Le novità penali-tributarie del Decreto Fiscale: relazione n. 3 del Massimario della Cassazione

La Redazione
20 Gennaio 2020

L'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, con la Relazione n. 3/2020, pubblicata lo scorso 13 gennaio, esamina i profili penalistici del Decreto Fiscale.

L'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, con la Relazione n. 3/2020, pubblicata lo scorso 13 gennaio, esamina i profili penalistici del Decreto Fiscale.

Il D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019 (c.d. Decreto Fiscale) apporta rilevanti modifiche al regime penale tributario, con novità che riguardano – tra le altre cose - i delitti disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000 (tra cui, a titolo di esempio, la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la dichiarazione infedele; l'occultamento o distruzione di documenti contabili), e la responsabilità amministrativa degli enti, ex D.Lgs. n. 231/2001.

L'art. 39 del Decreto Fiscale, in particolare, innalza le cornici edittali delle principali fattispecie penal-tributarie, introduce alcune circostanze attenuanti, abbassa le soglie di rilevanza penale dell'imposta evasa, estende la confisca “in casi particolari”, ex art. 240-bis c.p. a specifiche figure di reati tributari, ed inserisce alcune fattispecie penal-tributario nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il documento analizza le novità, fornendo alcuni chiarimenti alla nuova disciplina.

Non punibilità e patteggiamento. Una modifica riguarda l'art. 13 D.Lgs. n. 74/2000, che originariamente prevedeva la non punibilità, per alcuni reati, se i debiti tributari sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado o prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico; con la nuova disciplina, aumentano i reati che possono estinguersi con l'integrale pagamento del debito tributario. La novella, osserva la Relazione, influisce anche sul patteggiamento.

Confisca per equivalente. Nel documento si legge, inoltre, che a seguito dell'inclusione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, ex 231, si dovrebbe poter procedere alla confisca c.d. diretta o a quella per equivalente del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio dell'ente, ex art. 19 D.Lgs. n. 231/2001. Con la riforma, la commissione di un reato tributario comporta l'irrogazione, in capo all'ente, sia delle sanzioni amministrative già previste ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 472/1997, sia di quelle previste dal D.Lgs. n. 231/2001, ma – si chiarisce – ciò non dovrebbe comportare alcun conflitto con il principio del ne bis in idem.

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