Abuso di maggioranza nella modifica arbitraria della struttura di governance a danno dei soci di minoranza

13 Gennaio 2020

La delibera assembleare di nomina dell'organo amministrativo è un atto negoziale che vincola società e amministratore ex art. 1372 c.c. fino alla naturale scadenza del mandato, salvo il verificarsi di cause tipizzate di cessazione dell'incarico. È pertanto annullabile per abuso di maggioranza la delibera assembleare preordinata a modificare arbitrariamente la struttura di governance societaria con lesione delle prerogative del socio di minoranza...
Massima

La delibera assembleare di nomina dell'organo amministrativo è un atto negoziale che vincola società e amministratore ex art. 1372 c.c. fino alla naturale scadenza del mandato, salvo il verificarsi di cause tipizzate di cessazione dell'incarico. È pertanto annullabile per abuso di maggioranza la delibera assembleare preordinata a modificare arbitrariamente la struttura di governance societaria con lesione delle prerogative del socio di minoranza, allorquando la stessa non sia giustificata da una specifica e ben individuata esigenza di tutela dell'interesse sociale.

Il caso

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Milano il socio di minoranza di una società per azioni “chiusa” impugnava due delibere assembleari della società convenuta per asserito abuso del diritto da parte della maggioranza.

Più in particolare, con le predette delibere l'assemblea – per volontà del socio di maggioranza – mutava l'assetto di governo della società, passando da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, uno dei quali di espressione del socio di minoranza, ad un amministratore unico, espressione del socio di maggioranza. Secondo le prospettazioni attoree le summenzionate delibere erano da considerarsi viziate da illegittimità (e pertanto da annullare), poiché assunte arbitrariamente ed in difetto di qualsivoglia interesse sociale. Ed, invero, deduceva parte attrice che il solo scopo perseguito dal socio di maggioranza era quello – ritorsivo – di rimuovere dall'organo gestorio l'amministratore designato dal socio di minoranza, senza passare da una formale revoca o comunque in assenza di cause tipizzate di cessazione dell'incarico, giacché lo stesso aveva in precedenza mosso critiche nei confronti di talune scelte assunte in seno al consiglio di amministrazione.

Le questioni e la soluzione giuridica

Con la pronuncia in commento il Tribunale meneghino analizza un tema – invero assai caro a dottrina e giurisprudenza – riguardante la fattispecie dell'abuso di maggioranza, fattispecie che si innesta nel contesto di una modifica strutturale della governance societaria afferente la composizione dell'organo amministrativo di una società per azioni “chiusa”.

Più in particolare e in via preliminare, il Tribunale esamina ed illustra sommariamente il contenuto delle delibere assembleari viziate, evidenziando in particolare che la delibera assembleare di nomina dell'organo amministrativo è un atto negoziale (tra società e amministratore) con valenza organizzativa in termini di governance societaria, vincolante pertanto tra le medesime parti sino alla naturale scadenza del mandato gestorio (art. 1372 c.c.). Nondimeno, l'organo giudicante riconosce che tale vincolo non è assoluto, potendo lo stesso venir meno al verificarsi di una o più cause di cessazione dell'incarico previste dalla legge quali la scadenza (art. 2383, comma 2, c.c.), la decadenza (art. 2382 c.c.), la revoca unilaterale, con le relative conseguenze in termini risarcitori allorquando non sussista una giusta causa di revoca (art. 2383, comma 3, c.c.), le dimissioni o rinunzia all'ufficio (art. 2385, comma 1, c.c.) e le ipotesi di sostituzione previste dall'art. 2386 c.c..

Viene fortemente criticata nella sentenza in commento la condotta sostitutiva posta in essere dal socio di maggioranza nel contesto delle delibere assembleari in esame, essendo le stesse preordinate a produrre gli effetti di una cessazione dell'incarico “atipica”, senza che tale condotta potesse trovare una qualche giustificazione nell'esigenza di tutelare l'interesse sociale (nessuna giustificazione in tal senso è stata addotta dalla società convenuta). Sottolinea nondimeno il Tribunale come la predetta condotta abbia cagionato una lesione alle prerogative del socio di minoranza, avendo lo stesso, ad opinione dell'organo giudicante, il diritto di rivendicare il mantenimento della situazione di fatto e di diritto che vedeva il proprio rappresentante già parte del consiglio di amministrazione: invero, modificando surrettiziamente la struttura dell'organo gestorio senza passare da una formale revoca ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., il socio di maggioranza ha pregiudicato la posizione del socio di minoranza che, come detto, in assenza di cause legali di cessazione dell'incarico avrebbe avuto il diritto a che il proprio rappresentante esercitasse il diritto di voice della minoranza in seno al consiglio di amministrazione sino alla naturale scadenza del mandato. Per di più, agli occhi dell'organo giudicante pare evidente lo scopo ritorsivo perseguito dal socio di maggioranza, avendo lo stesso arbitrariamente architettato il tutto all'esclusivo fine di rimuovere il rappresentante della minoranza dal consiglio di amministrazione, per aver lo stesso manifestato il proprio dissenso rispetto a talune scelte adottate dalla maggioranza del consiglio di amministrazione.

Orbene, alla luce di quanto precede il Tribunale di Milano si pronuncia in termini di illegittimità ed annullamento delle summenzionate delibere rilevando come le stesse integrino tutti i requisiti della fattispecie dell'abuso del diritto della maggioranza: esercizio formale del diritto di voto, mancanza di interesse sociale della decisione e lesione della posizione del socio di minoranza. Viene a supporto richiamata dallo stesso Tribunale una recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387), rappresentativa dell'orientamento giurisprudenziale tuttora vigente (per una più approfondita disamina sulla fattispecie dell'abuso di maggioranza si veda infra).

Osservazioni

Tanto premesso, pare opportuna in questa sede una disamina di taluni principi e istituti giuridici trattati dal Tribunale meneghino al fine di giungere alla suddetta decisione.

In particolare, non è apodittico precisare che uno dei principi cardine delle società per azioni “chiuse” è rappresentato dal principio maggioritario. Ed, invero, di norma, la volontà maggioritaria si impone sulla minoranza secondo il secolare “concetto di rischio”, concetto riassumibile nella considerazione che la delibera si intende assunta allorquando raccolga quantomeno i voti di coloro che corrono un maggior rischio economico (per tutti, T. Ascarelli, Studi in tema di società, Milano, 1952, 150). È noto tuttavia che, se da una parte la regola di maggioranza è uno strumento tecnico che permette di garantire l'efficienza e la speditezza dell'attività sociale, dall'altra ciò comporta che la minoranza rimanga esposta al rischio di vedere sacrificati i propri diritti ad esclusivo vantaggio del gruppo di controllo (cfr., C. Pasquariello, Il principio di correttezza applicato alle delibere assembleari: l'abuso della regola di maggioranza al vaglio dei giudici, in Giur. Comm., 2002, I, 131). Occorre infatti tener ben presente che il potere dispositivo della maggioranza non può legittimamente alterare le reciproche posizioni individuali dei soci fissate nel contratto sociale, a meno che il sacrificio dell'interesse individuale ed attuale del singolo socio trovi la propria giustificazione nell'interesse finale di tutti i soci (G.F. Campobasso, Diritto Commerciale 2, 2012, 54).

Durante la vita di una società potrebbero configurarsi innumerevoli ipotesi di conflitto tra gli interessi della maggioranza e quelli della minoranza: la composizione di tale conflitto non può che avvenire per mezzo della regola maggioritaria, che tuttavia non potrebbe essere risolutiva in tal senso qualora divenga essa stessa strumento di abuso (si veda, sul punto, C. Angelici, Principi e problemi, in A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni (già diretto da) e P. Schlesinger (continuato da), Le società per azioni, in Trattato di diritto civile e commerciale, 2012, 120 ss.).

Nel varco aperto da tali considerazioni si innesta la figura dell'abuso del diritto da parte della maggioranza, il cui riconoscimento trae la propria origine dall'espressa qualificazione legislativa della società come contratto. I soci, con la costituzione della società, stipulano un contratto e gli stessi, in quanto membri di una struttura organizzativa di matrice contrattuale, sono astretti ad un vincolo derivante dalla causa del contratto sociale: pertanto, in capo ai soci sussiste un vero e proprio obbligo di eseguire il contratto secondo il principio di buona fede e correttezza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. G.F. Campobasso, op. cit., 52 ss. e A. Pisani Massamormile, Minoranze “Abusi” e Rimedi, 2004, 236). L'abuso di maggioranza è causa di annullamento delle delibere assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale e antitetico a quello sociale (per una più approfondita disamina sull'interesse sociale si veda P.G. Jaeger, L'interesse sociale, 1964, 3 ss., T. Ascarelli, op. cit., 162 ss., C. Angelici, op. cit., 94 e P. Montalenti, L'interesse sociale: una sintesi, in Rivista delle Società, 2, 2018, 303 ss.), oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e altri diritti patrimoniali spettanti a soci di minoranza (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387, cit.).

Nel caso in esame non pare sussistente (invero, come detto, nemmeno allegata dalla società convenuta) una giustificazione in termini di interesse sociale nelle delibere assembleari de quo e sembra per contro evidente l'intento fraudolento alla base delle condotte poste in essere dal socio di maggioranza, preordinato – appunto – a tutelare un interesse personale con potenziale danno ai diritti di partecipazione del socio di minoranza. Partendo infatti dal presupposto che, considerata la natura di atto negoziale della delibera di nomina dell'organo amministrazione (vincolante ex art. 1372 c.c.), il socio di minoranza avrebbe il diritto di rivendicare il mantenimento del proprio rappresentante in consiglio sino alla scadenza del mandato o comunque sino all'eventuale verificarsi di una cause legale di cessazione dell'incarico, il Tribunale arriva a dire che la modifica surrettizia della struttura dell'organo gestorio pregiudica la posizione del socio di minoranza.

Conclusioni

Come può evincersi supra, parrebbe oggetto di critica da parte del Tribunale di Milano la condotta sostitutiva “atipica” (ancorché, in linea teorica, di per sé legittima), avendo il socio di maggioranza bypassato il formale procedimento di revoca ex art. 2383, comma 3, c.c. ed i relativi eventuali rimedi risarcitori. Si legge infatti nel testo della sentenza in commento che “la sostituzione dell'amministratore da parte dell'assemblea non è avvenuta attraverso una formale revoca, ma surrettiziamente attraverso la modificazione della struttura dell'organo gestorio”. È lecito pertanto interrogarsi circa la potenziale configurabilità della fattispecie di abuso di maggioranza anche qualora il socio di maggioranza avesse proceduto ai sensi del predetto art. 2383, comma 3, c.c.. Ad opinione di chi scrive, il discrimen tra configurabilità o meno dell'abuso del diritto non si gioca sul campo degli strumenti giuridici utilizzati per estromettere l'amministratore espressione della minoranza, potendo astrattamente parlarsi di abuso di maggioranza quandanche lo strumento utilizzato sia la revoca ex art. 2383, comma 3, c.c.. Invero, la peculiarità della figura dell'abuso del diritto è quella di venire in rilievo (anche) quando sia pedissequamente osservato il diktat legislativo.

Nel caso di specie, mi pare ragionevole ritenere che sussistessero sufficienti elementi (carenza di interesse sociale e intento fraudolento ai danni del socio di minoranza) per ritenere integrata la fattispecie di abuso di maggioranza anche nell'ipotesi in cui il socio di maggioranza avesse proceduto ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c..

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