È sufficiente anche il solo decorso di 24 mesi per l'attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie da parte del P.M.
22 Gennaio 2020
Sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale in relazione all'art. 238-bis, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giudizio per i presupposti applicativi per l'instaurazione del procedimento di conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata per i condannati non solvibili. Secondo, la norma – non illegittima – è sufficiente il decorso di 24 mesi, il termine previsto dalla legge, per l'attivazione della procedura, non essendo necessario anche il previo esperimento infruttuoso della procedura di riscossione. |