di Firenze (sez. II, sent. 19 novembre 2018, n. 3128), in un caso di investimento di un pedone, con postumi permanenti residuati in misura del 66%, ha proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale, così come accertato in sede stragiudiziale dal fiduciario dell'impresa di assicurazione. Poiché l'infortunata era deceduta nel corso del giudizio, a distanza di due anni e dieci mesi dal sinistro, utilizzando i criteri indicati nella Tabella meneghina, il giudice ha liquidato il danno da invalidità permanente (oltre a quello da inabilità temporanea) in Euro 55.664,00 per i primi due anni e in Euro 13.253,00 per gli ultimi dieci mesi di vita (previa proporzione) successivi al sinistro, operando, infine, una «personalizzazione» del 25%. La Corte d'appello di Bari (sez. III, sent. 17 gennaio 2019, n. 105 ), nel decidere la causa relativa all'investimento di una persona che stava attraversando la strada a circa 1,50 m dalle strisce pedonali (il che induceva a ritenere un pur minimo concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, stimato nel 5%), con postumi valutati nella misura del 24-25%, ha innanzitutto rilevato che il criterio applicato dal giudice di prime cure (che aveva liquidato il danno da invalidità permanente sulla base delle Tabelle milanesi più aggiornate al momento della pronuncia), non fosse in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, perché tale criterio «non può valere nell'ipotesi in cui il soggetto che abbia subito una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo deceda, per causa esterna ed indipendente dalla lesione subita, prima della liquidazione del pregiudizio (come nel caso in esame ), essendo del tutto evidente che in tal caso deve tenersi conto non di una semplice ‘previsione' di futura vita residua, bensì della vita residua ‘effettiva' ». Richiamata, tra le altre, l'ordinanza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. III, sent. 28 giugno 2018, n. 17018), secondo cui le Tabelle di Milano rappresentano i parametri maggiormente idonei per consentire il rispetto dell'equità valutativa nella liquidazione del risarcimento dei danni subiti, sicché - nel caso in cui il giudice scelga di preferire Tabelle diverse per la quantificazione del danno - deve fornire una congrua motivazione per giustificare la sua decisione, osserva la Corte territoriale che la nuova Tabella elaborata dall'Osservatorio meneghino prevede: - nel caso di IP del 24%, Euro 9.202,00 per il primo e il secondo anno ed Euro 2.629,00 per ogni ulteriore anno successivo; - nel caso di IP del 25%, Euro 9.925,00 per il primo e il secondo anno ed Euro 2.836,00 per ogni ulteriore anno successivo, con possibilità di incremento di tali importi fino al 50% a titolo di «personalizzazione». Poiché, nel caso di specie, il decesso dell'infortunata era avvenuto cinque anni, quattro mesi e diciotto giorni dopo il sinistro stradale, i Giudici di secondo grado, tenuto conto che il valore medio degli importi precedentemente indicati è pari ad Euro 9.563,50 per i primi due anni ed Euro 2.732,50 per ogni anno successivo, ha reputato equo liquidare il danno non patrimoniale in complessivi Euro 18.794,11 (Euro 9.563,50 per i primi due anni dopo il sinistro ed Euro 2.732,50 × 3 = Euro 8.197,50 per i tre anni successivi), oltre ad Euro 1.033,11 per la frazione dell'ultimo anno (Euro 2.732,50 × 138 / 365), incrementando tale importo nella misura del 40% «a titolo di personalizzazione, in ragione delle notevoli sofferenze patite dalla danneggiata (già sessantunenne al momento del sinistro) negli ultimi anni di vita in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro de quo, agevolmente desumibili sia dalla documentazione sanitaria in atti sia dai puntuali accertamenti tecnici compiuti dal c.t.u.». Pertanto, il danno non patrimoniale da invalidità permanente è stato quantificato in Euro 26.311,75, oltre al danno da inabilità temporanea. Il Tribunale di Savona(sent. 17 gennaio 2019), in un caso di intervento di riprotesizzazione d'anca per la risoluzione di una grave patologia osteo-articolare, con danno iatrogeno differenziale stimato nella misura 15% (tra il 30% e il 45%) e con decesso del paziente sopravvenuto nove anni dopo l'intervento, per causa non riconducibile alla patologia oggetto di causa, ha liquidato l'importo di Euro 45.968,00. I conteggi svolti dal giudice per giungere alla quantificazione di tale importo sono stati i seguenti: - IP del 45%: Euro 29.327,00 per il primo e secondo anno, cui sommare Euro 8.379,00 per ciascuno dei seguenti sette anni, e così Euro 87.980,00 - IP del 30%: Euro 14.005,00 per il primo e secondo anno, cui sommare Euro 4.001,00 per ciascuno dei seguenti sette anni, e così Euro 42.012,00. Dunque, l'importo risarcibile per l'invalidità permanente del 15%, quale danno iatrogeno differenziale, ammonta ad Euro 87.980,00 – Euro 42.012,00 = Euro 45.968,00. È precisato in sentenza: «In difetto di prova, infine, non possono essere riconosciuti ulteriori aumenti a titolo di personalizzazione del danno». Il Tribunale di Reggio Calabria (sez. II, sent. 29 gennaio 2019, n. 154) ha risarcito il danno non patrimoniale da invalidità permanente dell'80% conseguente a incidente stradale, con decesso dell'infortunato intervenuto a distanza di undici anni dal sinistro, liquidando l'importo di Euro 256.626,00 (Euro 71.856,00 per i primi due anni ed Euro 20.530,00 x 9 = Euro 184.770,00 per i successivi anni). In considerazione delle peculiari condizioni in cui la vittima ha vissuto nell'arco di tempo trascorso tra il sinistro e il decesso, «certamente incidenti sia sulla sfera interiore del danneggiato, sub specie di dolore, paura e disperazione per la propria vita, sia sul piano dinamico-relazionale, dipanate cioè nell'ambito delle relazioni di vita esterne», il giudice ha operato la «personalizzazione» massima (Euro 256.626,00 + 50% = Euro 384.939,00), procedendo, quindi, a una dimidiazione del quantum in ragione del concorso di responsabilità della vittima nella causazione del sinistro per omesso uso del casco protettivo (Euro 384.939,00 – 50% = Euro 192.469,50). Ne è conseguita anche una decurtazione in pari misura del risarcimento del danno emergente (spese mediche documentate, ritenute congrue e necessarie, relative alla terapia riabilitativa). Il Tribunale di Rimini(sent. 12 marzo 2019, n. 199), in un caso di gravissime lesioni conseguenti a incidente stradale, da cui erano residuati postumi invalidanti nella misura del 100%, ritenuto non provato - all'esito dell'istruttoria svolta - che il decesso del soggetto leso fosse da considerare una conseguenza immediata e diretta del sinistro, ha liquidato l'importo di Euro 91.755,00, essendo il danneggiato deceduto nel corso del secondo anno successivo all'evento lesivo. «Quanto alla c.d. personalizzazione del danno», si osserva in sentenza che la persona deceduta «ha patito una compromissione totale del proprio stato di salute, con la diagnosi di coma vigile, afasia, tetraplegia, e che, anche dopo aver ripreso una condizione di coscienza, non ha mai nemmeno potuto fare ritorno alla propria casa». Il giudice ha, pertanto, ritenuto che le «condizioni particolarmente penose in cui la vittima ha vissuto nell'arco di tempo trascorso tra il sinistro e il decesso, cui certamente corrisponde una sofferenza soggettiva di grado elevatissimo, giustificano il riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura massima del 50%». A titolo di danno non patrimoniale definito da premorienza sono stati, pertanto, liquidati complessivi Euro 137.632,50 (Euro 91.755,00 + 50%), oltre ad Euro 13.818,00 per l'inabilità temporanea («L'utilizzo del valore massimo di Euro 147,00 per il punto base di invalidità temporanea totale si giustifica in ragione dell'entità, della natura e della durata dell'invalidità temporanea accertata, caratterizzata dal susseguirsi di ricoveri ospedalieri»). Anche in ragione della durata della sopravvivenza (oltre che dell'età del soggetto leso, della circostanza che i figli fossero adulti al momento del fatto e che la vittima non fosse l'unico soggetto convivente con moglie e figli) sono state ridimensionate (metà dei valori minimi tabellari) le somme liquidate a ristoro del «danno non patrimoniale subito dai suoi prossimi congiunti, consistente nella compromissione del rapporto parentale, nella sofferenza interiore e nello sconvolgimento delle abitudini di vita, che gli stessi hanno patito in conseguenza del sinistro». Il Tribunale di Vibo Valentia (sez. I, sent. 5 aprile 2019, n. 300 ), nel liquidare i danni conseguenti all'investimento di un pedone con postumi permanenti stimanti nella misura del 10%, ha individuato il quantum risarcibile a titolo di danno non patrimoniale definito da premorienza in Euro 3.304,00. Oltre al danno da inabilità temporanea e alle spese farmacologiche e per i presidi ortopedici, tenuto conto della sopravvenuta morte in corso di causa dell'attore originario, a distanza di quattro anni dalla verificazione del sinistro, il giudice ha utilizzato «gli indici numerici desumibili dalle colonne n. 3 e 4 delle tabelle», liquidando per i primi due anni la somma di Euro 2.102,00 e per i successivi due anni la somma di Euro 601,00 x 2 = Euro 1.202,00. Al suddetto importo è stata applicata la maggiorazione del 50% a titolo di «personalizzazione» come da colonna n. 5 della Tabella, «in ragione del fatto che la permanenza in vita dell'attore a seguito del sinistro pari a 4 anni, deve essere rapportata all'età del danneggiato al momento dell'incidente, ossia 85 anni, cui ancorare le relative aspettative di vita e le sofferenze fisiche subite da persona in età avanzata a causa delle lesioni riportate». Il Tribunale di Pistoia (sez. I, sent. 19 aprile 2019, n. 256) ha fatto applicazione della nuova Tabella in un caso di incidente occorso a un ciclista per la presenza di una buca nell'asfalto, con grave invalidità permanente (85%) e successiva morte per suicidio del soggetto leso (avvenuto durante un periodo di dimissione ospedaliera temporanea). Esclusa la riconducibilità del gesto estremo al sinistro stradale occorsogli, oltre al danno da inabilità temporanea, calcolato sulla scorta dei valori monetari comprensivi del massimo coefficiente di personalizzazione («da ritenersi nella fattispecie applicabile in considerazione della sofferenza provocata all'infortunato dalla gravità delle lesioni»), il giudice ha liquidato il danno non patrimoniale da invalidità permanente in Euro 66.100,00, importo «comprensivo del coefficiente di personalizzazione del 50% previsto dalle tabelle e da ritenersi applicabile vista la età del danneggiato». La Corte d'appello di Torino (sez. IV, sent. 15 maggio 2019, n. 814 ), pronunciandosi su una vicenda sanitaria relativa ad omesso riconoscimento della trasformazione maligna di un nevo, tenuto conto della chance perduta dal paziente, consistita «nel venir meno dell'aspettativa di sopravvivenza sino a raggiungere un'età consona rispetto ai dati statistici in proposito», nonché della prognosi infausta «quoad vitam», essendo prevedibile «un evento mortale nel medio-breve periodo, con una percentuale di sopravvivenza pari a circa il 60% nell'arco di un quinquennio», ha ritenuto applicabili alla fattispecie - «in assenza di riferimenti “ad hoc”» - i «criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito con premorienza» dell'Osservatorio di Milano (è precisato in sentenza: «La liquidazione sul punto non può ovviamente prescindere da una valutazione economica improntata ad equità, avuto comunque presente il non contenuto ammontare accordato a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, e la correlazione ad un evento nefasto sicuramente di molto anticipato rispetto ad un decesso in età avanzata, dunque in questi termini “certus an sed incertus quando”». Essendo l'invalidità permanente stimata nella misura del 74%, la Corte ha quantificato il pregiudizio risarcibile in Euro 65.165,00 con riguardo al primo biennio ed Euro 18.618,00 per ciascun anno successivo, ravvisando i presupposti per un incremento sino al 50%, soprattutto in ragione alla giovane età del soggetto leso. Con riferimento a un periodo di tempo equivalente a cinque anni, il risultato aritmetico è stato pari ad Euro 181.528,50 (ovvero, Euro 65.165,00 per i primi due anni ed Euro 18.618,00 x 3 = Euro 121.019,00 per i successivi tre anni, con incremento del 50%), «decrementato nell'aliquota del 60%, corrispondente alla probabilità di sopravvivenza dell'interessato nell'arco di un quinquennio, e quindi fissato in Euro 72.611,40, pari appunto al 40% dell'intero». Conclude questa breve rassegna il Tribunale di Trieste (sent. 19 aprile 2019, n. 245), che ha utilizzato i criteri di liquidazione del «danno alla salute definito dalla premorienza» in un caso di caduta di un pedone a causa di fessurazioni presenti nel manto stradale, ritenendo che «quello delle tabelle milanesi costituisce un parametro che assicura una certa uniformità di liquidazione ed è opportuno applicarle perché suggeriscono criteri razionali». Oltre all'inabilità temporanea, considerati i postumi permanenti accertati dal Ctu tra il 13% e il 20%, percentuali che «corrispondono, in base alle tabelle sul danno definito da premorienza, a somme comprese tra euro 9.546,00 (per l'invalidità al 13%) ed euro 19.715,00 (per il 20% di invalidità)», nell'impossibilità di indicare un valore preciso, il giudice ha equitativamente liquidato per tale voce di danno l'importo intermedio di Euro 14.630,50. Il suesposto campionario giurisprudenziale, pur nei limiti di questa esposizione, ben rivela la significativa adesione degli Uffici giudiziari ai criteri liquidativi proposti dall'Osservatorio di Milano, che consentono un'agevole quantificazione del tantundem monetario, individuando il valore risarcitorio mediante un semplice calcolo matematico (oltre alle richiamate sentenze, v. Trib. Reggio Calabria, 1 giugno 2018, n. 856 , che ha ritenuto «opportuno rifarsi ai criteri elaborati dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano nella 'Proposta di tabella sul danno intermittente'», poiché «appare costituire un parametro di riferimento adeguato per la sua autorevolezza e per i criteri scientifico statistici utilizzati»); v., inoltre, Trib. Livorno, 25 febbraio 2019, n. 221; Trib. Treviso, 19 giugno 2018, n. 1286; App. Torino sez. III, 3 giugno 2019, n. 943). In conclusioni
Sulle nuove Tabelle milanesi, in particolare su quella per la liquidazione del danno definito da premorienza, le opinioni dottrinali espresse sono discordanti. Non sono mancate critiche, essendo stato segnalato altresì il rischio che la prospettiva di pagare importi monetari più contenuti possa incoraggiare strategie dilatorie, allorché appaia probabile che il danneggiato deceda prima della liquidazione del quantum (i.e. anziani, persone con condizioni patologiche preesistenti, macrolesi, cfr. BONA M., Tabelle milanesi oltre il seminato: critica ai parametri per i danni da premorienza e terminali, Ridare.it, 17 aprile 2018). Per contro, ne è stata messa in risalto la rilevanza quale strumento di attuazione dell'equità nella liquidazione del danno alla salute in caso di premorienza, esprimendo valori monetari adeguati, seppur ridotti rispetto a quelli liquidabili se il danneggiato fosse stato ancora in vita, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (CHIRIATTI G., op. cit.; BREGGIA C., Danno biologico intermittente: le nuove proposte del Tribunale di Milano, Ridare.it, 16 Marzo 2017). In effetti, in mancanza di norme di legge, l'utilizzo dei criteri orientativi elaborati dall'Osservatorio di Milano - in alternativa alle altre soluzioni sinora adottate dalla giurisprudenza - permette di superare l'«anarchia liquidativa» riscontrabile nelle decisioni di merito, principalmente quando vien fatto ricorso al criterio di liquidazione equitativa cd. «puro». È proprio dalla prospettiva di assicurare risposte giudiziali uniformi ed evitare, così, il rischio di ingiustificate disparità di trattamento risarcitorio a parità di danno, che muove l'elaborazione della Tabella. Se è pur vero che ad essa non è attualmente riconosciuto il valore paranormativo attribuito alle tradizionali Tabelle (non può, dunque, ritenersi censurabile in sede di legittimità una sentenza che liquidi il danno da premorienza non attenendosi ai parametri in esame), tuttavia i criteri di calcolo appaiono razionali e rispondenti alle indicazioni fornite dalla Corte nomofilattica, contemplando importi risarcitori predefiniti, ma al contempo flessibili e «agganciati», per così dire, a quelli espressi dalle Tabelle «tradizionali», già validate dalla cd. sentenza Amatucci (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). Bona M., Tabelle milanesi oltre il seminato: critica ai parametri per i danni da premorienza e terminali, Ridare.it 17 Aprile 2018 Bona M., Danno non patrimoniale permanente e morte sopravvenuta per cause indipendenti: critica al “criterio della proporzione” e soluzioni alternative, Ridare.it 15 Febbraio 2016. Breggia C., Danno biologico intermittente: le nuove proposte del Tribunale di Milano, Ridare.it, 16 Marzo 2017 Breggia C., Danno da premorienza e mala gestio, Ridare.it, 25 Marzo 2019 Buffone G., Danno biologico intermittente, Ridare.it,, 11 novembre 2016 Buffone G., Gruppo Due: il danno biologico intermittente, Ridare.it 5 Luglio 2016 Chiriatti G., Alla ricerca dell'equità: i danni da premorienza e terminali nelle nuove Tabelle milanesi - Edizione 2018, Ridare.it, 25 Settembre 2018 De Giovanni C., Morte sopravvenuta del danneggiato per cause indipendenti dal fatto oggetto del giudizio e liquidazione del danno biologico, Ridare.it, 15 Luglio 2019. Moro D., Danno biologico intermittente: la soluzione “milanese”, Ridare.it 22 Maggio 2017 Redazione Scientifica, Il Tribunale di Livorno liquida il danno da premorienza secondo le Tabelle milanesi edizione 2018, Ridare.it, 13 Marzo 2019 Redazione scientifica, Tabelle milanesi 2018 e criteri per la liquidazione di altre voci di danno non patrimoniale, Ridare.it 14 Marzo 2018 Rosada F., Come si liquida il danno biologico nell'ipotesi di morte, per altra causa, della vittima nelle more del processo (danno intermittente)?, Ridare.it 5 Dicembre 2016 Spera D., Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, Le Officine del Diritto - Civile e Processo, 2018, Giuffré Spera D., Ventriglia L., Danno alla persona, Ridare.it, 15 Luglio 2019 |